giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Legati in favore dei legittimari

Il tema dei legati in favore dei legittimari è un argomento che presenta profili di rilevante interesse, posto che tali legati costituiscono autentica espressione dell’autonomia privata in un settore del diritto successorio, quello della successione necessaria, tradizionalmente considerato quale limite alla libertà di disporre. Tanto premesso, il legato a favore di un legittimario può rivestire diverse forme o, meglio, presentare diversi profili contenutistici[1]. Difatti, si suole distinguere tra legato in sostituzione di legittima, legato con diritto al supplemento e legato in conto di legittima.

Per ciò che concerne il legato in sostituzione di legittima, si tratta di un istituto posto a tacitazione dei diritti del legittimario beneficiato. In particolare, si tratta di un istituto che deroga al principio di intangibilità della legittima, difatti, con esso il testatore intende sì privare il legittimario della quota di legittima a lui riservata ex legge sostituendola con una vocazione a titolo particolare attributiva di beni determinati o di un diritto di credito, disponendo a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri. Evidentemente la funzione dell’istituto de quo, sta nella valorizzazione di interessi oggettivi del de cuius, quale quello di evitare un eccessivo frazionamento delle sostane ereditarie. Il legittimario, dunque, potrebbe anche rifiutaree, con ciò, pretendere la liquidazione, ma se non lo fa la determinazione attributiva particolare si cristallizza irreversibilmente. Trattasi, in particolare, di un diritto potestativo di scelta da esercitarsi con un negozio unilaterale non recettizioa contenuto negativo, impugnabile per violenza o dolo[2].

Si badi, che il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che la vocazione rimane priva di efficacia qualora il legatario rinunzi: in tal modo egli diverrà, a tutti gli effetti, unlegittimario pretermesso e potrà agire in riduzioneper conseguire la qualità di erede. Ne consegue che la rinuncia al legato tacitativo è condizione, requisito costitutivo, dell’azione di riduzione[3]. Tanto premesso, risulta problematico stabilire a che titolo partecipi alla successione il legatario in sostituzione, se egli sia in concreto erede o legatario. A riguardo, taluni ritengono che vi sia una chiamata successiva del legittimario che al momento dell’apertura della successione è chiamato per testamento quale legatario, così se egli rinuncia al legato e agisce vittoriosamente in riduzione diverrà erede. In ogni caso, però, il legittimario che preferisce “accettare” il legato non diviene per questo erede, posta la fondamentale differenza della delazione. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che vi sia una doppia vocazione (sia ex testamento che ex lege) a favore del beneficiario, sicché, opererà l’una o l’altra a seconda dell’esercizio o meno da parte del legatario legittimario del diritto potestativo di rifiuto. Ancora, parte della Giurisprudenza di legittimità, invece, asserisce che il legato in esame non sia altro che l’attribuzione della legittima stessa, ma in forma di legato e, quindi, il legatario è pur sempre un legittimario, sia pure non a titolo di erede. Tuttavia, la tesi dominante sostiene che non si tratti della medesima legittima in forma di legato, ma di una prestazione sostitutiva di legittima, con la conseguenza di ritenere non applicabile al legato sostitutivo il divieto di pesi e condizioni ex art. 549 c.c., viceversa operativo qualora si ritenesse che il legato sostitutivo abbia la stessa natura della legittima. Tanto detto, non volendo prendere posizione sul punto, in ogni caso, non può sottacersi che, a ben vedere, vi sono caratteristiche tipiche della successione a titolo particolare nella vicenda de qua: ad es. il legittimario che acquista il legato sostitutivo non risponde in alcun modo dei debiti ereditari; i più, il legato tacitativo può avere ad oggetto anche beni estranei all’asse ereditario laddove, invece, ciò è precluso nel caso di legittima tout court. Si badi, inoltre, che il corretto inquadramento del legato in sostituzione di legittima nell’ambito della successione a titolo universale o in quella a titolo particolare passa anche per la risoluzione delle modalità di acquisto del lascito. Difatti, se per l’acquisto dell’eredità e necessaria l’accettazione (sia essa espressa o tacita, pure e semplice o con beneficio d’inventario), che è atto di autonomia privata, volontario e consapevole del delato; per l’accettazione del legato, invece, ex art. 649 c.c., non è necessario alcun atto di accettazione, posto che lo stesso si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione, salva la facoltà per il beneficiario di rinunziarvi. Il problema da risolvere consiste, allora, nel comprendere se l’acquisto del legato in sostituzione di legittima segua la regola generala fissata dal codice o, viceversa, necessiti di un’accettazione espressa da parte del legatario. Sul punto, si contrappongono due diversi orientamenti. Secondo una prima impostazione, anche il legato de quo si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione e l’eventuale rinuncia comporta la dismissione di un diritto già acquistato al patrimonio del legatario[4]. Ecco, quindi, che acquistandosi il legato ope legis, l’eventuale rinuncia in caso di diritti reali immobiliari deve sottostare, per le fondamentali esigenze di certezza giuridica che devono comunque essere assicurate relativamente alle vicende circolatorie di tali diritti, alla previsione dell’art. 1350, n. 5, c.c. e, pertanto, deve rivestire la forma scritta ad substantiam negotii[5]. Sicché, l’acquisto del legato sostitutivo è sempre soggetto alla regola generale dettata dall’art. 649 c.c., e all’eventuale accettazione espressa va ricondotto carattere meramente ricognitivo e confermativo dell’avvenuto acquisto che, per ciò solo, impedisce al legatario-legittimario di agire in riduzione. Viceversa, per altra impostazione ermeneutica per l’acquisto del legato in sostituzione di legittima sarebbe necessario un atto di accettazione o di preferenza, trattandosi di una facultas alternativa che si attua con il diritto di scelta, come se il de cuiusavesse sottoposto al legittimario l’alternativa tra il legato e la legittima: se opta per il legato non potrà agire in riduzione, viceversa, potrà farlo se vi rinunzia. Secondo tale tesi, la nozione stessa di legato in sostituzione di legittima si racchiude nel concetto di scelta. Dunque, l’accettazione si confermerebbe quale atto idoneo ad eliminare uno stato di incertezza, operando sia in senso confermativo dell’acquisto sia come preclusione definitiva a conseguire le quota di riserva.

Per quanto concerne, invece, il legato con previsione al diritto al supplemento l’art. 551, co. 2, c.c. disciplina l’ipotesi in cui il testatore attribuisca al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento ereditario rispetto alla quota di legittima che gli spetta per legge. Tale facoltà consente al beneficiario di chiedere, oltre a quanto attribuitogli con il legato, la residua parte della sua quota di riserva. Anche l’istituto de quoha comportato la nascita di diverse dispute in dottrina, soprattutto con riferimento al corretto inquadramento della qualifica da attribuirsi a detto beneficiario, ora in termini di legatario ora in termini di erede. Secondo alcuni, l’attribuzione di un legato sostitutivo con diritto al supplemento costituirebbe istituzione a titolo di erede, ancorché implicita, posto che l’intenzione del testatore, malgrado la dizione utilizzata, sarebbe quella di far conseguire al legittimario l’intera quota riservatagli, componendo la stessa con un bene determinato[6]. Diversamente, dottrina prevalente ritiene che l’apposizione della clausola che legittima il legatario-legittimario a chiedere il supplemento non sia ex se idonea a determinare un mutamento nella qualificazione del lascito, restando, così, pur sempre un’istituzione a titolo particolare. Si badi, poi, che per questa dottrina, la seconda parte dell’art. 551, co. 2, c.c., individuerebbe la fattispecie del legato in conto di legittima[7], sicché, quando il testatore attribuisce la facoltà di chiedere il supplemento il beneficiario verrebbe beneficiato di un’attribuzione a titolo particolare da imputarsi alla sua quota di legittima, con la conseguenza che, ove il valore del legato sia inferiore alla quota a lui spettante ex lege, il legatario potrebbe ben conseguire tale quota attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione[8]; viceversa, nel caso in cui il valore del legato ecceda il valore della quota di riserva, il legittimario comunque conserva l’attribuzione a titolo particolare e l’eccedenza verrà a gravare sulla quota disponibile del testatore, salva poi la facoltà per gli altri ed eventuali legittimari di agire in riduzione nel caso in cui il valore eccedente vada a frustrare l’entità delle loro quote.

[1]In tal senso, già si è avuto modo di specificare, con riferimento al contenuto atipico del legato, che, evidentemente, lo ius varianti nell’ambito del diritto successorio investe solo ed esclusivamente i contenuti, tipici o  atipici, del legato o del testamento, non anche, gli strumenti e, dunque, i titoli della successione, sia essa a titolo universale o, per il caso che qui interessa, a titolo particolare. Per una più ampia disamina sul punto v., E. FICOCIELLO, Il contenuto atipico del legato, inIus in itinere,www.iusinitinere.it.

[2]A riguardo, è da specificare che del tutto irrilevante si presente l’errore sull’entità o valore del cespite legato, ma non quello circa la sua titolarità, ove risultasse di terzi o del legatario stesso con conseguente nullità del legato stesso.

[3]Ciò evidentemente perché non può obliterarsi il dato discretivo in senso all’acquisto dell’eredità o del legato, laddove, solo per il legato l’acquisto è automatico, cui consegue ex post l’esercizio del diritto di rinuncia, viceversa sottoposto ad accettazione per l’eredità, ex artt. 459 c.c. e 649 c.c.

[4]Con ciò valorizzando, peraltro, il carattere costitutivo della rinuncia ai fini del positivo esperimento dell’azione di riduzione.

[5]Cfr., Cass., S.U., 29 marzo, 2011, n. 7098.

[6]In questo senso si è parlato anche di institutio ex re certa.

[7]Cfr., Cass., 14 aprile 1992, n. 4527; Cass., 11 novembre 2008, n. 26955.

[8]A ben vedere è proprio questa la differenza fondamentale con il legato in sostituzione di legittima o legato tacitativo che dir si voglia, posto che nel caso in esame l’acquisto del legato non preclude la possibilità di agire in riduzione, laddove, invece, nel caso di legato in sostituzione la stessa ha valore preclusivo per il positivo esercizio dell’azione, per cui electa una via non datur recursus ad alteram.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

Lascia un commento