venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Legittimità della clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o quote all’adesione dell’acquirente ad un patto parasociale

Nel quadro delle Massime della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, particolare rilevanza assume la massima n. 194, pubblicata in data 17 novembre 2020, secondo cui «è legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di S.p.A. o delle quote di S.r.l. nel senso di subordinare l’efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente ad un patto parasociale, dovendosi in tal caso intendere che l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicai da ciascuno dei soci».[1]

Questo nuovo orientamento interpretativo del Consiglio Notarile di Milano, che risponde all’esigenza di attribuire una maggiore rilevanza applicativa ai patti parasociali, si pone nel quadro di interventi aventi lo scopo precipuo di pervenire ad una “istituzionalizzazione” di quegli accordi che, precedentemente alla riforma delle società di capitali del 2003, venivano riservati esclusivamente ai soli patti parasociali[2], come tali aventi efficacia meramente obbligatoria.

Tale esigenza è emersa, in primo luogo, a seguito della previsione, quantomeno in relazione alle S.p.A., di un limite di durata degli stessi (cinque anni), e, in secondo luogo, a fronte del diffondersi della prassi consistente nell’inserire, all’interno degli statuti della società, le medesime pattuizioni che formano oggetto dei patti parasociali, divenendo in tal modo vincolanti non solo per la società stessa ma anche per i terzi acquirenti.

Stante l’attuale assenza di una espressa ed esaustiva motivazione della massima in esame, sembra doveroso porre in luce che, al fine di ammettere la legittimità della clausola statutaria che rinvia al patto parasociale, quest’ultimo dovrà essere, quantomeno, già noto alla società; in caso contrario, sarebbe infatti integrato il rischio di subordinare il trasferimento delle partecipazioni sociali all’adesione a patti sociali “al buio”.

Secondariamente, per le medesime considerazioni di cui sopra, preme considerare che il rinvio della clausola statutaria al patto parasociale potrà operare soltanto in relazione a patti noti ai terzi (dunque, conoscibili)[3] e validi.

Indubbio che tale prassi, che conduce all’ammissibilità di una clausola statutaria che rinvia ad un elemento “estraneo” alla dimensione societaria strettamente considerata, ha quale fondamento non soltanto la flessibilità del diritto societario post-riforma ma, soprattutto, l’interpretazione evolutiva degli istituti che connotano la disciplina delle società di capitali, allo scopo di adeguarla alle esigenze che emergono di tempo in tempo[4].

La massima n. 194, in particolare, ha per oggetto le clausole che si pongono in una linea di confine tra le clausole statutarie tour court e i patti parasociali, ponendosi l’ambizioso obiettivo di salvaguardare, da un lato, la natura parasociale di tali accordi e la conseguente riservatezza che li contraddistingue e, dall’altro, di vincolare l’acquirente delle azioni di S.p.A. o delle quote di S.r.l. ai contenuti del patto parasociale.

Ne deriva la legittimità di clausole statutarie che subordinano l’ingresso di colui che intende divenire socio all’adesione di tali accordi, determinandosi così un legame tra lo statuto sociale e gli stessi patti parasociali, pur mantenendone inalterata la loro natura giuridica.

Deve tuttavia considerarsi che tale prassi potrebbe impattare con l’ambito di operatività dell’art. 2355-bis del codice civile: la subordinazione del trasferimento delle azioni o delle quote all’adesione dell’acquirente al patto parasociale, potrebbe difatti integrare un’ipotesi di gradimento c.d. non mero, fatto salvo il diritto di recesso del socio ex art. 2437, comma 2, lettera b), cod. civ. nel caso in cui si verifichi l’introduzione del predetto vincolo alla circolazione dei titoli azionari, (in materia di S.p.A.), ovvero, per le medesime limitazioni al trasferimento delle partecipazioni sociali, ex art. 2469, comma 2, cod. civ. (in materia di S.r.l.).

Infine, alla luce di quanto suesposto sembra opportuno un richiamo anche alla massima n. 195 in base alla quale vengono considerate legittime le clausole statutarie che prevedono «che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di S.p.A. o di S.r.l. siano validamente assunte solo se, oltre al quorum stabilito dalla legge o dallo statuto, ricorra il voto favorevole, o non ricorra il voto contrario, di uno o più determinati amministratori, individuati in virtù della carica che ricoprono o dalla provenienza della loro nomina o di altri idonei criteri di determinazione», nonché, quelle che subordinano «la valida assunzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di S.p.A. o di S.r.l. al voto favorevole di tutti gli amministratori in carica», laddove la ratio ispiratrice, ancora una volta, sembrerebbe riconducibile alla necessità di avvicinare il diritto societario alla moderna pratica degli affari.[5]

 

[1] Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano consultabile (www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società).

[2] M. Libertini, Il Nuovo Diritto delle Società, Edizione IV, 2011.

[3] Il legislatore, considerato il fatto che i patti parasociali rappresentano strumenti idonei ad esercitare un controllo sulla società, ha previsto, soprattutto in relazione alle società quotate, specifici obblighi di pubblicità dei patti, avendo l’obiettivo di perseguirne la trasparenza al fine di tutelare il risparmio e gli azionisti di minoranza.

[4] M. Notari, “Valido il patto che vincola l’ingresso di nuovi soci”, Il Sole 24 ore, 2020.

[5] Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano consultabile presso www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società

 

 

Stefania Azzolino

Stefania Azzolino, nasce nel 1993 a Milano. Iscritta presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, sta attualmente redigendo il suo elaborato finale con una tesi in Intermediari finanziari dal titolo "Le ADR nel settore bancario - finanziario: L'Arbitro bancario finanziario della Banca d'Italia". In agosto 2019 ha preso inoltre parte ad una Summer School presso l'ULB in Belgio (Solvay Business & Management School), partecipando al corso "Business Law". In luglio 2020 partecipa al summer programme "Understanding & Managing Mergers&Acquisitions" organizzato dalla Utrecht University (Netherlands). Nel maggio 2020 inizia a collaborare con la rivista Ius In Itinere. E' inoltre membro dell'associazione European Law Student Association (ELSA).

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