giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Legge 194/1978 sull’aborto – tra obiezione di coscienza e libertà di autodeterminazione

Tema di grande attualità e immense polemiche in Italia così come in America è oggi l’aborto. L’aborto è definibile come qualsiasi interruzione della gravidanza prima del suo termine fisiologico (nove mesi), cioè prima che l’embrione sia in grado di condurre una vita extrauterina sia che essa avvenga spontaneamente sia volontariamente.

Fino alla metà degli anni ’70 l’aborto in Italia era considerato una pratica illegale e pertanto perseguibile penalmente, sanzionata dalle norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale. Con la sentenza n. 27 del 1975 la Consulta, dopo aver riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela del concepito nell’Art. 2 Cost. consentiva, la soppressione del feto quando la gravidanza implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della donna, sancendo così implicitamente il principio poi ripreso dalla successiva legge n. 194/78, della prevalenza della vita della donna su quella del feto.

Essendo penalmente perseguibile tale interruzione, tante, tantissime donne si sottoponevano alle barbarie di “ostetriche-ginecologhe improvvisate” che operando in condizioni igieniche inadeguate e con minima professionalità sottoponevano la donna a rischi per la loro vita elevatissimi.
Soltanto con la legge 194 questa pratica è divenuta lecita, intesa a tutelare le donne, il loro corpo e la loro vita. Intesa soprattutto a diminuire il tasso di decessi ed esiti pregiudizievoli delle pazienti sottoposte ai cd. aborti clandestini.

Grazie alla legge 194/1978 si è permesso alle donne di poter interrompere volontariamente la gravidanza in una struttura pubblica, che è sicuramente espressione di garanzia e parità di diritti nei confronti di chi non dispone di adeguate condizioni economiche; il filo conduttore di questa norma è sicuramente il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione. L’aborto, può essere effettuato entro i primi 90 giorni se si tratta di scelta volontaria o entro 180 giorni dall’ultimo mestruo se si tratta di aborto terapeutico. La donna, che a detta dell’art. 5 di tale legge è l’unica titolare del diritto di interrompere la sua gravidanza, dopo essersi sottoposta alla visita medica, gode di un tempo di riflessione di sette giorni per valutare la necessità ed esigenza di procedere all’interruzione.
Il legislatore nella parte finale della norma ha previsto una serie di articoli con i quali ha individuato varie ipotesi di reato collegate con la pratica abortiva ed in particolare gli artt. 17, 18 e 19.

  •  Art. 17 comma 1 – aborto colposo : prevede e punisce la condotta di chiunque, per colpa, cagiona ad una donna l’interruzione della gravidanza.
  •  Art. 18 comma 1 – aborto di donna non consenziente : punisce con la pena della reclusione da quattro ad otto anni chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna – vi è da precisare che tale articolo prevede l’elemento soggettivo del soggetto agente e pertanto la sua consapevolezza.
  • Art. 18 comma 2 – aborto preterintenzionale : sanzionando la condotta di chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
  • Art. 17 comma 2 e Art. 18 comma 3 – parto prematuro colposo e acceleramento preterintenzionale del parto : è necessario che la condotta si realizzi nei confronti di una gravidanza ove il bambino sia ad un grado di maturazione tale da poter vivere autonomamente. Laddove, dovesse poi seguire la morte del bambino si contesterà il più grave reato di omicidio colposo.
  • Art. 19 – Aborto senza l’osservanza della legge : si sanziona penalmente l’interruzione volontaria della gravidanza avvenuta: a) senza l’osservanza delle modalità di cui agli artt. 5 e 8 della legge in esame (fuori dalle strutture sanitarie autorizzate) – reclusione fino a 3 anni; b) senza l’accertamento del medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 6 (interruzione dopo i 90 giorni) o senza gli accertamenti richiesti dall’art. 7 in caso di processi patologici – multa da 5.000 a 10.000 €; c) senza l’osservanza delle particolari procedure previste in caso di donne minori di anni diciotto o interdette (artt. 12 e 13) – pene previste dai casi precedenti aumentate fino alla metà.

Pene e ammende astronomica rispetto al “quantum” che era previsto in lire. Provvedimenti questi dell’art. 19 non lasciati a caso, volti probabilmente a scoraggiare le donne, ad interrompere la gravidanza apparendo come una punizione piuttosto che una sanzione.

Nel 2016, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla salute delle donne che vogliono abortire riconoscendo le grosse difficoltà che esse incontrano nell’accesso ai servizi d’interruzione di gravidanza anche per la ingente quantità di medici obiettori presenti nel nostro Stato. La reazione dell’Italia qual è stata?

Partendo con ordine: per obiezione di coscienza si intende la possibilità di rifiutare di ottemperare ad un dovere, imposto dall’ordinamento giuridico o comunque contrario alle convinzioni di una persona, da parte di chi ritiene gli effetti che deriverebbero dall’ottemperanza contrari alle proprie convinzioni etiche, morali o religiose. Colui che effettua tale scelta viene definito obiettore di coscienza. Si sottolinea a tal proposito come non tutti i medici siano propensi a praticare l’aborto e che quelli che oggi si astengono da tale pratica, rappresentano oltre il 70% dei ginecologi. L’obiezione di coscienza non opera se, in particolari circostanze di urgenza, l’intervento di interruzione della gravidanza è indispensabile e necessario per salvare la vita della donna. Questo ha dato vita ad una serie di polemiche relative all’impossibilità di garantire alle donne, che vogliono interrompere la gestazione, servizi sanitari e professionalità adeguati.

La questione si è riaccesa in Italia in merito alla decisione dell’ospedale San Camillo di Roma di indire un concorso per medici non obiettori, al fine di assicurare un servizio sanitario che in quella struttura non si riusciva più a garantire; concorso di dubbia legittimità a detta della Cei e il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Mirabelli sostenendo come l’obiezione di coscienza sia un diritto fondamentale e inalienabile riconosciuto alla persona e che la rinuncia a questo diritto non può essere un requisito per partecipare a concorsi pubblici.

È evidente che alla domanda “com’è possibile garantire l’interruzione di gravidanza e l’obiezione di coscienza?” non sia facile rispondere e che vi siano intrecci con questioni di diritto del lavoro e di garanzie costituzionale. La legge 194 garantisce l’obiezione di coscienza ma non specifica come assicurare questa possibilità garantendo allo stesso tempo l’aborto, nonostante quest’ultimo sembri godere di una garanzia più forte della garanzia dell’obiezione. Rimanendo necessariamente vaga sui mezzi, la legge lascia spazio al disinteresse e all’approssimazione.

Lo Stato italiano, rimanendo inerte di fronte a tali difficoltà sottolineategli anche dalle Istituzioni europee, fa si che le strutture sanitarie italiane non offrano, o almeno non garantiscono (tutte) la possibilità di esercitare un diritto legalmente garantito sospingendo chi ha urgente interesse, chi è “disperato” a trovare soluzioni non legali, penalmente perseguibili e ad alto rischio. Violando il diritto all’autodeterminazione delle donne sancito nella l. 194/1978, sembra calcare i passi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha dato priorità come primo ordine esecutivo quello di bloccare i finanziamenti del governo federale alle organizzazioni non governative internazionali che praticano o informano sull’interruzione di gravidanza all’estero. Con la famosa “Mexico City Policy” si proibisce anche il mero cursus informativo in merito alle pratiche abortive sospingendo le donne a ricorrere a pratiche e a strutture illegalmente sorte sul territorio.

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

Lascia un commento