venerdì, Marzo 29, 2024
Tax Driver

L’eguale libertà religiosa di fronte al fisco: l’Agenzia delle Entrate riconosce l’esenzione dall’IRES per tutti gli edifici di culto

A cura della Dott.ssa Avv. Ludovica Decimo

1 L’ente ecclesiastico come soggetto passivo IRES

L’ente ecclesiastico è uno dei soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRES, già IRPEG), a favore del quale il legislatore statale prevede una serie di agevolazioni nell’applicazione del tributo al fine incentivare le sue attività (istituzionali e non). Le riduzioni e le esenzioni previste dalla vigente normativa in materia di IRES hanno lo scopo, infatti, di promuovere tutti gli enti che, attraverso il perseguimento delle loro finalità, contribuiscono al benessere collettivo.

L’ambito di applicazione di tali agevolazioni non è sempre ben definito. Ciò è determinato, come si avrà modo di approfondire, sia dalla pluralità di attività che gli enti ecclesiastici tradizionalmente esercitano[1] sia dalla particolare destinazione imposta sui beni immobili di cui sono proprietari.

All’incertezza interpretativa suppliscono così le pronunce delle corti e gli interventi dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio. L’Amministrazione Finanziaria ha infatti emanato di recente una circolare in materia di IRES per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (n. 15/E del 17 maggio 2022) e inoltre ha risposto all’istanza di interpello presentata da un’organizzazione religiosa (risposta n. 439 pubblicata il 29 agosto 2022), chiarendo i criteri per la determinazione della base imponibile e dell’imposta.

2 Il caso

La risposta all’interpello n. 439 del 29 agosto 2022 è seguita a un’istanza presentata il 29 aprile 2021 dalla Fondazione Apostolica[2], un’organizzazione religiosa afferente alla Chiesa Apostolica in Italia. Il soggetto istante esponeva il seguente caso: la Fondazione Apostolica è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che persegue prevalentemente finalità di religione e di culto e, in via secondaria, esercita attività aventi rilevanza sociale. Per tali ragioni, la Fondazione Apostolica è proprietaria di beni immobili destinati all’esercizio del culto e alle attività sociali[3].

Le norme in materia di IRES, come si avrà modo di approfondire, prevedono che la particolare destinazione di un immobile, nel caso de quo al culto, può determinare una esclusione della relativa rendita catastale dal computo della base imponibile del tributo. Le medesime disposizioni prevedono inoltre una riduzione delle aliquote per l’ente ecclesiastico che svolge determinate attività.

Al fine di chiarire l’ambito di applicazione del regime fiscale, il soggetto istante ha richiesto all’Amministrazione Finanziaria se:

“a) rientrino tra i c.d. redditi fondiari le rendite catastali delle unità immobiliari e delle loro pertinenze destinate esclusivamente all’esercizio delle attività di culto, pur non avendo le suddette unità immobiliare la categoria catastale (E/7) attribuita agli edifici di culto;

  1. b) per le attività istituzionali (di religione e di culto) della Fondazione Apostolica sia prevista una riduzione dell’aliquota IRES;
  2. c) per le attività del ramo ONLUS/ETS della Fondazione Apostolica sia prevista una riduzione dell’aliquota IRES.

3 La soluzione interpretativa proposta

Nell’istanza presentata dalla Fondazione Apostolica sono state sostenute le seguenti soluzioni interpretative.

Con riferimento al quesito relativo alla determinazione della base imponibile, è stato evidenziato che all’art. 36, comma 3 del TUIR, è previsto che «3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze».

Secondo l’istanza presentata “Il favor religionis previsto dalla Carta costituzionale agli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost. impone infatti al legislatore ordinario di adottare soluzioni giuridiche che promuovano in concreto l’esercizio del diritto di libertà religiosa. La norma citata definisce un chiaro regime di favor per gli edifici destinati alle attività cultuali e religiose, considerando tali immobili come non produttivi di reddito ai fini IRES. La ratio è indubbiamente quella di agevolare le persone giuridiche che possiedono immobili destinati alle attività religiose, essendo queste ultime necessarie e fondamentali per il benessere della collettività. “Nella prassi, tuttavia, è frequente che un edificio di culto sia destinato anche ad altre attività, le quali sono direttamente connesse alla funzione cultuale, ovvero che tali immobili abbiano una categoria catastale diversa dall’E/7”.

Un edificio non sempre è destinato, sin dalla sua costruzione, alle finalità cultuali. Le comunità religiose individuano talvolta il proprio “spazio cultuale” all’interno di immobili, o porzioni di essi, originariamente utilizzati per altre attività. Sono noti i casi di “conversione religiosa” di appartamenti, locali commerciali, scantinati e capannoni industriali, che sono destinati solo dopo l’acquisizione da parte di una comunità religiosa all’esercizio delle attività di culto. Tale soluzione è infatti preferita da alcune confessioni religiose in quanto comporta minori oneri di spesa rispetto alla costruzione ex novo di un edificio.

Nell’istanza emerge altresì che “la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella sentenza del 28 dicembre 2012, n. 176, si è pronunciata in materia di esenzione dal pagamento del tributo ICI di un edificio di culto islamico, il quale era destinato alle attività cultuali e fungeva, altresì, in altre fasce orarie, come luogo di ritrovo dei fedeli. La Commissione ritiene che ricorrano i presupposti di cui per l’esenzione, in quanto la moschea assume, per natura stessa della religione islamica una funzione polivalente e pertanto la sala principale e i vani ad essa adiacenti ‘diventano il luogo unitario destinato a professare la religione islamica e nello stesso tempo a realizzare momenti di ritrovo, intesi come espressione ulteriore ed essenziale della comune fede religiosa’. Tali attività, secondo i giudici, rappresentano ‘un’ulteriore manifestazione dell’esercizio del culto della religione islamica che detta precise regole di accoglienza e di assistenza dei propri fedeli». In merito la giurisprudenza ha dunque accolto un’interpretazione estensiva del concetto di «esercizio del culto’, al fine di farvi rientrare anche altre attività che, pur non estrinsecandosi in pratiche propriamente cultuali, sono considerate religiose secondo l’ordinamento confessionale di riferimento.

La Commissione tributaria evidenzia, altresì, che nel caso de quo, non rileva la classificazione catastale. Sebbene l’immobile sia accatasto come «D/1», «opificio», e non come «E/7», «fabbricato per l’esercizio del culto», ai fini dell’individuazione del regime tributario applicabile l’effettiva destinazione d’uso dei locali prevale sia sulla classificazione catastale che sulla formale indicazione degli scopi indicati dallo statuto dell’ente gestore. Secondo la giurisprudenza, l’effettiva destinazione d’uso dell’immobile a luogo di culto prevale per la determinazione del regime tributario applicabile.

In tal senso si colloca, altresì, la Corte di Cassazione (sentenza n. 19732 del 17 settembre 2010), in merito all’interpretazione delle norme che prevede i casi di esenzione dal pagamento del tributo ICI, prevede che ‘secondo il suo tenore letterale, ha esclusivo riguardo alla destinazione concreta dell’immobile, a prescindere da qualunque dato formale. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha sempre dato rilievo determinante alla utilizzazione effettiva. Premesso che l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c’. Secondo la Corte l’esenzione ICI ‘resiste’ alla categoria catastale in quanto ‘spetta in relazione agli immobili utilizzati direttamente dai soggetti indicati dalla norma che siano di fatto destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), anche se tale utilizzazione concreta sia in contrasto con la destinazione catastale’.

La giurisprudenza in materia di esenzione dal pagamento del tributo IMU predilige, dunque, il criterio dell’effettiva utilizzazione dell’immobile per le attività considerate esenti. L’effettiva utilizzazione alle attività meritevoli di tutela dell’immobile e non la categoria catastale giustifica l’applicazione del regime tributario più favorevole, così come suggerito dal tenore letterale della norma.

L’art. 36, comma 3 del TUIR ritiene che non sono produttivi di reddito gli immobili e le loro pertinenze stabilmente destinati all’esercizio del culto, non rilevando, secondo il tenore letterale della norma, la loro categoria catastale”. Nell’interpello presentato è stato sostenuto “che un immobile effettivamente destinato alle attività cultuali, pur avendo altra categoria catastale, non è produttivo di reddito fondiario” e dunque rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36, comma 3 del TUIR. Lo stesso concetto di “attività cultuale” è meritevole di un ulteriore approfondimento in quanto in essere “devono intendersi ricomprese inoltre sia le ritualità sia le attività strettamente connesse alle finalità religiose, le quali mutano a seconda della confessione religiosa di riferimento”.

La destinazione cultuale, infatti, concorre alla costruzione di un complesso regime giuridico dell’edificio di culto, frutto della stratificazione delle fonti giuridiche unilaterali e pattizie nonché delle norme religiose. È innegabile, infatti, come acquistino rilievo nelle dinamiche cultuali gli ordinamenti religiosi, i quali concorrono a definire i confini applicativi delle norme giuridiche.  La stessa definizione di luogo di culto e di attività cultuali non può prescindere, infatti, dai precetti della tradizione religiosa di riferimento.

Con riferimento al secondo quesito, relativo alla determinazione dell’aliquota del tributo, l’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede che «1. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica. La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.»

La legge n. 145 del 2018 e successivamente il D.L.  14 dicembre 2018, n. 135 (convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11 febbraio 2019, n. 12), ha previsto che l’abrogazione del suddetto art. 6 a partire dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis, e prevede inoltre che “con successivi provvedimenti legislativi  sono  individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono  con  modalità  non  commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei  principi di  solidarietà  e  sussidiarietà.  È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Secondo la soluzione interpretativa suggerita dal soggetto istante “Dal combinato disposto delle norme sopra citate è possibile desumere che l’art. 6 del DPR n. 601 del 1973 continui ad essere in vigore per i periodi di imposta 2020 e 2021 e comunque fino all’introduzione di misure di favore nei confronti di soggetti che finalità sociali nel rispetto dei principi di  solidarietà e  sussidiarietà”. Maggiori perplessità sorgono invece per il futuro, ovvero quando opererà l’abrogazione dell’art. 6 e sarà pienamente operativo il regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore. Secondo l’istanza presentata, le disposizioni più favorevoli dovranno essere applicate all’ente religioso sia per le attività di interesse generale sia per le attività istituzionali, “non essendo ammissibile, ai sensi dell’art. 20 Cost., alcuna disparità di trattamento tra gli enti di diritto comune e gli enti religiosi”.

4 La richiesta di integrazione documentale

Il 27 luglio 2021, l’Amministrazione finanziaria ha chiesto di fornire ulteriori elementi conoscitivi e un’integrazione documentale al fine di definire la risposta all’interpello proposto. In particolare, alla Fondazione istante è stata invitata a:

1) specificare in cosa si sostanzia l’attività istituzionale dell’ente istante;

2) confermare il settore di attività svolto dallo stesso Ramo/ONLUS;

3) considerato che nell’istanza viene rappresentato che la stessa “Fondazione Apostolica è altresì, titolare di beni immobili (…) destinati alle attività di interesse generale del proprio ramo ONLUS/ETS”, specificare quali siano tali attività di interesse generale,

ovvero le attività aventi rilevanza sociale (come affermato nella pag. 1 dell’istanza) nonché i soggetti verso i quali è rivolta l’attività del ramo ONLUS;

4) chiarire se gli immobili, utilizzati dal solo ramo ONLUS, nelle attività descritte, siano oggetto di contabilità separata; fornendone riscontro documentale.

5) confermare che gli altri immobili, di cui la stessa Fondazione possiede il diritto di proprietà, siano destinati esclusivamente alle attività di religione e di culto, specificando se, invece, per gli stessi siano stati stipulati o meno contratti di locazione e se le entrate derivanti dai contratti di locazioni vengono destinate a finanziare solo l’attività istituzionale o anche altre attività;

6) specificare in quale categoria catastale sono censiti detti immobili di cui al punto 5)”.

5 La risposta all’interpello

Con la risposta all’interpello n. 439 pubblicata il 29 agosto 2022, l’Amministrazione finanziaria ha reso il proprio parere sulle questioni proposte dalla Fondazione Apostolica.

L’Agenzia delle Entrate accoglie l’interpretazione proposta dall’Istante con riferimento al primo quesito e chiarisce che dal tenore letterale dell’art. 36 del TUIR “emerge che il regime di favore richiede espressamente la condizione che l’immobile sia ‘destinato esclusivamente all’esercizio del culto’”. A sostegno di tale lettura è richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall’imposizione riconosciuta da un edificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la rendita catastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta (v. Cass. n. 13319 del 2006; n. 3354 del 2015)[4]. Secondo l’Amministrazione “non appare incompatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale  sopra richiamato che un immobile sia destinato all’esercizio del culto pur avendo caratteristiche costruttive e tipologiche tali da comportare, secondo la disciplina catastale, l’attribuzione di una categoria differente da quella ‘E/7-Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto’, purché abbia le caratteristiche proprie all’uso specifico cui è destinato e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative vigenti nonché delle eventuali autorizzazioni previste”.

A prevalere è dunque l’effettiva destinazione cultuale dell’immobile che diviene così il criterio prevalente per la determinazione dell’ambito di applicazione delle norme in materia di IRES. L’accoglimento da parte dell’Amministrazione finanziaria di tale orientamento è un ulteriore passo verso l’attualizzazione del contenuto precettivo dell’art. 19 Cost.. Il diritto alla libertà di culto sancito dalla norma costituzionale deve poter essere esercitato in concreto dai fedeli. L’ordinamento giuridico assolve a tale dovere costituzionale attraverso la previsione di norme di favor a tutela del sentimento religioso che devono essere applicate al caso concreto nel rispetto dei principi di laicità e del pluralismo confessionale.

Relativamente al secondo quesito proposto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito la riduzione del 50% dell’aliquota IRES (di cui all’art. 6 del DPR n. 601 del 1973) “non spetta solo in ragione del soggetto che la invoca, ma trova giustificazione anche nella natura dell’attività ritenuta dal legislatore meritevole”. Le attività di religione e di culto “possono beneficiare dell’agevolazione in quanto ‘attività tipiche’ degli enti religiosi civilmente riconosciuti”. Le attività c.d. diverse dovrebbero invece scontare l’imposta in misura ordinaria. Con riferimento a tale ultimo caso, la Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 ha chiarito che, in via eccezionale e a determinate condizioni, il beneficio spetta anche per “i redditi derivanti dalle attività ‘diverse’, incluse quelle commerciali o a scopo di lucro, esercitate in maniera non prevalente o esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con il fine di religione o di culto”.

Per il ramo del Terzo Settore (già Onlus)[5], secondo la risposta fornita dall’Amministrazione, continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente che sarà abrogata “solo a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS”. A partire da tale data opererà infatti il regime tributario previsto dal Codice del Terzo Settore[6].

Vi sono tuttavia ancora alcune incertezze sulla sorte delle agevolazioni in materia di IRES dopo l’abrogazione dell’art. 6 del DPR n. 601 del 1973 per tutte le forme organizzative, inclusi gli enti ecclesiastici, che perseguono finalità religiose e cultuali. La legge n. 145 del 2018, all’art. 1, comma 52-bis, prevede che per i soggetti che svolgono attività aventi rilevanza sociale, tra i quali indubbiamente rientrano gli enti religiosi con le proprie finalità istituzionali, saranno individuate dopo l’abrogazione, comunque, nuove misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione Europea. Il legislatore dovrà dunque prontamente intervenire in materia e, in tale sede, potrebbe chiarire l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato. L’art. 6 del DPR n. n. 601 del 1973, come è stato in precedenza precisato, non prevede espressamente tra i destinatari della agevolazione gli enti ecclesiastici, che rientrano nella categoria degli “enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza e di istruzione”. Tale equiparazione è infatti prevista dagli accordi e dalle intese stipulate dallo Stato italiano con le confessioni religiose. Sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione della norma citata tutti gli enti religiosi afferenti alle confessioni religiose prive d’intesa.

Si auspica dunque che l’agevolazione fiscale, in sede di revisione, sia estesa a tutti gli enti che, indipendentemente dalla struttura giuridica assunta e dalla confessione religiosa di afferenza, perseguono in concreto finalità di religione e di culto. In tal caso, la c.d. “ecclesiasticità funzionale”[7] potrebbe diventare il criterio per determinare l’ambito di applicazione della norma tributaria in materia di IRES[8].

Un intervento normativo in tal senso sarebbe pienamente conforme all’art. 20 della Carta costituzionale[9] che consente la previsione di un regime tributario più favorevole per gli enti aventi carattere ecclesiastico o fine di religione e di culto, allo scopo di promuovere le loro attività istituzionali ed anche secondarie. La previsione di specifici strumenti di tutela e di garanzia per gli enti religiosi non può essere considerato come un mero “trattamento privilegiato”. La normazione speciale ha un preciso ascendente culturale e, se utile al perseguimento di un fine costituzionalmente tutelato, è riconducibile alla normalità demografica e giuridica[10]. La norma costituzionale protegge direttamente il fine di religione e di culto e identifica nel fattore religioso un valore costituzionale meritevole di tutela e di promozione. Essa deve dunque tradursi in un quadro normativo fiscale uniforme che promuova in concreto le attività istituzionali di tutti gli enti religiosi.

Nel seguente link è presente la risposta all’interpello:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello_439_29.08.2022.pdf/a67f55b6-9ac0-f7fe-9020-3ab2c38af246

 

[1] Per un approfondimento in merito si veda A. Fuccillo, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, 2022.

[2] L’Istanza è stata redatta con l’ausilio del proprio consulente legale, la Dott.ssa Avv. Ludovica Decimo, docente a contratto di Diritto Patrimoniale Ecclesiastico e delle Organizzazioni no-Profit dell’Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli.

[3] La gestione accentrata dei luoghi di culto da parte di un unico ente è la soluzione preferita da molte realtà confessionali, come, ad esempio, la Chiesa Apostolica in Italia. La Fondazione Apostolica è infatti l’ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia ed ha lo scopo di gestire ed acquisire «tutti i beni, mobili ed immobili, accessioni, pertinenze e diritti ad essi relativi, donati e da donare, comprati e da comprare, facenti capo agli organi, enti, ed opere di culto, e istruzione, educazione, assistenza», nonché di costituire, conservare e gestire «i fondi economici e finanziari istituiti o da istituire per gli organi, enti, opere, persone fisiche e giuridiche facenti parte della Chiesa Apostolica in Italia o ad essa collegati e di quelle di cui ne venga fatta espressa richiesta». In tal senso si veda anche L. Decimo, Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto, 2021.

[4] Cass. Civ. Sez. V, sentenza n. 20537, 12 ottobre 2016.

[5] Con riferimento alla dottrina in materia di enti religiosi, Terzo Settore ed impresa sociale, si veda diffusamente P. Consorti, Il nuovo «Codice del Terzo Settore» con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?), 273-288; P. Floris, Enti religiosi e riforma del Terzo Settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi, 427-444; M. Parisi, Enti religiosi, no profit ed economia solidale. Sull’interventismo sociale dell’associazionismo di tendenza etico-religiosa nelle attuali tensioni riformistiche, pp. 541-544, tutti in Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, 2018; Aa.Vv., Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo Settore, 2021; P. Consorti, “L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli «enti religiosi»”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 4 del 2018, disponibile qui www.statoechiese.it; G. Dalla Torre, “Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 16 del 2018, disponibile qui www.statoechiese.it; P. Consorti, “Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 10 del 2019, disponibile qui www.statoechiese.it; A. Mantineo, “Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti  religiosi?”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 27 del 2018, disponibile qui www.statoechiese.it; A. Fuccillo, Gli enti religiosi nel “terzo settore” tra la nuova impresa sociale e le società di benefit”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2018; A. Fuccillo – R. Santoro – L. Decimo, Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato, 2019.

[6] In merito si veda G. Rivetti, Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e impresa sociale. Profili di specialità tributaria tra attività no profit o for profit, 2017; A. Perego, “Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria”, in Jus Online, 3, 2019, disponibile qui https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-enti-religiosi-terzo-settore-e-categorie-della-soggettivita-tributaria-5236.html.

[7] Sul concetto di “ecclesiasticità funzionale” si veda diffusamente Sul concetto di ecclesiasticità strutturale e funzionale degli enti si veda A. Fuccillo, “La teoria dell’ecclesiasticità funzionale supera la “prova” del fisco!”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2004. L’Autore, in A. Fuccillo, “Gli enti ecclesiastici e le Onlus. Considerazioni su forme organizzative e despecializzazione funzionale”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 1999, altresì evidenzia che nella prassi operativa vi sia l’utilizzazione «atipica» di alcune per il perseguimento di finalità religiose; «Il riferimento è sia all’utilizzazione diretta di tipi strutturali particolari (prima fra tutte la cooperativa sociale), sia alle forme di utilizzazione indiretta, come ad esempio il controllo di società di capitale da parte di enti ecclesiastici».

[8]  La tendenza di considerare l’attività svolta in concreto da parte dell’ente e dunque di riconoscere l’agevolazione fiscale traspare chiaramente sia dalla risposta all’interpello sia dalla recente circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, così come dai numerosi interventi giurisprudenziali in materia di IMU/ICI, la cui trattazione non è oggetto del presente contributo.

[9] In merito si veda A. Guarino, Diritto ecclesiastico tributario e articolo 20 della Costituzione, 2012; L. Decimo, Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell’art. 20, 2017.

[10] M. Ricca, Art.20 della Costituzione ed enti religiosi: anamnesi e prognosi di una norma «non inutile», 2000.

Lascia un commento