venerdì, Marzo 29, 2024
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L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: la revoca del decreto ingiuntivo per mancata notifica della cessione del credito al debitore.

a cura di Dott.ssa Gabriella Armenise

  1. INTRODUZIONE

La mancata notifica ex art. 1264 c.c. della cessione del credito e/o mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio è sufficiente a dimostrare la totale estraneità di rapporti commerciali tra il debitore ceduto e il creditore cessionario?

La vicenda affrontata attiene alla cessione del credito da parte della cedente Società in fallimento alla Società cessionaria, questione già affrontata dalla giurisprudenza ma ad oggi non ancora definita.

Alla Società debitrice ceduta veniva notificato decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture rinvenienti dalla Società con la quale intratteneva rapporti commerciali e successivamente sottoposta a fallimento, a suo dire senza mai aver ricevuto da parte di quest’ultima comunicazioni attestanti la cessione del credito contestato

La notifica e prima ancora la richiesta di pagamento, proveniva da una Società alla quale era stato ceduto il credito da parte della cedente fallita, trasferimento per il quale la Società debitrice in tale sede denominata “ceduta” ne era rimasta completamente all’oscuro.

Difatti la debitrice ceduta a mezzo del proprio procuratore, già con uno scambio di missive informava la Società (presentatasi quale “creditrice cessionaria”) della totale estraneità di qualsiasi posizione debitoria pendente con la medesima, essendo intercorsi rapporti commerciali solo ed esclusivamente con la Società “creditrice cedente”, intestataria difatti delle fatture, nei confronti della quale, tra l’altro, aveva provveduto a saldare quanto dovuto.

Pertanto, poiché al debitore ceduto non giungeva alcuna notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto giuridico, nessun inadempimento contrattuale poteva configurarsi in capo al medesimo, posto che si sia liberato pagando al creditore originario proprio perché non era venuto conoscenza della cessione[1].

Infatti, l’efficacia riguardo al debitore ceduto si sarebbe prodotta ex art. 1264 c.c. ovvero tramite comunicazione di cessione del credito, ovvero con accettazione da parte di quest’ultimo garantendosi efficacia ex lege della cessione e quindi ponendolo in tal senso nella piena consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

  1. NEL MERITO DELLA QUESTIONE.

La Società debitrice ceduta presentava per tale motivo opposizione a decreto ingiuntivo con la quale eccepiva sia la nullità dell’accordo contrattuale di trasferimento del diritto di credito senza esserne a conoscenza che la nullità ed illegittimità dell’importo ingiunto da parte della cessionaria.

In effetti, quanto alla seconda eccezione sebbene le fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo corrispondevano esattamente nella numerazione e nella data a quelle emesse dalla Società creditrice cedente in possesso della opponente, le presunte richieste della Società creditrice cessionaria non coincidevano con quanto eventualmente dovuto dalla debitrice ceduta nei confronti della cedente, poiché i rispettivi importi includevano per ben due volte l’I.V.A. sul totale pattuito: infatti nel listino prezzi della cedente i prezzi erano già comprensivi di I.V.A. e dunque non andava calcolata su tale importo.

Detto ciò, proseguendo con la disamina del caso di specie, vale soffermarsi sul ruolo del creditore cessionario nonché, in particolare, sulla individuazione del soggetto su cui graverebbe l’obbligo di notificare il decreto ingiuntivo.

Giurisprudenza consolidata[2] attribuisce al creditore cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche in via esecutiva, pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.

Il cessionario, quindi, assume piena titolarità del diritto di credito nei confronti del debitore ceduto il quale diviene obbligato allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario e conseguentemente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, ivi incluse, come ricorre nel caso di specie, quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e alla sua notifica e/o conoscenza del fatto[3].

  1. CONCLUSIONI

Definita la posizione del cessionario, cosa accade nei confronti della Società debitrice ceduta che si vede notificare direttamente il decreto ingiuntivo da parte della Società cessionaria? In particolare, “Può revocarsi il decreto ingiuntivo per mancata notifica del trasferimento del diritto di credito dal cedente al cessionario?”

Innanzitutto, si ribadisce che il cessionario in veste di creditore esclusivo è legittimato a pretendere la prestazione tanto quanto il cedente, anche se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c., nel quale infatti non è individuato il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito[4].

Ciò premesso, nel caso di specie la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto poiché è stato emesso dalla Società cessionaria il decreto ingiuntivo e quindi in recepimento del principio fissato dalla Corte di Cassazione: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ.”[5]

Orbene, la notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari formalità o discipline[6], come tale può concretizzarsi in qualsivoglia altra manifestazione di volontà, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e di prova della titolarità del credito azionato non più dal cedente bensì dal cessionario.

Contrariamente al contenuto della notificazione il quale varia a seconda se venga posta in essere dal cessionario o dal cedente.

Infatti qualora la notificazione sia compiuta dal cedente deve contenere:

  • la notizia dell’avvenuta cessione,
  • l’indicazione degli elementi essenziali ed identificativi dell’accorso traslativo del diritto di credito,
  • non è necessario notificare copia integrale dell’accordo contrattuale di trasferimento del diritto di credito tra cedente e cessionario per procedervi alla riscossione nei confronti del debitore.

Diversamente, se la notificazione è effettuata dal cessionario, occorre che contenga, oltre alla comunicazione della cessione, anche la prova certa del trasferimento del diritto di credito.

[1] Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.1510 del 2 febbraio 2001.

[2] Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.1312 del 21 gennaio 2005 e sentenza n.15364 del 13 luglio 2011.

[3] Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n.8485 del 06 agosto 1999.

[4] La notificazione ha solo l’effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cassazione Civile, Sez. VI-2, ordinanza n.5869 del 13 marzo 2014).

[5] Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.1770 del 28.01.2014.

[6] Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.1684 del 07 febbraio 2012.

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