venerdì, Aprile 19, 2024
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L’elezione del Presidente della Repubblica durante la pandemia: alla ricerca di nuove modalità di votazione nel rispetto della Costituzione

L’elezione del Presidente della Repubblica durante la pandemia: la ricerca di nuove modalità di votazione nel rispetto dei principi costituzionali

“Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’acume della vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti[1].

 

  1. Bilanciare le esigenze di contenimento della pandemia con il rispetto dei principi costituzionali in riferimento all’elezione del Presidente della Repubblica[2]

L’epidemia generata dal virus Sars-Cov 2 sta rivoluzionando il normale svolgimento delle elezioni del Presidente della Repubblica. Il 13 gennaio 2022 i questori della Camera hanno predisposto un documento denominato “Disposizioni per l’elezione in sicurezza del Presidente della Repubblica”, che denota la volontà di procedere alle votazioni in presenza, adottando, però, una serie di misure di sicurezza per prevenire il contagio. Tra queste troviamo il voto in aula ma con presenze contingentate, l’introduzione di speciali cabine “anti-virus” (che sostituiranno i tradizionali catafalchi), la previsione di uno scrutinio al giorno e del green pass “semplice” (al posto del green pass rafforzato di recente introduzione)[3].

Rimane aperto il problema dei parlamentari che non potranno recarsi in aula perché in isolamento fiduciario (positivi), in quarantena preventiva (negativi ma con pregresso contatto con positivi) o perché privi del “Green pass rafforzato” (rilasciato ai guariti e/o vaccinati). Nonostante la previsione del green pass semplice per l’accesso in aula, gli aventi diritto al voto -non vaccinati o non guariti- che si trovano nelle isole, si trovano di fatto nella condizione di vedere menomato il proprio diritto al voto, stante la concreta difficoltà di spostarsi (dalle isole) attraverso mezzi privati.  Per questo si discute sull’eventualità di poter introdurre il voto a distanza (da remoto o tramite prefetture)[4]. La previsione di diverse modalità o, al contrario, la non previsione di modalità alternative per lo svolgimento delle votazioni del Presidente della Repubblica al fine di consentire a tutti gli aventi diritto al voto di esprimersi, rispettano i principi costituzionali sottostanti all’elezione del Presidente della Repubblica? Quale il riflesso di una scelta o dell’altra sull’intero edificio costituzionale?

Ai sensi dell’art. 83 della Costituzione[5] i principi sottostanti l’elezione del Capo dello Stato esplicitati in Costituzione riguardano la prescrizione di una modalità (lo scrutinio segreto) e la previsione della rappresentanza delle minoranze, perché attraverso questa si ha il rispetto del pluralismo. Inoltre, valgono naturalmente i principi enunciati nell’art. 48 Cost. per il voto: il voto è personale[6], eguale[7], libero[8] e segreto[9]. I principi di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza sono, difatti, i c.d. “standard di democraticità” [10] cui ogni sistema democratico deve attenersi.

La proposta del voto a distanza è conforme ai principi costituzionali inerenti gli standard di democraticità? E, di contro, non prevedere la possibilità di forme alternative al voto, volte a garantire a tutti gli aventi diritto la possibilità di farlo, potrebbe ledere la garanzia del pluralismo, principio fondamentale per l’elezione del Capo dello Stato?

Sino all’ultima elezione del Presidente della Repubblica, il regolamento della Camera non ha mai previsto modalità alternative per chi fosse malato e impossibilitato a raggiungere il seggio elettorale. In questo caso, però, gli impossibilitati potrebbero essere un numero cospicuo o comunque non proporzionalmente diffuso tra le forze politiche, comportando un vero e proprio squilibrio politico; inoltre, in subordine, si potrebbe far votare in presenza (adottando tutte le previsioni sanitarie del caso) tutti i positivi asintomatici, o addirittura i positivi che, pur essendo malati, non presentano una sintomatologia talmente grave da rendere inopportuno lo spostamento[11].

Sulla proposta del voto a distanza i costituzionalisti si sono divisi: alcuni, come Massimo Luciani[12] hanno denunciato l’impossibilità di prevedere ad una tale eventualità a ridosso dell’elezione, la maggior parte hanno comunque sottolineato come la migliore proposta sia quella di ricorrere ad un’elezione in aula ma con ingressi contingentati[13]. Questa soluzione sembrerebbe, difatti, il giusto compromesso tra le esigenze di garantire elevati standard di garanzia con il rispetto del pluralismo. In questa direzione si è specificato, infatti, che l’elezione del Presidente della Repubblica non è preceduta da un dibattito, per questo è possibile suddividere la votazione in orari, giorni o addirittura luoghi diversi[14].

Si analizzeranno brevemente le difficoltà di ricorrere al voto a distanza ed in seguito la necessità, per gli equilibri costituzionali, di rispettare il pluralismo.

 

  1. È possibile ricorrere al voto a distanza?

 

  • Il rispetto degli standard democratici

Il voto a distanza può estrinsecarsi sia attraverso il voto da remoto, sia attraverso il voto domiciliare con l’ausilio delle prefetture[15].

Quanto alla prima soluzione occorre specificare che il voto elettronico, oltre ad essere considerato da diverso tempo[16]  come la naturale conseguenza della rivoluzione digitale, sembra ad oggi essere diventato il simbolo per eccellenza della modernità, “di una modernità che intercetta -pregi e difetti del caso…- quell’insieme di elementi che oggi si trovano nell’esercizio della sovranità popolare”[17]. Ma è davvero così? Davvero il voto elettronico è l’espressione più piena della sovranità popolare?  Non è possibile in questa sede affrontare un tema così complesso, per questo ci si limiterà a tratteggiare le linee portanti del disegno sottostante. La dottrina si suddivide tra chi considera l’e-voting come un vero e proprio pericolo per l’ordinamento democratico e chi, invece, la considera – specialmente nell’eccezionalità pandemica- addirittura come l’unica modalità concreta per “proteggere la democrazia”[18].  Proprio durante la pandemia, infatti, la sperimentazione del voto elettronico ha subito un’accelerazione: è stata la scelta adottata da diversi Stati per mitigare il rischio della diffusione dei contagi con la necessità di svolgere le elezioni[19]. Ma questa necessità si è scontrata con la difficoltà di assicurare[20], tramite l’e-voting, quegli standard di democraticità che il voto in presenza ha perfezionato nel corso dei secoli, in particolar modo per quanto concerne la “segretezza” del voto.  Una segretezza la cui necessità risale anche prima degli ordinamenti democratici: si pensi al Conclave (dal latino cum clavis, un luogo “chiuso a chiave” dove si riuniscono i cardinali per eleggere il nuovo Papa al fine di rispettare il principio di segretezza e precludere qualsiasi possibilità di influenza esterna).

Non è comunque solo un problema di segretezza: esistono procedure consolidate per il voto da remoto[21] con elevati standard[22], ma il problema del voto elettronico si incontra e si scontra anche con la necessità di garantire che il voto a distanza riesca a precludere qualsiasi possibilità di influenza esterna, che solo la predisposizione di un seggio apposito può effettivamente garantire.  Per questo, prima di poter affermare con certezza che il voto da remoto sia la più piena espressione della sovranità popolare, occorre far chiarezza sulle modalità e sugli strumenti attualmente a disposizione nel caso concreto[23], pena la menomazione -e non la piena realizzazione- della sovranità popolare.

Se questo vale per qualsiasi elezione in un ordinamento democratico, per l’elezione del Presidente della Repubblica occorre un’attenzione in più: si sottolinea, infatti, come gran parte della dottrina sembrerebbe escludere qualsiasi tipologia di voto a distanza, almeno per la totalità dei votanti. Cesare Mirabelli[24], ad esempio, denuncia la difficoltà di garantire la segretezza e la personalità in un’elezione in cui non ci sono canditati, affermando, al contempo, come nel contesto attuale vi siano tutte le garanzie perché il voto possa essere espresso in presenza. Si pensi, inoltre, alle procedure già consolidate che verrebbero meno in un eventuale voto elettronico a distanza, a partire dal venir meno di importanti figure di garanzia, quale quella dei questori.  Per quanto concerne, invece, la previsione del voto elettronico (o a distanza tramite prefetture) quale modalità suppletiva del voto in presenza per gli impossibilitati, la dottrina non la esclude in toto[25]. Non manca chi, inoltre, come Giovanna De Minico[26], afferma l’esistenza di una diversità di trattamento tra i “piccoli elettori” e i “grandi elettori” dal momento che in una medesima situazione ai primi sarebbe consentito di andare a votare.

Pur non potendosi escludere, a priori, la possibilità di ricorrere (per le situazioni di eccezionalità) ad un voto elettronico suppletivo del voto in presenza, occorre specificare che nel caso concreto non è corretto decidere una tale eventualità a ridosso delle elezioni: il problema della pandemia è presente da diverso tempo e si sarebbe potuto decidere prima per avere il tempo di poter predisporre e/o comunicare tutte le garanzie del caso.

 

  • La liturgia del voto

Ma, gli standard di democraticità -seppur imprescindibili- non sono gli unici elementi da considerare per le elezioni. L’elezione è una vera e propria liturgia nell’ordinamento democratico. Monica Rosini[27], con riferimento al voto in generale, ha posto l’accento sulla sua duplice natura (personale e pubblica). Entrambe le dimensioni subiscono un’alterazione con l’e-voting: la dimensione individuale verrebbe implementata, in quanto si allargherebbe la platea di possibili nuovi cittadini che possono accedere al voto più “comodamente”, ma la dimensione collettiva ne subirebbe un’alterazione in senso negativo, in quanto sminuirebbe la natura simbolica del voto. L’azione di recarsi alle urne è, difatti, per l’ordinamento democratico, una vera e propria liturgia che aiuta i cittadini a prendere coscienza dell’atto collettivo, un’azione che mette in comunicazione la sfera individuale con quella collettiva, i cittadini tra loro e i cittadini con le istituzioni.   Il cittadino “recandosi fisicamente e pubblicamente al seggio elettorale, esprime il suo accordo con il sistema esistente e mostra la sua volontà di partecipare attivamente alla vita politica”. Per questo, “l’eliminazione dell’atto fisico di recarsi alle urne può minare la coesione della comunità, in quanto gli interessi dell’individuo (come la personale convenienza a votare anywhere e anytime) sembrano prevalere su quelli della collettività (quale la partecipazione civica)”[28].  Se per il cittadino recarsi alle urne è un atto fisico che gli consente di disconnettersi dalla dimensione individualistica e connettersi con la dimensione collettiva, si pensi a come la stessa azione assuma per i Grandi elettori -che eleggono la carica più alta dello Stato- un’importanza “sacrale” per la vita della Repubblica.

Si è usato, non casualmente, la parola “liturgia”, derivante dal greco λειτουργία, composta da λαός, “popolo” ed ἔργον, “lavoro, opera”). Nell’antica Grecia i cittadini più eminenti della comunità finanziavano vari servizi di pubblica utilità (festeggiamenti, spedizioni militari, opere pubbliche): la liturgia era, dunque, un “nobile servizio reso alla democrazia[29]. Nel tempo la parola ha assunto un significato diverso, indicando quel complesso di cerimonie e formule di un culto, ma anche la democrazia è intrisa di cerimonie e formule volte a rendere viva la connessione tra il cittadino e le istituzioni[30].   

Per questo spezzare il legame simbolico tra il cittadino e l’atto (sia attraverso l’e-voting, sia attraverso qualsiasi altra modalità a distanza) comporta l’affievolirsi della dimensione collettiva, che in un momento di crisi generalizzata della democrazia non è auspicabile alimentare.

 

  1. Garantire il rispetto del pluralismo

Il voto a distanza assume, per l’elezione del Presidente della Repubblica, un significato ancor più pregnante per l’intero edificio costituzionale per almeno tre ordini di questioni.

Un primo ordine di questioni deriva dal rispetto del quorum: per l’elezione serve la maggioranza rapportata non ai votanti, ma al numero dei componenti dell’assemblea elettorale. L’incertezza sui numeri dei Grandi elettori a causa della diffusione del contagio comporta una preoccupazione circa questo primo profilo: sarà, quindi, necessario trovare una soluzione per evitare di ricorrere ad una proroga del Presidente in carica, al fine di non ricorrere ad una soluzione che la Costituzione non prevede.

Un secondo ordine di questioni deriva dal rispetto del pluralismo: dipende dal numero di parlamentari coinvolti. Sul punto, Alfonso Celotto[31], dopo aver espresso la difficoltà di accedere ad un voto a distanza, specifica come, in realtà, delle vere ripercussioni sul voto devono essere valutate su numeri concreti: l’assenza di 5 o 10 parlamentari non danneggerebbe il voto, se invece il focolaio risultasse più ampio, magari addirittura concentrato su un solo partito, questo potrebbe effettivamente inficiare sulla garanzia del pluralismo.

Un terzo ordine di questioni deriva dal rispetto degli equilibri costituzionali, che indirettamente si ripercuotono sul rispetto del pluralismo. Le norme che regolano la diffusione della pandemia (sia la quarantena per i positivi al virus, sia le norme di recente introduzione sul “Green pass rafforzato[32])sono di derivazione governativa. Le misure emanate per il contenimento della pandemia, in questo caso, si ripercuotono sul numero concreto di parlamentari che possono partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica.  Questa derivazione governativa non consente di risolvere i conflitti insorti all’interno del Parlamento (secondo il principio dell’autodichia),  i quali  possono essere risolti soltanto attraverso l’intervento della Corte costituzionale, se chiamata a pronunciarsi sul conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato[33].

Di nuovo, l’edificio costituzionale dovrebbe essere osservato sempre nel suo complesso, al fine di regolarlo con attenzione con uno sguardo sul presente (cioè sul concreto numero di parlamentari coinvolti) e sul futuro (al fine di non creare pericolosi precedenti)[34].

 

  1. Conclusioni: “Nani sulle spalle dei giganti”

Esiste una diffusa opinione pubblica secondo cui la Costituzione non avrebbe potuto prevedere la pandemia. Non è così.  Le maglie larghe della Costituzione le consentono di vestire i più diversi eventi, senza permettere a questi ultimi di snaturare la trama del tessuto.  Per questo è alla Costituzione, nella sua completezza, che si deve guardare quando si è in difficoltà.

Ciò che la Costituzione impone è il rispetto non soltanto della libertà e della segretezza del voto, ma anche del pluralismo, affinché il Capo dello Stato sia espressione del compromesso tra le diverse forze politiche.  Queste esigenze vanno garantite sempre e comunque, per questo occorre lungimiranza.

Lungimiranza sul metodo: anche quando la situazione pandemica sarà un giorno delineata entro confini precisi, la modalità di elezione potrebbe essere adottata anche in altre occasioni.

Lungimiranza sulla scelta del Presidente della Repubblica: la crisi economica e sociale generata dalla pandemia ci fornisce l’immagine di una società fragile, non coesa, divisa. È importante, quindi, cercare una personalità non divisiva, sicuramente “super partes” (altrimenti non sarebbe di certo rispettata la Costituzione, la quale designa la carica del Presidente della Repubblica come una funzione di garanzia).   Al contempo, però, la disarticolazione dei partiti politici –rivelatrice della fragilità degli stessi[35]– potrebbe spingerli a cercare un “uomo forte”; pur tuttavia, affidare l’unità del Paese ad una personalità in grado di assumere su di sé il ruolo del leader, è sbagliato. Una tale personalità, infatti, nel corso del settennato potrebbe arrivare ad assumere una legittimazione maggiore rispetto agli stessi partiti, appiattendo il pluralismo e traghettando il Paese in un presidenzialismo di fatto.  Esattamente ciò che non ha fatto il Presidente uscente, il quale è riuscito nel nobile e difficile compito di guidare il Paese -nei momenti più difficili- verso l’unità senza, al contempo, interpretare il ruolo del protagonista[36]. Al futuro Presidente spetterà traghettare l’Italia verso l’uscita dalla pandemia e dallo stato d’emergenza e interpretare la rinascita: una personalità troppo forte potrebbe interpretare il ruolo di protagonista. Serve lungimiranza.

Giungendo alla conclusione, alla luce della Costituzione sembrerebbe da escludere -ad oggi- la possibilità di prevedere il voto a distanza, stante l’impossibilità di garantire uno standard di tutela omogeneo rispetto al voto in presenza.  Al contempo, però, se i numeri dovessero comportare uno squilibrio tra i diversi partiti, bisognerebbe trovare un giusto equilibrio, al fine di assicurare anche la garanzia del pluralismo. Si potrebbe, ad esempio, prevedere di far votare i positivi asintomatici (o addirittura tutti i positivi, anche malati, ma con uno stato di salute non compromesso) attraverso la predisposizione dei corridoi sanitari o attraverso un seggio all’aperto[37].

La Costituzione è in grado di guardare lontano: saremo in grado di farlo anche noi? I Costituenti, consapevoli del passato, hanno saputo scrivere un testo che tutt’ora riesce a guidarci nei momenti di crisi. Oggi noi possiamo vedere più cose di loro e più lontane non certo per l’acume della nostra vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati avanti dalla loro statura.

In fondo è tutto scritto nella Costituzione: basta seguirla.

 

 

 

 

[1]La metafora “nani sulle spalle dei giganti” è un’espressione antica, si incontra per la prima volta (1159 ca) nel Metalogicon (III, 4) di Giovanni di Salisbury, che ne attribuisce la paternità al suo maestro Bernardo di Chartres.

[2]Ringrazio l’Avv. Eros Fioroni per le occasioni, proficue, di dialogo.

[3]V. Piccolillo, Il voto per il Colle nell’era del Covid, in Corriere della Sera, 14/01/2022, p. 7

[4]V. Piccolillo, Ibidem.

[5]Ex art. 83 Cost.: “Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell’assemblea, Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

[6]Secondo il c.d. “principio di personalità” il voto è personale nel senso che non può essere delegato (salva soltanto la possibilità di avvalersi di un accompagnatore in caso di grave impedimento fisico) e non è ammesso il voto per procura.

[7]Il principio di uguaglianza del voto consiste nel considerare ogni voto eguale, nel senso che ogni voto ha lo stesso valore di tutti gli altri (non è ammesso il voto plurimo e il voto multiplo)

[8]Il principio di libertà del voto consiste nel fatto che la volontà dell’elettore non può essere coartata.

[9]Il principio di segretezza del voto consiste nel diritto, nel momento in cui si vota, di isolarsi ed esprimere il voto in segretezza.

[10]M. Rosini, Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano, in Rivista AIC, n. 1/2021, disponibile qui (u. c. 10/01/2022): AIC – Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (rivistaaic.it), p. 6.

[11]I positivi sono tutti quelli che hanno contratto il virus Sars Cov2 indipendentemente dalla sintomatologia clinica (asintomatici, paucisintomatici, sintomatici). I malati, invece, sono quelli che, avendo contratto il virus Sars Cov2, ne sviluppano anche la relativa malattia Covid 19 (paucisintomatici e sintomatici).

[12]F. Olivo, Massimo Luciani:Il voto a distanza per il Quirinale non è un’ opzione”, 9/01/2022, in www.huffingtonpost.it, disponibile qui: (u. c. 10/01/2022)  Massimo Luciani: “Il voto a distanza per il Quirinale non è un’opzione” | L’HuffPost (huffingtonpost.it).

[13] A favore del voto a distanza è Sabino Cassese, si veda: Quirinale, Cassese: “Voto a distanza è possibile”. De Marini” Io, bloccato col Super Green Pass, neanche con l’apartheid”, in www.repubblica.it, 8/01/2022, (u. c. 18/01/2022): disponibile qui:  Quirinale, Cassese: “Voto a distanza è possibile”. De Martini: “Io, bloccato col Super Green Pass, neanche con l’apartheid” – la Repubblica.

[14]Durante l’elezione del Presidente della Repubblica la Camera assume la funzione di seggio elettorale. È stato proposto di utilizzare anche luoghi diversi come, ad esempio, Palazzo Madama (sul punto, Sabino Cassese, ibidem).  Una breve precisazione: il problema di utilizzare “luoghi diversi” potrebbe essere una soluzione avversata da alcuni in quanto in apparente contrasto con l’art. 83 co 1 Cost.  che prevede che l’elezione del Presidente della Repubblica avvenga dal Parlamento in seduta comune. Si sottolinea come la preposizione “dal” indichi la composizione del collegio elettorale, soltanto in subordine -ed in ragione della composizione- il luogo.

[15]Con riguardo a quest’ultima modalità si specifica come siano presenti per le ordinarie elezioni delle disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile”.

[16]M. Rosini, op. cit., p. 2, specifica che “ampia e risalente l’elaborazione dottrinale” cui si rimanda (p. 2, nota 3).

[17]F. Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico : problemi, esperienze e prospettive, in www.federalismi.it, 18/03/2020, (u. c. 10/01/2022), disponibile qui: 18032020173604.pdf (federalismi.it), p. 218.

[18]F. Clementi, ibidem.

[19]A. De Guttry, Diritto di voto e pandemia: le norme internazionali e gli interventi degli organismi sovranazionali, in www.federalismi.it, n. 20/2020, 24/06/2020 (u. c. 10/01/2022) disponibile qui: EDITORIALE_24062020112758.pdf (federalismi.it); p. xxiv,  l’Autore specifica come durante la diffusione della pandemia “gli Stati in  cui  erano  previsti  procedimenti  elettorali  avevano  due  opzioni:  svolgere  regolarmente  le  elezioni adottando una serie di misure di mitigazione del rischio  e seguendo le raccomandazioni elaborate da varie fonti per  svolgere le elezioni in sicurezza(scelta fatta da pochi Stati) o deliberare il rinvio delle stesse”.

[20]In primo luogo, le problematicità sottostanti all’e-voting dipendono dalle diverse tecnologie adottate. Per una disamina più completa sui pregi e le criticità del voto elettronico nell’esperienza europea si rimanda a M. Schirripa, Il voto elettronico nell’esperienza europea tra pregi e criticità, in www.federalismi.it, 18/03/2020, disponibile qui: 18032020173359.pdf (federalismi.it).

[21] Adottate anche in Italia ma poco diffuse: Legalità del voto elettronico – Eligo; VotarePA – Votazioni on line – Il miglior sito per le votazioni on line di sempre.

[22]Non solo, c’è chi considera che questi standard di democraticità non sono corretti, in quanto le procedure troppo diverse tra loro richiedono nuovi parametri. Sul punto, M. Rosini sottolinea come anche il Consiglio d’Europa, nella nuova raccomandazione sugli standard dell’e-voting, a differenza della precedente- “non reca più l’invito agli Stati membri a garantire che i sistemi di e-voting offrano affidabilità e sicurezza identiche a quelli che non coinvolgono l’uso di dispositivi elettronici. Tale omissione − lungi dal sottintendere un arretramento in tema di affidabilità o sicurezza − è indice dell’acquisita consapevolezza circa l’impossibilità di applicare gli stessi criteri di valutazione a modalità di voto così diverse e potenzialmente in grado di determinare vulnera di dimensioni incomparabili ai principi del voto democratico”. M. Rosini, op. cit., p. 6.

[23]Ad esempio, occorre distinguere tra il processo informatico che consente la votazione in sicurezza (insieme di algoritmi) e il procedimento concernente lo spoglio del voto (più problematico).

[24]Si veda: Quirinale, Mirabelli:” Voto a distanza? Assai difficile in contesto attuale”, 8/ 01/2022, www.adkronos.com, (u. c. 10/01/2022), disponibile qui: Quirinale, Mirabelli: “Voto a distanza? Assai difficile in contesto attuale” (adnkronos.com).

[25]Si veda, ad esempio Sabino Cassese, Alfonso Celotto; contra: Massimo Luciani.

[26]Così, Giovanna De Minico:“mette a disposizione vari sistemi che combinano con un certo grado di attendibilità segretezza e personalità, ma anche integrità della trasmissione e celerità dello spoglio. Quanto detto, eviterebbe di riservare un trattamento asimmetrico al parlamentare, che impedito di recarsi alle urne non può votare, mentre il cittadino nella medesima situazione è in grado di esprimere il suo voto”. L. Garofalo, Elezione Presidente della Repubblica, iVoting  per chi è positivo o in quarantena?, 14/01/2022, (u.c.16/01/2022), disponibile qui: Elezione Presidente Repubblica, iVoting per chi è positivo o quarantena? (key4biz.it)

[27]M. Rosini, op. cit., p. 13 ss.

[28]M. Rosini, Ibidem.

[29] Voce “liturgia”, in www.unaparolaalgiorno.it, 17/08/2012, disponibile qui (u. c. 18/01/2022):: Liturgia, etimologia e significato – Una parola al giorno.

[30]Ho parlato dei simboli dell’identità della Repubblica in un mio precedente articolo su questa rivista: F. Cerquozzi, L’identità della Repubblica, i simboli e la Festa del 2 giugno, Ius in Itinere, 2/06/2020, disponibile qui: L’identità della Repubblica, i simboli e la Festa del 2 giugno – Ius in itinere.

[31]Si veda: Quirinale, costituzionalista Celotto: Incognita Covid? Numero elettori garanzia di legittimazione”, 7/01/2022, disponibile qui (u. c. 18/01/2022): Quirinale, costituzionalista Celotto: “Incognita Covid? Numero elettori garanzia legittimazione” (adnkronos.com).

[32]Il Governo ha approvato il D.L. 30/12/2021 n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2 Serie Generale n.309 del 30/12/2021, in particolare, dell’art. 1 comma 2 del predetto D.L. n.229/2021, con il quale è stato modificato nel D.L. 22/4/2021 n. 52, conv. in legge 17/6/2021 n. 87 l’art. 9-quater in materia di trasporto (rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID 19 nei mezzi di trasporto).  Per quanto il decreto-legge entro 60 giorni perde efficacia ex tunc se non sono convertiti in legge dal Parlamento, questo discrimen temporale non consente al Parlamento di intervenire prima dell’elezione del Presidente della Repubblica.

[33]Sul punto, si sottolinea come, proprio in tal senso, alcuni parlamentari hanno già presentato ricorso per conflitto di attribuzione (si veda: Super green pass e Quirinale: il ricorso di cinque parlamentari alla Consulta, in  www.ilsole24ore.com, 17/01/2022, disponibile qui: Super green pass e Quirinale: il ricorso di cinque parlamentari alla Consulta – Il Sole 24 ORE.  

Al riguardo, si sottolinea la posizione di Massimo Luciani che, pur avendo affermato la possibilità di procedere ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ne ha sottolineato le scarse possibilità di successo: “[i parlamentari] potrebbero proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma è difficile dire quale potrebbe essere la sua sorte. Ricordo che la giurisprudenza della Corte ci dice che l’ammissibilità di un ricorso del singolo parlamentare o – più limitatamente – di un gruppo di deputati o senatori, non è da escludere, ma entro confini piuttosto ristretti. E, quanto al merito, vale la pena di ricordare che già con la sentenza 5 del 2018 la Corte costituzionale si è espressa a favore degli obblighi vaccinali, mentre nel 2021, per ben due volte, il Giudice delle Leggi ha chiarito la propria posizione sull’importanza dei provvedimenti adottati per contrastare la pandemia”. F. Olivo, op.cit.

[34] A mo’ di monito si ricorda come Enrico VIII, quando non più soddisfatto dell’elezione dei vescovi cattolici (effettuata dal Papa) ha posto se stesso a Capo della Chiesa anglicana, al fine di poterli nominare e controllare.

[35]A. Calvi, Il nuovo capo dello stato di un sistema in crisi, in Essenziale, n. 9, anno 1, 8 gennaio 2022.

[36]Sul punto, mi sia consentito rimandare ad un mio articolo su questa rivista: F. Cerquozzi, La non rieleggibilità del Capo dello Stato a tutela dell’equilibrio costituzionale: l’insegnamento del Presidente Sergio Mattarella, Ius in Itinere, 28/12/2021, disponibile qui: La non rieleggibilità del Capo dello Stato a tutela dell’equilibrio costituzionale: l’insegnamento del Presidente Sergio Mattarella – Ius in itinere.

[37]Ad oggi è stato proposto di far votare i positivi asintomatici predisponendo un seggio all’esterno e “i positivi malati da casa, con lo spostamento delle del seggio, come avviene nelle normali elezioni politiche”: M. Conti, “Seggio anche all’esterno o a casa per chi è malato”, 17 gennaio 2022, in www.ilgiornale.it, disponibile qui (u. c. 18/01/2022): “Seggio anche all’esterno o a casa per chi è malato” – ilGiornale.it.

 

 

Fonte immagine:Quirinale | Can I use this photo? Read here for more informa… | Flickr

Flaviana Cerquozzi

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 2023, con una tesi in diritto costituzionale, dal titolo   "La teoria dei controlimiti: la tutela della democrazia sostanziale ad extra", relatore Prof. Gaetano Azzariti, correlatore Prof. Alessandro Somma. E' specializzata in giustizia costituzionale presso l'Università di Pisa, autrice di numerosi articoli divulgativi e scientifici di Diritto Costituzionale. Attualmente svolge la pratica forense presso il Foro di Roma ed è Responsabile diritto costituzionale presso questa rivista. Da luglio 2023 cura la rubrica "DI ROBUSTA COSTITUZIONE" presso Ius in Itinere, che di seguito viene illustrata:

"La nuova rubrica di Ius in Itinere nasce dall’esigenza di riservarsi un momento di critica riflessione sui principi fondativi della nostra convivenza.
Lungi dall'essere "carta morta", gli insegnamenti costituzionali sono sempre vivi: la loro continua divulgazione ed attualizzazione -che questo spazio promuove- ne "irrobustirà" la necessaria conoscenza".
flaviana.cerquozzi@iusinitinere.it

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