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Legittima l’ordinanza di rimozione rifiuti del Dirigente comunale? L’ultima parola al Consiglio di Stato

Con la pronuncia n.6641 del 5 ottobre 2021, la Suprema Corte chiarisce definitivamente quale sia il soggetto competente ad emanare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006 [1] [2].

Le parole del Supremo Consesso Amministrativo chiariscono ogni precedente dubbio, definendo: “illegittima – per difetto di competenza – una ordinanza emessa dal Dirigente, e non dal Sindaco comunale, nei confronti di (…) due imprese, con la quale è stata ingiunta la bonifica di un tratto autostradale inquinato mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi”.

Il contrasto nell’individuazione dell’organo competente all’emanazione della sopra citata misura è emerso all’epoca della vigenza dell’art. 14 del d.lgs. 22/1997 [3], il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell’art. 192 del d.lgs. 152/2006.

Un primo orientamento, sulla scorta del carattere speciale della previsione dell’art. 14 d.lgs. 22/1997 rispetto alla disciplina generale dell’art 107 TUEL statuiva la competenza esclusiva del Sindaco, in quanto: “la volontà del legislatore vada ricostruita nel senso di affermare la competenza del sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), anche successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e fino all’entrata in vigore del il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), che ha ribadito tale competenza”[4].

In contrasto con tale orientamento, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato affermava la competenza del dirigente comunale sulla base del criterio cronologico, con conseguente prevalenza dell’art. 107 d lgs 267/2000. Tale lettura prevedeva infatti che: “la disposizione di cui al 3º comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 che attribuisce al sindaco la possibilità di emanare ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, deve tenere in considerazione l’art. 107, comma 5, T.U. enti locali, secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti; pertanto, la competenza ad emettere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti in un’area interessata da deposito abusivo, spetta al dirigente dell’ufficio tecnico comunale a ciò preposto” [5].

La giurisprudenza recente ha però definitivamente chiarito la questione nell’era del Codice dell’Ambiente, sancendo la prevalenza dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sull’art. 107, comma 5, T.U. Enti Locali e la conseguente illegittimità delle ordinanze di rimozione dei rifiuti emesse dal Dirigente comunale e non dal Sindaco [6].


[1] Tale articolo afferma che: “chiunque viola i divieti di (abbandono rifiuti) cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

[2] Sull’argomento, per approfondimenti e curiosità, si rimanda agli ulteriori articoli pubblicati su https://www.iusinitinere.it/ , tra cui “ordinanza di rimozione dell’amianto” e “ordinanza di rimozione e prescrizione”.

[3] Il testo dell’articolo prevedeva che: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa”.

[4] Cfr. Consiglio di Stato sez. V – 06/09/2017, n. 4230.

[5] In tal senso Consiglio di Stato sez. II – 09/03/2021, n. 2012.

[6] Si veda, fra tante, Consiglio di Stato sez. V – 29/08/2012, n. 4635, Cons. Stato Sez. V, 25/08/2008, n. 4061 .

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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