giovedì, Aprile 18, 2024
Di Robusta Costituzione

L’emergenza “Coronavirus” in Italia: il Governo e la Chiesa

A cura di Fabio Adernò[1] 

 

  1. Premessa

 

Atteso il clima che l’Italia sta vivendo in questo dato momento storico, si è ritenuto opportuno produrre alcune riflessioni che abbraccino la questione di come si sta tentando di fronteggiare, da un punto di vista del coordinamento tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, l’emergenza seguita alla rapida diffusione del virus Covid19 sul territorio nazionale.

Si tratta di riflessioni di carattere essenzialmente pubblico-ecclesiasticistico con inevitabili risvolti di natura prettamente canonistica, ragione questa per la quale si sono escluse dalla riflessione eventuali risvolti riguardanti altre confessioni religiose presenti e operanti in Italia.

 

2. La CEI e la ricezione delle disposizioni governative d’urgenza in materia di “Covid-19”

In linea col Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato in data 8 marzo 2020[2], l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, nella medesima data, pubblicava una “Nota”[3] con la quale, assumendo come presupposto l’interpretazione fornita dal Governo italiano del sintagma «cerimonie religiose» contenuta nell’art. 2, lett. v del summenzionato Decreto, dichiarava di volervisi uniformare disponendo conseguentemente la sospensione delle celebrazioni con popolo di ogni tipo, feriale o festivo, non escluse quelle esequiali.

Questo il testo della Nota: «La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le Diocesi e le parrocchie si rende prossima a ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte all’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese. Rispetto a tale situazione, la CEI – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del “coronavirus”.»

Quindi l’Ufficio comunicazione dell’Organo dell’Episcopato italiano continua ad affermare: «Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”. L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”.»

«Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo – continua la nota – la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’accoglienza del Decreto – si conclude – è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica.»[4]

Svolgendo una rapida esegesi del testo, va preliminarmente specificato che esso ha solo carattere esortativo non già dispositivo, poiché trattasi, per l’appunto, di una “Nota” dell’Ufficio Nazionale per la Comunicazioni Sociali e non di un Decreto Generale di cui al can. 29 CIC.

Tale esplicita natura dell’atto lo pone nell’ordine delle disposizioni meramente indicative, che pertanto necessitano di atti appositi da parte delle singole Autorità Ecclesiastiche locali, e nello specifico da parte degli Ordinari Diocesani, al fine di essere attuate.

La nota, infatti, “accoglie” – così come si legge – la disposizione governativa per essere poi necessariamente recepita dalle singole Diocesi che, ciascuna a suo modo e con non poche difformità, hanno provveduto ad applicarle nelle modalità che hanno ritenute più opportune, quantunque tutte concordi nella sospensione della celebrazione pubblica delle Sante Messe, interdette alla partecipazione fisica dei fedeli, siano essi laici o religiosi.

Il moltiplicarsi di terminologie generiche ha poi ingenerato perplessità circa l’applicazione della disposizione, poiché in alcuni decreti episcopali si riscontrano espressioni quali «celebrazioni comunitarie» o «Sante Messe pubbliche», ma è evidente che trattasi di ogni celebrazione cum populo.

Tornando, tuttavia, alla fonte originaria delle singole disposizioni episcopali, meraviglia molto che il testo della Nota rechi l’inciso per il quale ci si riconduca espressamente, facendola propria, ad una interpretazione fornita in modo unilaterale dal Governo italiano circa il sintagma «cerimonie religiose» contenuto nel richiamato DPCM 8 marzo 2020, dichiarando dunque espressamente di uniformarsi ad una esegesi semantica non propria bensì altrui.

 

3. Profili costituzionali 

Or bene, guardando al contenuto esplicitato nella Nota CEI si ritiene che tale assunzione presupposta d’una qualificazione esterna costituisca un’evidente mutilazione del principio pattizio consacrato dall’art. 7 della Carta Costituzionale il quale, com’è noto, al primo comma dichiara che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» e che per tale ragione «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi» (comma secondo), intendendo – come da ormai consolidata dottrina costituzionalista – che è lo stare pactis ad essere il principio ispiratore di ogni rapporto tra due ordinamenti primarî quali sono considerati lo Stato e la Chiesa, dando vita a quello che in dottrina viene qualificato come jus singularis prevalente sulle norme costituzionali generali interferenti nella disciplina della stessa categoria di rapporti, analogando la disposizione del menzionato art. 7 Cost. a quelle dei seguenti art. 10 e 11, in relazione all’ordinamento internazionale, fermo restando il principio oggettivo che i rapporti fondamentali tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, quando siano disciplinati da accordi con la Santa Sede, attengano alla materia costituzionale, a prescindere dalla previsione del vigente citato art. 7 Cost., con riferimento ai “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”, ossia alla costituzione in senso materiale, quale è testimoniata dalla storia dell’Italia unita[5].

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dunque, nella Nota emanata opera una sorta di rinvio materiale ad una interpretazione che, tuttavia, appare vistosamente illegittima giacché non è pertinenza del Governo né di qualsivoglia autorità secolare stabilire cosa debba intendersi con il sintagma «cerimonie religiose», giacché è esclusiva competenza dell’Autorità Ecclesiastica fissare e qualificare tale espressione contenuta nella disposizione governativa, volutamente di carattere generico poiché rivolta anche, com’è ovvio, ad altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, comunque tutelate e riconosciute dal nostro Ordinamento (cf. art. 8 Cost.).

Parallelamente a ciò, e in via risalente, si solleva sommessamente anche la questione sulla legittimità stessa della disposizione contenuta del DPCM all’art. 2, lett. v, non già per le ragioni motive (prossime e remote), quanto per lo stile formale della disposizione che prima subordina l’apertura dei luoghi di culto «all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro» e successivamente impone in modo tassativo: «Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri».

La disposizione, dunque, ha evidente carattere imperativo immediato e non, come al contrario dovrebbe avere, esortativo: il Governo avrebbe dovuto, cioè, sollecitare le singole confessioni religiose ad assumere “all’interno dei luoghi di culto” iniziative prudenziali volte a limitare, e nei limiti del possibile evitare, il contagio, ma non era nelle sue competenza sospendere le funzioni religiose.

Sorprende molto come il Governo imperi una disposizione esorbitante la sua competenza e sospenda il culto come fosse un normale servizio pubblico o un qualsiasi esercizio di attività a contatto col pubblico.

Avrebbe potuto – riteniamo – disporre la sospensione delle concessioni delle autorizzazioni per le processioni pubbliche o comunque per lo svolgimento del culto “al di fuori dei luoghi di culto” (come già disposto dallo stesso DPCM all’art. 1, lett. g), ma crediamo non possa rientrare nelle sue funzioni, anche straordinarie (cf. artt. 16 e 32 Cost.), arrogarsi il diritto di sospendere, in modo unilaterale, ogni azione sacra da svolgersi all’interno dei luoghi di culto, ma limitarsi ad esortare le singole confessioni a valutarne l’attuazione.

Al di là, dunque, della successiva ricezione da parte delle confessioni religiose di tale Decreto, ciò che sorprende è il carattere imperativo e unilaterale[6] della disposizione, senza tener conto, appunto, del sistema pattizio vigente in Italia.

 

4. A chi spetta l’interpretazione delle categorie interne di materia religiosa?

Nella presente analisi, comunque, si ribadisce di far riferimento alla sola Chiesa Cattolica e pertanto si prendono in considerazioni solo le disposizioni da essa emanate.

Il sintagma di cui qui si tratta è contenuto in molteplici disposizioni normative statuali in materia religiosa, ordinariamente con carattere generico ed astratto; sta poi alle singole confessioni qualificare, identificare e diversificare le varie “tipologie” di cerimonie, ad esempio distinguendo – per quanto attiene alla Chiesa Cattolica – quelle di carattere pubblico esterno o pubblico interno ovvero, come si usava dire fino a poco tempo fa, quelle private oggi qualificate come sine populo.

Tuttavia è pacifico che debba essere l’Autorità Ecclesiastica a regolare il culto, e tale principio assume un valore ben più cogente e vincolante nel nostro Ordinamento che, in relazione alla Chiesa Cattolica, si qualifica come “concordatario”, a ragione proprio di quella riserva normativa cui testé si accennava che è conseguenza del principio pattizio.

Il Concordato tra lo Stato e Chiesa, infatti, siccome vigente a seguito degli Accordi di revisione siglati il 18 febbraio 1984 a Villa Madama e resi esecutivi in Italia con la legge n. 121 del 25 marzo 1985, all’art. 2 dichiara: «La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.» (c. 1).

E successivamente specifica: «È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.» (c. 3).

È evidente, dunque, come la disposizione che qui si commenta sia in disaccordo con tali assunti normativi che regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, poiché naturalmente è materia di competenza statale regolare – specie in casi di urgenza e necessità straordinaria – la vita pubblica del Paese, ma, al tempo, è esclusiva competenza ecclesiastica regolare il culto in modo proporzionato e consono, tanto alle esigenze pubbliche quanto a quelle proprie dell’ordinamento canonico.

Si prenda, a titolo di esempio – per una ipotetica applicazione analogica alla materia oggetto della nostra riflessione – il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza[7] ove, all’art. 25 (successivamente dichiarato incostituzionale[8]) si fa riferimento all’autorizzazione da chiedere al Questore in ordine a «funzioni, cerimonie e pratiche religiose» da svolgersi «fuori dei luoghi destinati al culto ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie», e quindi non all’interno di essi.

Lo Stato norma gli aspetti esterni del culto pubblico giacché è di sua competenza mantenere l’ordine e far rispettare le leggi, civili e penali, che ne regolano lo svolgimento di qualsiasi manifestazione che abbia un carattere pubblico-sociale. Epperò la norma menzionata è chiaramente rivolta a quanto avviene al di fuori dei luoghi di culto, in quanto al loro interno la giurisdizione è di esclusiva competenza dell’Autorità Ecclesiastica.

Parimenti, il seguente art. 26 del citato Testo Unico fa esplicito rimando al precedente art. 25 affidando al Questore la possibilità  «di vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell’articolo precedente».

La disposizione, qui riportata a titolo di mero esempio, dunque è da intendersi sempre e solo attinente a quanto avviene al di fuori dei luoghi di culto, e non al loro interno, ove la giurisdizione e il regolamento spetta solo all’Autorità Ecclesiastica, non avendo in essi lo Stato una giurisdizione immediata.

All’art. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, infatti, ricorda ad esempio che «Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.» (1) e che «Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.» (2), ammettendo dunque una forma di inviolabilità ordinaria dei luoghi di culto cattolici, quantunque con una deroga ben precisa e circostanziata.

Tale evidente forma di mediazione della giurisdizione statale in ambito ecclesiastico è, dunque, garantita dagli accordi tra lo Stato e la Chiesa, ed ha prevalenza su ogni norma che tocchi le materie riguardanti, comunemente, i due ordinamenti primari, indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine.

Alla luce di ciò, crediamo che quanto riferisce la Nota della CEI a riguardo dell’interpretazione fornita dal Governo circa l’espressione «cerimonie religiose» sia da intendersi lesivo dell’ordinamento concordatario cioè pattizio, poiché tracima i margini propri dell’operatività dell’organo esecutivo italiano il quale, una volta emanata la norma in materia religiosa, rimette alla singola confessione l’onere di qualificare e specificare i margini di applicazione, i soggetti destinatari, le misure da adottare.

 

5. Paralleli analoghi 

A guisa di esempio possiamo richiamare l’argomento dell’identificazione della figura del «ministro di culto».

Con tale termine il diritto statuale si riferisce a colui il quale, nell’ambito di una confessione religiosa, svolge funzioni connesse all’esercizio pubblico del culto ed al governo spirituale nella stessa.

Com’è noto, si tratta di una qualifica non già ecclesiastica ma civilistica, e, infatti, ricorre nella legislazione liberale che, almeno tendenzialmente, intendeva sottoporre alle medesime norme tutte le confessioni religiose[9].

Detta qualifica, secondo la dottrina[10], ha carattere civilistico “onnicomprensivo”[11] che, nel sistema della legislazione pattizia (il richiamato Accordo di Villa Madama ex art. 7 Cost. per la Chiesa Cattolica e le Intese ex art. 8 Cost. per le confessione diverse), viene attribuita sulla base del potere certificativo riconosciuto alle Autorità confessionali che rimangono libere da qualsiasi ingerenza dello Stato[12].

L’Ordinamento statale, infatti non definisce chi sia o possa essere ministro di culto ma assume la qualifica confessionale a presupposto per la rilevanza civile di alcuni atti compiuti dai ministri di culto o per la tutela di particolari diritti connessi a siffatta condizione[13].

In via ipotetica, volendo proporre un parallelismo tra l’identificazione della qualifica di «ministro di culto» e l’esplicazione semantica del sintagma «cerimonie religiose» operata impropriamente dal Governo siccome apprendiamo dalla Nota della CEI, si verrebbe certamente a creare un vulnus del sistema pattizio se, in via autonoma e unilaterale, il Governo identificasse, ad esempio, nella persona di un diacono la figura del ministro di culto di una Messa, quando invece, nell’ordinamento canonico (cf. can. 900, §1 CIC), si opera una distinzione specifica tra i ruoli che sono attribuiti ai diaconi, ai presbiteri o ai vescovi. Il diacono, ad esempio, può assistere validamente al matrimonio se delegato dal vescovo o dal parroco (cf. can. 1108, §1 CIC), e pertanto sarebbe anche ministro di culto in quella funzione, ma non potrebbe esserlo, ad esempio, di un funerale; tra l’altro l’ordinamento canonico, in casi di particolare necessità e a determinate condizioni (oggettivamente irrealizzabili in Italia comunque) permette la delega anche ad un fedele laico (cf. can. 1112) ed in quel caso egli sarebbe anche ugualmente “ministro di culto”[14].

Tale casistica esemplificativa è volta a dimostrare che solo l’ordinamento proprio interno può attribuire una data qualifica o un’altra ad un soggetto o ad una circostanza, sia, come si è visto, per una questione normativa, sia per una ragione logica e consequenziale, specie in relazione alla riconosciuta indipendenza e sovranità tra i due ordini.

 

6. Le lesioni dell’indipendenza e dell’autonomia e il dibattito pubblico

Il fatto che apprendiamo dalla Nota CEI che il Governo abbia fornito una interpretazione specifica di una formulazione generica inglobando ogni Santa Messa nella macro-area della «cerimonie religiose» pone, insieme a questioni di ordine sostanziale, anche interrogativi di ordine formale, e cioè: dove, in che modo e con che forma il Governo avrebbe fornito tale interpretazione? Esiste forse un documento esplicito, una nota verbale interpretativa, o qualsivoglia altro mezzo oggettivo per recuperare tale interpretazione che nella Nota CEI viene qualificata con l’aggettivo «rigorosamente»? Ciò non risulta in alcun luogo, il che pone dei quesiti di non secondario valore.

E qui si solleva un’altra questione annessa ma di carattere squisitamente ricognitivo: se viene fornita una interpretazione, vuol dire – in via speculare ancorché ipotetica – che è stata chiesta una spiegazione.

Ora, non si conosce – né probabilmente si conoscerà mai – la modalità con la quale le due Istituzioni abbiano interloquito al riguardo, ma risulta evidente una cosa, e cioè che l’interpretazione “autentica” è sovrabbondante la necessità esegetica oggettiva, poiché – volendo applicare un criterio interpretativo letterale – trattasi di una tautologia giacché si sarebbe dovuto facilmente adoperare il criterio della razionalità secondo il quale, considerando che la disposizione è contenuta nel medesimo punto in cui si dichiara che i luoghi di culto restano aperti, sebbene a determinate condizioni, è implicito che detti luoghi esistano e sussistano per l’esercizio del culto pubblico e non già per quello privato: pertanto la sospensione delle cerimonie di cui si esplicita la natura (civile e religiosa) avrebbe dovuto riguardare solo quelle contingenze che comportano una concorrenza di Stato e Confessione, e non quanto avviene all’interno del luogo di culto quale espressione genuina dell’art. 19 della Costituzione.

Il fatto stesso che sia stata richiesta una interpretazione autentica della disposizione governativa potrebbe implicare un involontario “autogoal” da parte – nello specifico – della CEI che invece avrebbe dovuto in via autonoma, libera e indipendente, recepire la disposizione ad litteram, garantendo l’esercizio del culto a beneficio dei fedeli, ancorché con le note e dovute accortezze igieniche prudenziali.

A tal proposito è necessario fare una breve ricognizione circa l’evoluzione delle disposizioni che qui si commentano.

Il DPCM richiama ed integra il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6[15] che, affermando che «le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica» (art. 1), contempla anche la possibilità di integrare le sopradette misure generiche anche con altre specificatamente limitative tra le quali «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico» (art. 1, c. 2, lett. c).

Il testo del Decreto legge, dunque, menziona le “manifestazioni” e le “riunioni… anche di carattere religioso”, e tale dicitura verrà ribadita pure nel DPCM del 1° marzo 2020[16] all’art. 1, c. 1, lett. c, reiterando la medesima formulazione anche se, stavolta, ne disporrà già una immediata applicazione, limitata però ai comuni iscritti in un elenco allegato allo stesso DPCM (art. 1), imponendone conseguentemente l’esecuzione a quelle determinate autorità territoriali.

Si noti, però, anche come dell’argomento in esame non si faccia menzione in un altro provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si frappone tra quello precedente del 1° marzo 2020 e quello successivo dell’8 marzo 2020, e cioè il DPCM del 4 marzo 2020[17], dove la questione non soltanto non è ribadita ma non è nemmeno lambita.

Il sintagma “cerimonie religiose” compare però per la prima volta solo nel richiamato DPCM dell’8 marzo 2020, che, estendendo, in modo legalmente controverso e dibattuto, all’intero territorio nazionale le disposizioni emanate per le sole cc.dd. “zone rosse”, evidentemente compie un passo ulteriore nella specificazione dell’argomento, entrando nel merito e identificando quanto prima era genericamente ricompreso in una altrettanto vaga categoria, cioè quella delle “manifestazioni” col termine “cerimonie”, esorbitando le sue competenze e tracimando il contenuto formale stesso del Decreto legge che intende integrare.

Dunque, non solo “manifestazioni” e “riunioni” – in modo analogo a quanto stabilito dall’ulteriore DPCM dell’9 marzo 2020 all’art. 1, c. 2 che dispone «Sull’intero  territorio  nazionale  è  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.» – ma segnatamente “cerimonie”, dunque “il culto in sé”.

L’attività di culto, di conseguenza, nella stima del Governo è evidentemente analogata (e ridotta) ad una forma di assembramento.

Tuttavia c’è da chiedersi – come hanno fatto illustri costituzionalisti[18] – se una disposizione di legge, che peraltro è contenuta in un atto formalmente amministrativo qual è un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (indipendentemente se sia o meno integrativo di un Decreto legge non ancora, vieppiù, convertito in legge dal Parlamento), possa disporre la sospensione di diritti costituzionalmente garantiti conferendo oltretutto alle “autorità competenti” (e dunque a un vasto numero di autorità locali) la possibilità di adottare ulteriori misure restrittive (cf. DPCM 23 febbraio 2020, art. 2) mediante provvedimenti che possono definirsi “innominati”, e pertanto non sottoposti al principio di legalità.

Conseguentemente a ciò si pone la questione se sia legittima la sospensione di un diritto costituzionalmente garantito e tutelato, qual è quello di religione e di culto o quello di circolazione, e se essa possa compiersi così agilmente mediante un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non solo – nel nostro caso – dichiara di disporre immediatamente la sospensione delle “cerimonie religiose” ma arriva financo a definirne l’entità, tracimando i limiti della sua competenza e anche la stessa consolidata dottrina al riguardo[19].

D’altra parte, identificare la Messa con una semplice “cerimonia religiosa” oltre ad essere problematico e improprio da un punto di vista giuridico-canonico, ha anche urtato la sensibilità di molti cattolici, pure molto attivi in ambito sociale e politico, come il prof. Andrea Riccardi, già ministro della Repubblica, ordinario di Storia Contemporanea e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, il quale, in un suo intervento “a caldo” sull’argomento pubblicato sul quotidiano Il Corriere della sera del 9 marzo 2020[20], ha sollevato non poche perplessità sull’identificazione della Messa nella categoria delle “cerimonie religiose” ed ha avanzato stupore per tale forma di ingerenza statale in una materia, invece, prettamente religiosa.

Senza voler entrare nel merito delle misure preventive disposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemica del c.d. “coronavirus” (Covid19), stupisce tanto che l’Esecutivo abbia potuto ingerire in una materia che non gli è propria qualificando ciò che non può conoscere, quanto, per converso, che la CEI abbia accolto in modo passivo e arrendevole tale qualificazione unilaterale, dando avvio ad una applicazione immediata a quelle misure disponendo, nei fatti, la sospensione di tutte le Messe cum populo in tutto il territorio nazionale.

Tale decisione è stata accolta con stupore e disappunto da buona parte del mondo cattolico, ma anche minimizzata da altri.

Il prof. Pierluigi Consorti, in un suo breve commento sull’argomento sul sito della Università di Pisa[21], ha ritenuto che la disposizione non leda alcun principio di libertà religiosa o di libertà di culto dei cattolici italiani, e nemmeno il Concordato, sostenendo che «Le norme che interessano sia lo Stato sia le confessioni religiose sono subordinate all’esercizio – da parte dei due soggetti interessati – di forme di collaborazione “per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”. Se il tempo per collaborare manca, ci si può lamentare solo se le norme vanno contro l’umanità o il bene collettivo. E in ogni caso vanno rispettate. Chi disobbedisce, anche se lo fa per motivi di coscienza, ne risponde davanti alla legge. In particolare, è penalmente perseguibile per violazione dell’art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità) e nel caso anche dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica).»

Successivamente egli opina che «I cattolici che si lamentano della scelta dei vescovi di collaborare per il bene del Paese, dovrebbero sapere che il diritto canonico attribuisce la competenza legislativa in materia liturgica ai singoli vescovi diocesani. Costoro hanno il diritto-dovere di proteggere la vita dei fedeli. In teoria possono anche legiferare contro l’autorità dello Stato, ma certamente non contro il diritto (fondamentale) alla vita.»

Pur non entrando nel merito della effettiva urgenza e sulla opportunità di sospendere la celebrazione di ogni Messa col popolo, va comunque segnalato che non in via ipotetica ma fattuale detta sospensione (che, attesa la natura della disposizione, è una vera e propria “proibizione”) produce una oggettiva riduzione del diritto di libertà religiosa dei fedeli, poiché li costringe ad una mera devozione domestica, personale e intimistica (cosa opposta e avversa alla natura stessa del cattolicesimo).

D’altra parte va anche segnalato che sebbene la Chiesa non sia insensibile alle esigenze temporali dell’uomo, essa è pur sempre una istituzione di natura ontologicamente trascendente, per cui assai difficilmente – se non in un’ottica giurisdizionalista – essa potrebbe essere considerata alla stregua di altre istituzioni secolari operanti sul territorio e, di fatto, subordinate alle esigenze dello Stato.

Tale visione contrasta con l’indipendenza e la sovranità riconosciute anche dalla Carta Costituzionale, ma più ancora confligge con la natura stessa della Chiesa che si riconosce e si autoqualifica come istituzione di origine soprannaturale e indisponibilmente connessa al trascendente, da cui è retta ed ispirata in ogni sua azione.

Il prof. Consorti poi, integrando in serata il suo intervento sul medesimo sito internet, aggiunge una postilla che in parte si discosta da quanto affermato in precedenza, limitando la minimizzazione della sospensione delle celebrazioni pubbliche (ritenuta un atto di allineamento dell’Episcopato italiano alle necessità sanitarie della nazione a cui avrebbe richiamato il Governo) sostenendo che «La celebrazione eucaristica senza popolo è privata di una parte centrale del suo stesso significato. Essa ha senso in quanto «servizio da parte del popolo e in favore del popolo». Celebrarla senza popolo costituisce una ferita – un sacrificio – accettabile solo in quanto sussiste la «giusta e ragionevole causa» richiesta dal canone 906.».

Tuttavia il riferimento alla norma canonica che dispone che «Il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.» non crediamo sia pienamente applicabile al caso specifico, poiché trattasi di un divieto superiore che, di fatto, viola il disposto del can. 912 che invece fissa il solo limite dell’interdizione di diritto quale divieto d’accesso alla Comunione eucaristica: «Ogni battezzato  il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, – si legge – può e deve essere ammesso alla sacra comunione».

Tale ultima norma citata, peraltro, volendo essere interpretata alla lettera potrebbe essere deroga e svincolo dalla norma limitativa incriminata, poiché applicando il can. 918[22] nel suo spirito, si potrebbe ipotizzare la possibilità per i fedeli di fare comunque la comunione ma fuori dalla Messa, dando per ammissibile che la partecipazione fisica ad essa possa essere formalmente impedita da una legge secolare.

Al di là, comunque, degli eventuali svincoli dalla limitazione imposta – sicuramente riconducibili ad azioni pastorali mirate e sollecite nei confronti dei fedeli da parte dei singoli pastori in cura d’anime – ciò che in realtà ha sorpreso della Nota CEI è proprio la metodica di “neo-canonizzazione”  della interpretazione fornita dal Governo circa l’espressione afferente a materia prettamente di spettanza ecclesiastica, che la Conferenza dei Vescovi ha divulgato, facendola propria nei fatti e vincolando, pertanto, ogni singolo Ordinario locale ad uniformarvisi.

 

7. Regime pattizio e coordinamento tra gli ordinamenti

Abbiamo però notato come detta interpretazione fornita, in qualsivoglia forma e modalità, risulti essere ultra iura da parte dell’Esecutivo perché trattasi di materia qualificanda da parte delle sole confessioni religiose, specie in riguardo al sistema pattizio vigente in Italia.

E onestamente stupisce come la Conferenza Episcopale Italiana, sempre così attenta e prudente nel recepire la normativa statale sulle più ampie materie, specie in ambito amministrativo, sia stata così remissiva nell’accogliere la definizione fornita dal Governo senza sollevare obiezioni né rivendicare la giusta e riconosciuta autonomia sovrana nel poter qualificare da sé la materia meramente ecclesiastica.

D’altra parte, come si è potuto notare al riguardo delle forme di coordinamento ed attiguità tra ordinamento statale e ordinamento ecclesiastico, è pacifico che l’autorità secolare abbia il diritto-dovere di normare quanto è esterno, ma è altrettanto chiaro che le sia interdetta ogni forma di ingerenza all’interno dei luoghi di culto, fatti salvi i ben noti limiti imposti dall’ordinamento penale[23] (peraltro tutti volti alla tutela del sentimento religioso e giammai alla sua limitazione), nel pieno rispetto dall’art. 19 Cost., che esonera da ogni controllo di polizia il culto che sia esercitato in luogo privato o in luogo aperto al pubblico.

Tale disposizione si ricollega al citato art. 17 Cost. per ciò che attiene alle riunioni di culto, si badi, “in luogo pubblico”, che potrebbero essere interdette «soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».

Tuttavia, la questione risiede sulla possibilità da parte dello Stato di operare una progressiva e filtrata forma di giurisdizione che tracimi i margini della sua competenza, quantunque invocando la necessità di tutela della pubblica sanità, intervenendo quindi direttamente su materia aliena alla sua autorità.

Ed è il pericolo denunciato anche dal prof. Riccardi nel suo citato avvertito articolo sul Corriere paventando l’ipotesi di trovarci dinanzi ad una emergente, sebbene subdola e formalmente indiretta, forma di neo-giurisdizionalismo.

La questione è, invero, assai delicata, ma d’altra parte va segnalata come degna di attenzione.

Il procedimento d’analisi dev’essere fatto con duplice passaggio: da un punto di vista del diritto ecclesiastico dello Stato e da quello meramente ristretto al diritto canonico.

Dalla prima angolazione: può lo Stato, mediante il suo organo Esecutivo ovvero tramite altri organi, esprimersi e legiferare autonomamente e unilateralmente su materia non di sua competenza diretta? La risposta, alla luce di quanto fin qui notato, è certamente negativa.

Dalla seconda angolazione: può la Chiesa, mediante il suo organismo collegiale territoriale nazionale o tramite qualsivoglia autorità gerarchica, accettare che lo Stato operi detta espressione su materia che non gli compete e, pertanto, farla propria trasferendo, di fatto, quanto deciso in sede secolare all’ordine spirituale quantunque mediando l’accoglienza della disposizione restrittiva sul territorio italiano «unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica»? Può tale disposizione essere avvertita come vincolante di per sé e comportare per la Chiesa una – ancorché indiretta – abdicazione alla propria autonomia giurisdizionale riconosciuta reciprocamente come «indipendente e sovrana»?

Il can. 838 CIC sancisce che spetta «unicamente all’autorità della Chiesa» regolare la Sacra Liturgia, per cui risulta essere una posizione abusiva quella accolta supinamente da parte dell’organo collegiale episcopale italiano che, di fatto, consente allo Stato di ingerire su materia religiosa quantunque esso sia assolutamente incompetente.

Diverso, certo, sarebbe stato se, accogliendo il disposto del DPCM 8 marzo 2020, la Conferenza Episcopale avesse esortato gli Ordinari a evitare gli assembramenti numerosi e a sospendere, ad esempio, le feste patronali esterne o evitare i “grandi concorsi di popolo”.

 

8. La ricezione automatica del provvedimento governativo

Tuttavia, la sospensione delle celebrazioni pubbliche (cioè cum populo) del Sacrificio eucaristico è risultata essere, agli occhi scandalizzati di gran parte dei cittadini cattolici, una soluzione drastica poiché si son sentiti privati della libertà di esercizio di un proprio diritto soggettivo, riconosciuto e garantito anche dalla Costituzione all’art. 19, oltre che dal diritto naturale.

Non si vuol qui entrare nella polemica sorta in Italia al riguardo, ma è pur vero, però, che per fronteggiare la medesima circostanza eccezionale, la Conferenza Episcopale Polacca ha disposto la moltiplicazione delle Messe per i fedeli[24], al fine di garantire loro il conforto spirituale in un’ora particolarmente gravosa e nella quale, inevitabilmente, si necessita maggiormente di un’áncora soprannaturale, pur tenendo cura di evitare assembramenti di persone ed eccessivi concorsi di popolo.

La decisione della CEI, peraltro, ha anche incontrato una indiretta obiezione del Pontefice, poiché Papa Francesco, nell’omelia della Messa feriale nella Cappella della Casa Santa Marta di martedì 10 marzo 2020, ha ricordato che occorre ai sacerdoti «il coraggio di uscire e andare dagli ammalati, portando la forza della Parola di Dio e l’Eucaristia, e accompagnare gli operatori sanitari, i volontari, in questo lavoro che stanno facendo»[25].

Tale dichiarazione riconduce certamente alla missione della Chiesa che ha come legge suprema la salvezza delle anime (cf. can. 1752), senza alcuna deroga né subordinazione contingentata, specie in un momento storico di particolare tensione sociale nel quale il ruolo mitigatore e rasserenante dal fenomeno religioso può avere per la popolazione.

La decisione della CEI, infatti, ha creato un prevedibile sconforto ed uno smarrimento innanzitutto tra i fedeli, che si sono trovati, di fatto, innanzi ad un vuoto spirituale “comunitario” imposto e assai difficilmente colmabile dalle pur lodevoli attività e iniziative pastorali virtuali promosse sui social network e alla televisione.

Ma tale scelta della CEI ha anche raccolto disappunto da più parti del mondo laico, che ha giudicato la decisione dei Vescovi come una forma di marginalizzazione del ruolo della Chiesa nella vita pubblica italiana.

«Si riscontra – ha scritto Lorenzo Bertocchi su La verità – una certa irrilevanza della Chiesa che fatica a far sentire una voce alta e profonda in risposta alle domande che la situazione solleva a tutti, anche ai non credenti. Si potrebbe quasi dire – continua – che la Chiesa rischia di seguire il potere civile come una onlus qualsiasi»[26].

 

9. Nuove forme di giurisdizionalismo?

Sorprende e allarma, infatti, che l’organo collegiale dei Vescovi italiani accolga ciecamente una disposizione governativa illegittima senza far valere la propria autonomia gestionale e facendo propria sine glossa una interpretazione secolare trasferendola, con effetto immediato, alla realtà spirituale.

La preoccupazione, infatti, è che come oggi si impone, da una parte, e si accoglie, dall’altra, una misura del genere, domani lo Stato potrebbe agilmente disporre e ingerire su materie che non rientrano nella sua competenza diretta, invocando princìpi di ordine generale senza alcun rispetto dell’autonomia ordinamentale del soggetto interlocutore.

Come ad oggi, infatti, si applica una misura restrittiva della libertà religiosa (dei singoli e dell’Istituzione Chiesa) emanata in conformità delle disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (cf. premesse al DPCM), domani potrebbe anche accadere che si possa imporre – con atto di violenza di natura giurisdizionalista – l’applicazione di altre disposizioni, e ciò sarebbe inammissibile per l’Ordinamento canonico che reggesi sui precetti di diritto divino naturale e positivo, di per sé ritenuti come immutabili ed eterni.

Anche perché, a ben vedere, ordinariamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posizioni notoriamente opposte e avverse alla Dottrina e al Magistero della Chiesa in materia medica e morale.

Tale forma di affiorante neo-giurisdizionalismo è già riscontrabile, in modo ancorché inesplicito ma non blando, in materia di delibazione dal momento che, tracimando i ruoli fissati dalla norma concordataria vigente (cf. art. 8, 2), si ipotizza una legittimità ad entrare nel merito del matrimonio dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico sostenendo il principio che non sia delibabile una sentenza di nullità esecutiva nell’ordinamento canonico di un matrimonio la cui convivenza tra i coniugi abbia avuto la durata di almeno tre anni[27].

Qui non si vuole di certo entrare nella questione complessissima dei rapporti di coordinamento tra i due ordinamenti – istituzionali e giudiziari – a confronto, ma solo rilevare che, operando in tal senso, si compie una forma di discriminazione dei cittadini cattolici che hanno ottenuto un provvedimento giudiziario di cui lo Stato si è impegnato – e lo ha fatto siglando un trattato internazionale – a riconoscere l’esecutività nel proprio territorio e degli esiti del quale essi possono essere formalmente privati in nome di una forma abusiva dell’esercizio della potestà giudiziaria che interferisce su un piano alieno ai margini della propria competenza.

In via parallela, la posizione assunta dal Governo italiano in ordine alla qualificazione d’una espressione contenuta nel richiamato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente oggetto materia aliena alle competenze proprie costituisce, insieme, una lesione dei diritti soggettivi ipoteticamente esercitabili ma, più ancora, una infrazione del sistema pattizio vigente in Italia, che avrebbe dovuto implicare, invece, che da parte delle singole autorità preposte al governo confessionale si esercitasse il diritto qualificante di cui si gode in via esclusiva e non concorrente.

Come già ricordato, non è tanto la violazione del concordato formale ad essere invocata, quanto piuttosto del principio pattizio, poiché, aliis faciolioribusque verbis, lo Stato, per il tramite dell’Esecutivo, esercita un diritto che non ha (perché non può avere) e ingerisce in materia sulla quale ha incompetenza.

Qualcuno potrebbe obiettare che essendoci in gioco la salute pubblica lo Stato ha il diritto-dovere di provvedervi anche applicando misure restrittive e vincolanti.

Certamente è così (cf. art. 32 Cost.), ma qui non si giudica la decisione generale assunta dal Governo, bensì la sua ingerenza in un ambito in cui è oggettivamente incompetente.

Il richiamo operato dal prof. Pierluigi Consorti nel già citato intervento[28], ad esempio, all’art. 18, 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, a nostro sommesso avviso non è invocabile nel caso in ispecie, poiché detto Patto siglato dall’Italia è stato reso esecutivo in forza della legge 25 ottobre 1977, n. 881 già in vigenza del regime concordatario, e peraltro sub imperio del Concordato del 1929, che all’art. 1 sanciva: «L’Italia, ai sensi dell’art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato».

Essendo il concordato una fonte di diritto internazionale di rango superiore e vigendo in Italia un notorio regime pattizio tra i due Ordinamenti, che sono riconosciuti pari sul piano delle relazioni e dei rapporti, apparrebbe difficile ipotizzare che l’attuazione di provvedimenti sulla salute pubblica non rientri in quella riserva creata dal sistema vigente che, nei fatti, dà luogo ad uno jus singulare per cui tutte quelle materie d’interesse di entrambi gli ordinamenti coinvolti sono soggette ad un regime di confronto previo e di autonoma applicazione da parte di ciascuno.

D’altra parte, a suffragio dell’esistenza di tale riserva, si ricordi che in Italia non si dà applicazione per le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alla l. 218/1995 circa i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (cf. Cass. civ., sez. I, 20.11.2003, n. 17595 e Cass. civ., sez. I, 2.8.2007, n. 16999), proprio perché la materia risulta esser disciplinata dagli Accordi tra la Santa Sede e l’Italia e soggetta, come si ricordava, a procedimento di delibazione.

Così come dunque in ambito processuale, a maggior ragione in ambito di diritto sostanziale va considerata e riconosciuta la modalità pattizia di coordinamento che regola le cosiddette materiae mixtae.

Allo Stato, infatti, può spettare l’assunzione della decisione e la formulazione della norma generica in materia religiosa, ma poi sarà competenza dell’autorità di riferimento della singola confessione – e nello specifico l’Autorità ecclesiastica – a considerare e scegliere il modo di applicazione più conforme al proprio sistema interno, così come ricordavamo innanzi in riferimento esemplificativo alla qualifica del «ministro di culto».

L’ingerenza da parte del Governo lede, dunque, il diritto della Chiesa di poter identificare cosa sia da considerarsi «cerimonia religiosa» e cosa no, creando una frattura al sistema pattizio vigente in Italia, presidiato dalla costituzione materiale e formale.

E invero stupisce molto che da parte dell’Autorità ecclesiastica non si sia levato, nelle opportune sedi internazionali, quantomeno un disappunto se non, addirittura, una protesta formale in merito a tale indebita ingerenza.

Con un sol atto, infatti, si crea una lesione del diritto di libertà religiosa tanto dei cittadini cattolici che si vedono privati indebitamente di ogni forma di conforto spirituale pur essendo praticabili – lo crediamo – ben altre soluzioni meno drastiche, quanto della libertà della Chiesa di regolare l’esercizio di detto diritto all’interno dei luoghi di culto, pur in responsabile osservanza delle indicazioni igieniche cautelari di prevenzione per contenere l’emergenza virale.

A ciò si aggiunga il non indifferente risvolto penalistico, poiché il DPCM 8 marzo 2020 all’art. 4, c. 2 dispone che «Salvo che il fatto costituisca  più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.», facendo eco al disposto dell’art. 3, c. 4 del d.l. n. 6/2020.

Al di là della problematica non di poco momento sulla legittimità della base di legge con la quale si possa dare presidio in modo indeterminato[29] a un provvedimento amministrativo mediante sanzioni penali per l’inosservanza dei correlati divieti, derogando al principio di civiltà giuridica per cui «nulla poena sine lege»[30], si appalesa chiaramente la problematicità dell’indeterminatezza della norma “in bianco” dell’art. 2 del d.l. n. 6/2020 e la pressoché assoluta assenza di garanzia per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, ed eludendo la riserva di legge (intesa in senso materiale, sub specie di atto avente forza di legge) che la stessa Carta Costituzionale prevede quale condizione e garanzia per limitare l’esercizio di libertà fondamentali.

Ciò significa che, in contrasto con gli artt. 7 e 19 Cost., tanto il fedele laico che dichiarasse (col previsto e discusso mezzo dell’autocertificazione[31]) alle forze di pubblica sicurezza di starsi recando in chiesa a pregare quanto il ministro di culto, ancorché nell’esercizio delle sue funzioni (un sacerdote che si reca, ad esempio, ad amministrare il Viatico ad un moribondo o a confessare e comunicare un fedele anziano dalla mobilità limitata), sarebbero sanzionabili ai sensi dell’art. 650 c.p. che dispone «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.»[32].

E ciò perché nel Decreto non si garantisce esplicitamente ai fedeli la libertà di esercizio del culto permettendo loro di recarsi nelle chiese che restano aperte e ai sacerdoti (e in generale ai ministri sacri che tali sono secondo le Leggi proprie dell’Ordinamento canonico) la libertà di circolazione in forza dell’esercizio del loro ministero infrangendo così un patto internazionale (cf. Accordo di Villa Madama, art. 2, 1) e non tenendo affatto conto del legittimo esercizio della libertà di culto e di religione, così drasticamente interdetti.

Ma se la premessa di carattere costituzionale prima notata fosse, come crediamo, fondata, il Giudice penale allora potrebbe dubitare della legittimità dei provvedimenti adottati, in ragione del fatto che il rinvio alla contravvenzione di un provvedimento amministrativo (nel caso “misure di contenimento”) si attua nei riguardi di specifici atti “legalmente dati” e pertanto non sarebbe riconducibile – in linea di principio – ad azioni compiute al di fuori delle “zone rosse” a cui fu orientato il Decreto legge, e comunque (come nel caso del DPCM 11 marzo 2020) sulla base della clausola in bianco di cui all’art. 2 dello stesso Decreto legge

«Il giudice penale – osserva il prof. Gatta nel citato intervento – potrebbe allora ritenere illegittimo il provvedimento la cui inosservanza si contesta all’imputato e, di conseguenza, disapplicarlo e pronunciare un’assoluzione. Oppure potrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale.»[33].

«La questione di illegittimità costituzionale – continua lo stesso Gatta – potrebbe d’altra parte essere verosimilmente sollevata anche con riferimento all’art. 25, co. 2 Cost., sotto il profilo della violazione della riserva di legge in materia penale (pur se intesa in senso sostanziale) e del vulnus al principio di precisione (o determinatezza)» (ibid.)[34].

Non è tuttavia questa la sede per affrontare tecnicamente l’argomento e le sue ipotetiche soluzioni, che si rimandano agli esperti in materia.

L’osservazione qui proposta vale tuttavia a sottolineare come tanto formalmente quanto sostanzialmente le misure varate dall’Esecutivo siano, quantomeno eufemisticamente, problematiche.

 

10. Applicazione della Nota CEI sul territorio nazionale

È proprio delle ore in cui scriviamo la diffusione di un comunicato da parte della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dal titolo «Una Chiesa di terra e di cielo»[35], col quale innanzitutto si tiene a sottolineare la costanza irrinunciabile del servizio assistenziale spirituale e materiale anche in queste ore difficili: «È una Chiesa, la nostra, presente, anche in questo frangente, nella carità: siamo edificati da tanti volontari delle Caritas, delle parrocchie, dei gruppi, delle associazioni giovanili, delle Misericordie, delle Confraternite… che si adoperano per sollevare e aiutare i più fragili.»

E riportando una citazione della lettera a Diogneto (“I cristiani non si differenziano dagli altri uomini: vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo”) nella comunicazione si legge: «[…] A ciascuno, in particolare, viene chiesto di avere la massima attenzione, perché un’eventuale sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. Di questa responsabilità può essere espressione anche la decisione di chiudere le chiese. Questo non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui ancora non conosciamo la natura né la propagazione.».

Tale dichiarazione che apparrebbe, in un certo qual modo, depotenziare l’entità del problema qui sollevato poiché sembra rivendicare una scelta libera e autonoma da parte dell’Autorità Ecclesiastica, riteniamo sia da accogliere con una certa riserva, almeno in punto di diritto, poiché trattasi di una giustificazione di natura eminentemente pastorale che tuttavia non sgrava il contenuto di gravità giuridica della Nota qui commentata che comunque contiene la frase-presupposto «l’interpretazione fornita dal Governo».

A maggior ragione se si considera che detto comunicato segue, si può dire, immediatamente il più recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 che applica misure ancora più restrittive ordinando una serrata pressoché totale di ogni attività non di primaria necessità.

Disporre non solo la sospensione delle celebrazioni cum populo ma addirittura la chiusura fisica dei luoghi di culto costituirebbe, crediamo, un atto di profonda gravità, che certamente vogliamo auspicare sia opportunamente considerato dai pastori tanto in ordine agli effetti sulla sensibilità religiosa dei singoli fedeli – che almeno per circa una dozzina di giorni almeno non potranno avere nemmeno il conforto di recarsi in chiesa per dire una preghiera, cosa non avvenuta nemmeno durante i bombardamenti dell’ultima guerra – quanto in ordine al libero esercizio di libertà religiosa che, stanti le disposizioni che potranno essere applicate nelle singole Diocesi a seguito della ricezione della Nota della Presidenza CEI, subirebbe certamente una assai vistosa e gravosa limitazione.

Con queste disposizioni, infatti, si analogherebbero  i luoghi di culto a qualsivoglia esercizio commerciale di non primaria necessità, per cui le chiese sarebbero di fatto equiparate ai musei, ai teatri, alle gioiellerie e financo alle pasticcerie. Mentre, ad esempio, i tabaccai restano aperti… ma la cosa che davvero sbigottisce è che sia la stessa CEI a decidere in tal senso, assumendo per certo un dato di cronaca qualificandolo, senza alcuna competenza, come emergenziale e producendo un quantomeno temerario autoconfinamento della sfera spirituale e religiosa alla gestione d’un qualsiasi esercizio non rientrante nella categoria di “prima necessità”.

In ultima analisi, le anime sembrerebbero non avere la stessa importanza dei corpi, sicché il fenomeno religioso appare, nei fatti, sempre più secondario, se non addirittura marginale quando non inconsistente.

 

11. La serrata delle chiese come frutto dell’irrilevanza della religione sul piano pubblico

Se si applicasse la serrata totale delle chiese[36], dunque, si limiterebbe, mediante una applicazione stretta del can. 223[37] e negativa del can. 1213 CIC[38], in modo sostanziale l’esercizio della libertà religiosa del fedele (ipotizziamo sia esso un medico o un ufficiale di polizia prima del servizio) che, ad esempio, avrebbe voluto recarsi in chiesa da solo per pregare davanti al Tabernacolo, ma ancor più, da un punto di vista strettamente canonico, si creerebbe – ancorché formalmente assicurato ma di assai complessa attuazione materiale – un vuoto sacramentale, poiché, in contrasto con la norma generale di cui al can. 843, §1, CIC[39] ci si troverebbe nella limitativa contingenza di fatto di dover circoscrivere l’amministrazione dei mezzi salvifici come già fatto l’Eucaristia ora anche con la Penitenza.

Chiunque volesse, ad esempio, confessarsi dovrebbe, infatti, provvedere a chiedere al proprio parroco, o comunque ad altro sacerdote facultato, di recarsi al proprio domicilio, causando così una conseguente oggettiva congestione del sistema di assistenza spirituale garantito e tutelato dalle norme vigenti e di spettanza ecclesiastica, ma anche moltiplicando i casi di crisi di coscienza tanto tra i fedeli laici, specie in questo tempo,  quanto tra i ministri, i quali si troverebbero, specie se zelanti, nella difficoltà di esercitare la loro giurisdizione in foro sacramentale nell’incertezza di poter dispensare i sacramenti a questo o a quel fedele, non avendo certo il dono dell’ubiquità, diversamente da come potrebbero fare restando nei luoghi di culto a prestare l’assistenza spirituale cui sono preposti.

A ciò si aggiunga il riflesso penale che prima si notava in ordine alla infrazione delle misure contenitive imposte, e pertanto l’ipotetica sanzione a cui andrebbero incontro anche i ministri di culto pur nell’esercizio ordinario del loro ministero.

Trattarebbesi, infatti, d’una applicazione di misure oggettivamente sproporzionate in un momento in cui l’intera mobilità del Paese è ridotta e dunque il numero dei potenziali fedeli frequentanti le chiese è drasticamente diminuito, peraltro in aperto contrasto con le politiche di “apertura” e di “accoglienza” del presente Pontificato di Papa Francesco – da cui finora la politica ecclesiastica ha sembrato non distaccarsi mai – che ha più volte sostenuto l’immagine della “Chiesa come ospedale da campo”, della “Chiesa in uscita”, dichiarando anche che le «le chiese, le parrocchie, le istituzioni, con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei!»[40].

Senza aggiungere a ciò l’impareggiabile danno spirituale per tutti i fedeli (sia essi laici, chierici o religiosi) che defungono nel periodo di interdetto (specie al di fuori delle strutture sanitarie dove continua ad esser garantito, almeno in via ipotetica, il servizio di cappellania[41]) verso i quali ci si limita – e con vistose difficoltà e diffuse diseguaglianze – alla sola benedizione della salma in privato e viene loro impedito di poter ricevere le pubbliche esequie: cosa questa che per l’Ordinamento canonico è (a mente del can. 1131, §1, n. 2), una censura limitata ai solo casi specificati ed elencati nel can. 1184, §1 CIC[42].

Eppure nei fatti, in una sola parola, la religione cattolica in Italia risulta, ad oggi, interdetta in via generale e viene considerata un bene non indispensabile.

È singolare, infatti, che in data 13 marzo, cioè a poche ore dalla promulgazione del Decreto prot. n. 468/2020, il Cardinal Vicario per la Diocesi di Roma ha modificato la disposizioni ivi contenute con un nuovo Decreto (prot. n. 469/20) «ponendo in capo ai sacerdoti e a tutti i fedeli la responsabilità ultima dell’ingresso nei luoghi di culto, in modo tale da non esporre ad alcun pericolo di contagio la popolazione e nel contempo evitare il segno dell’interdizione fisica dell’accesso al luogo di culto attraverso la chiusura del medesimo, la quale potrebbe creare disorientamento e maggior senso di insicurezza.».

Con detto nuovo Decreto di rettifica, dunque, si dispone che pur dispensando i fedeli «dall’obbligo di soddisfare al precetto festivo (cf. cann. 1246-1248 C.I.C.). Rimangono chiuse all’accesso del pubblico le chiese non parrocchiali e più in generale gli edifici di culto di qualunque genere (cf. can. 1214 ss. C.I.C.);» ma «restano invece aperte le chiese parrocchiali e quelle che sono sedi di missioni con cura d’anime ed equiparate. Restano altresì accessibili gli oratori di comunità stabilmente costituite (religiose, monastiche, ecc. cf. can. 1223 C.I.C.), limitatamente alle medesime collettività che abitualmente ne usufruiscono in quanto in loco residenti e conviventi, con interdizione all’accesso dei fedeli che non sono membri stabili delle predette comunità.».

Tutto ciò premettendo che «ogni provvedimento cautelare ecclesiale deve tener conto non soltanto del bene comune della società civile, ma anche di quel bene unico e prezioso che è la fede, soprattutto quella dei più piccoli.».

Un barlume di lucidità e di coerenza normativa – che si ravvisa in linea con una non tanto velata volontà pontificia[43] – che comunque evidenzia uno scenario assai caotico e confuso nell’ordinamento interno della Chiesa italiana.

La serrata totale delle chiese, del resto, sarebbe infatti preoccupante eco di inquietanti notizie già diffuse in questi giorni[44] circa l’utilizzo della forza pubblica posta a presidio dei luoghi di culto per impedire che le persone vi si rechino, quantunque le singole disposizioni diocesane abbiano qui e lì specificato che comunque le chiese dovrebbero restare aperte per la preghiera personale[45], e, come si diceva, atti penalmente persecutori nei confronti di ministri sacri nell’esercizio delle loro funzioni e, specularmente, nei confronti dei singoli fedeli a cui, in taluni casi, è stato fisicamente impedito di entrare in chiesa a pregare.

 

12. Conclusioni

Cos’è, questo, se non un’allarmante progressione di neo-giurisdizionalismo che incede col supporto funzionale delle autorità e che tende a soffocare il sentimento religioso nonostante esso sia costituzionalmente garantito e vieppiù ricompreso nei diritti soggettivi del genus libertatis hominis?

Può una contingenza igienico-sanitaria derogare ai principi ordinatori di un sistema di civiltà giuridica sospendendo le libertà soggettive e, per chi ci crede, financo i diritti di Dio?

Risulta evidente che in questo panorama l’indipendenza e la sovranità della Chiesa Cattolica in relazione ai suoi rapporti con lo Stato sono state gravemente compromesse, e tale pregiudizio, di fatto e di diritto, importa una riflessione prudenziale di piena avvertenza da parte del soggetto interessato in ordine alla natura del problema, che potrebbe, una volta creatosi il vulnus, ampliarsi e riproporsi in altre circostanze.

Di fatto, è come se lo Stato non tenesse in debita considerazione il fenomeno religioso nella sua estrinsecazione e intendesse marginalizzarlo e relegarlo alla sfera unicamente personale e intimistica, stimando la religione né più né meno che come un “servizio pubblico” che può essere sospeso a determinate condizioni “tecniche”, un instrumentum regni in un assai inquietante contesto di “stato di eccezione” di  eco schmittiana[46].

Tale panorama risulta essere oggettivamente preoccupante, anche agli occhi – riteniamo – di chi si considera scettico o si proclama non credente ma che, comunque, riconosce nel fenomeno religioso collettivamente praticato non solo una identificazione identitaria nazionale, ma più ancora uno slancio, un anelito, un rifugio che va ben al di là delle contingenze (e dell’immanenza statale) e la cui libera manifestazione è uno dei cardini della civiltà occidentale e di una società democratica.[i]

 

[1] Dottore in Diritto Canonico, Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana, patrocinante presso i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica Italiana

[2] Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2020, n. 59, Edizione straordinaria.

[3] Conferenza Episcopale Italiana, Comunicato n. 11/2020

[4] Cfr. https://www.chiesacattolica.it/decreto-coronavirus-la-posizione-della-cei/

[5] Cf. F. Finocchiaro, Diritto Ecclesiastico, Ed. compatta, II ed., a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli Bologna 2007, p. 72

[6] Tale analisi è confermata dalla lettura delle risposte fornite ai cittadini sul sito internet ufficiale del Governo Italiano sub voce “Cerimonie, eventi e attività ricreative” in ordine alla eventualità “Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?”: la risposta suona netta: «Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.» (fonte: . Tale risposta è dunque priva di qualsiasi rimando all’autonomia regolatrice del culto da parte delle singole confessioni religiose e non vi è riferimento alcuno alle disposizioni attuative del DPCM  emanate da esse e, nello specifico, da parte della Conferenza Episcopale o dalle singole Diocesi, dando dunque per assoluto e intangibile quanto già stabilito dal Governo nel citato Decreto. Il mantenimento dell’apertura dei luoghi di culto, dunque, appare essere svuotata dal suo significato e della sua funzione remota, mantenendo unicamente un residuale e assai relativo fine prossimo.

[7] R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (G.U. 26 giugno 1931, n. 146), Capo II

[8] La Suprema Corte, con Sentenza 18 marzo 1957 n. 45, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del t.u. delle leggi di p.s. riguardante le cerimonie religiose fuori dai luoghi destinati al culto, per contrasto con l’art. 17 Cost., che la stessa Corte ha ritenuto applicabile a qualsiasi genere di riunioni. C’è anche da notare che tale decisione della Corte Costituzionale, quantunque in via mediata, riconduce il diritto di riunione a quell’insieme di diritti di libertà, tra cui quello di religione (rubricati tutti come Diritti e doveri dei cittadini alla p. I, tit. I della Carta Costituzionale) non facilmente derogabili in forza a disposizioni di ordine pubblico.

[9] A. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè; 1975, p. 227; A. Bortolazzi, La tolleranza dei culti acattolici negli stati sardi e nel regno d’Italia, in: “Dir. Eccl.” 1961, pag. 93.

[10] Sulla figura dei ministri di culto di veda A. Bertola, “Ministri di culto”, in: Noviss. Dig. Ital., X, Torino 1964, pag.741; C. Mirabelli, L’appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano, Padova, Cedam. 1975; F. Onida, “Ministri di culto”, in Enc. Giur., XX, Roma 1990; S. Ferrari, “Ministri di culto”, in: Dig. Disc. Pubbl., IX, Torino 1994, 533; A. Bettettini, Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa, in: “Quad. di Dir. e Pol.Eccl”. 2000, 1, 249; N. Fiorita, Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003; N. Colaianni, Ministri del sacro nello Stato laico, in: “Dir. Eccl.”, 2004, pag.3; A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Milano, Giuffrè, 2005; C. Ciotola, I ministri di culto in Italia, Cosenza, Pellegrini Editore, 2009; D. Bilotti, I ministri dei culti acattolici: incompiutezza definitorie e inderogabilità funzionali, Milano, Giuffrè, 2013.

[11] L’espressione è di R. Botta, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Torino, Giappichelli, 2002, pag.197.

[12] Con riferimento alla legislazione pattizia, per esempio, si veda: per la Chiesa Cattolica, art.3, §§ 2-3, artt.4, 11, §2, Legge 25 marzo 1985 n.121; per le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, art.2, §2, art.5, §4, art.8 Legge 11 agosto 1984 n.449.

[13] Cf. A. Bettettini, Alla ricerca del “ministro di culto, in: “Quaderni di dir. e pol. Eccl.”, 1/2000, pag.249: «Il legislatore presuppone la figura del ministro di culto, nel senso che, senza dettare una normativa specifica di tale fattispecie assume e considera ministro di culto chi sia considerato tale dalla confessione religiosa, ricollegando a ciò precise conseguenze.». In questo senso anche F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, Bologna 1997, pag.380; R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino 1998, 172; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1999, 293; A. Bertola, “Ministri di culto”, in: Nuovo Dig. Ital., VIII, Torino 1939, pag.349; L. Vannicelli, “Sulla condizione giuridica dei ministri di culto”, in: Studi in onore di P. A. D’Avack, III, Milano, Giuffrè, 1976, pag.977.

[14] Per una più ampia riflessione rimando al lavoro a cura di M.F. Maternini e L. Scopel, Le confessioni religiose a confronto: il ministro di culto, Ed. Università di Trieste, Trieste 2015.

[15] Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in GU n. 45 del 23 febbraio 2020.

[16] Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in GU n. 52 del 1° marzo 2020.

[17] Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio  nazionale, in GU n. 55 del 4 marzo 2020.

[18] Si veda, tra gli altri: Emergenza coronavirus: sospensione dei diritti. Intervista al Professor Sabino Cassese 6 marzo 2020  in https://www.radioradicale.it/scheda/600296/emergenza-coronavirus-sospensione-dei-diritti-intervista-al-professor-sabino-cassese?i=4103387

[19] Si ricordi, infatti, che «per la dottrina maggioritaria i termini “funzioni, cerimonie, pratiche” sono concetti normativi: il cui contenuto va individuato con riferimento al diritto canonico (in caso di offesa alla religione cattolica), ovvero, più in generale, con gli ordinamenti confessionali della confessione di volta in volta interessata. Si considerano “funzioni” gli atti essenziali del culto, quali la celebrazione della messa, i sacramenti, etc.; “cerimonie” gli atti che accompagnano il culto con carattere decorativo e complementare (processioni, etc.); “pratiche” i riti osservati dai credenti, con o senza la presenza di un ministro del culto, quali la recita del rosario, la lezione di catechismo» così R. Giovagnoli, Studi di Diritto Penale, Parte Speciale, Milano 2008, 106-107; cfr. anche M. Fiore, Il reato di «Turbatio sacrorum». Contributo all’ermeneutica dell’art. 405 c. P., Roma 1978, 130.

[20] https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_08/coronavirus-sospensione-messe-cosi-c-rischio-sottovalutare-solitudine-aaa5aaa2-618d-11ea-8f33-90c941af0f23.shtml

[21] https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/la-messa-non-e-finita/?fbclid=IwAR0kDo8g3s5c0_LEjpSLyYdFrUHgL-LB7y4NXQAivUuclZv97tVIqcQYUJY

[22] Can. 918 – Si raccomanda vivissimamente che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa celebrazione eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta causa fuori della Messa venga data, osservando i riti liturgici.

[23] Cf. artt. 402-406 e 724 Codice Penale

[24] https://www.acistampa.com/story/i-vescovi-polacchi-chiedono-di-moltiplicare-le-messe-per-evitare-assembramenti-13509

[25] https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/10/papa-francesco-a-santa-marta-i-sacerdoti-abbiano-il-coraggio-di-uscire-e-andare-dagli-ammalati-a-portare-leucaristia/

[26] M. Bertocchi, Chiude anche San Pietro ma il Papa invita i preti a visitare gli ammalati, in La verità, 11 marzo 2020, p. 13

[27] Cf. Cass., SS.UU., sentenza 17 luglio 2014, n. 16379

[28] P. Consorti in https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/la-messa-non-e-finita/?fbclid=IwAR2ixHE6imsi3byLFsFhOchJ0OljN3Ehsqp4bXZ5UxnUFmwFeXbG8YfVa98

[29] Si veda, tra gli altri, G.L. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare in https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/coronavisus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita?fbclid=IwAR2gMPj3MZsdQzD8lUMpQ65hGQM1VNieQ1YUqb0NDMxJV6nsjYAo_Lyzl8A;  G. Azzariti, Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato (intervista), in www.repubblica.it, 8 marzo 2020; V. Baldini, Lo stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in dirittifondamentali.it, 10 marzo 2020; G. Battarino, Decreto-legge “COVID-19”, sistemi di risposta all’emergenza, equilibrio costituzionale, in Questione Giustizia, 1° marzo 2020; A. Candido, Poteri normativi del governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19, in forumcostituzionale.it, 10 marzo 2020; F. Clementi, Quando l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm, ne Il Sole24Ore, 13 marzo 2020.

[30] Celebre l’espressione di Ulpiano: «[…] poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est» (D. 50.16.131.1).

[31] G.M.  Flick (intervista), Giovanni Maria Flick: «Coronavirus, attenzione a quegli arresti, potrebbero essere illegittimi» in https://www.open.online/2020/03/13/giovanni-maria-flick-coronavirus-attenzione-a-quegli-agli-arresti-potrebbero-essere-illegittimi/

[32] La norma ha comunque carattere sussidiario, in quanto opera solo qualora l’ordine disatteso non trovi copertura legale, anche di natura non penale. Le circostanze aggravanti sono: art. 337, resistenza a pubblico ufficiale; art. 338, violenza o minaccia a un corpo politico o giudiziario o ai suoi singoli componenti; art. 389, inosservanza di pene accessorie; art. 509, inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.

[33] G.L. Gatta, loc. cit., n. 3

[34] Qui si riferisce anche a C. Melzi d’Eril, G. Vigevani, Coronavirus: il decreto tra obblighi, divieti, raccomandazioni e semplici consigli, ne Il Sole24ore, 8 marzo 2020.

[35] Conferenza Episcopale Italiana, Comunicato n. 15/2020

 

[36] Si veda, forse il primo provvedimento diocesano attuativo emesso in Italia dal Cardinal Vicario per la Diocesi di Roma, prot. n. 468/20.

[37] Can. 223 – §1. Nell’esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri. §2. Spetta all’autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l’esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli.

[38] Can. 1213 – Nei luoghi sacri l’autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici.

[39] Can. 843 – §1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.

[40] Francesco PP., Udienza Generale del 9 settembre 2015

[41] Cf. Accordo di Villa Madama, art. 11, 2

[42] Can. 1184 – §1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: 1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici; 2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana; 3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.

[43] Si legge, infatti, nel testo del Decreto: «La Chiesa di Roma, in piena comunione con il suo Vescovo, Supremo Pastore della Chiesa Universale, è consapevole del significato simbolico della decisione presa col predetto Decreto.». E in una lettera di accompagnamento al Decreto, indirizzata a tutti i fedeli, il Cardinal De Donatis afferma: «Con una decisione senza precedenti, consultato il nostro Vescovo Papa Francesco, abbiamo pubblicato ieri, 12 marzo, il decreto che fissa la chiusura per tre settimane delle nostre chiese. Non ci ha spinto una paura irrazionale o, peggio, un pragmatismo privo di speranza evangelica. Ma l’obbedienza alla volontà di Dio. Questa volontà ci si è manifestata attraverso la realtà del momento storico che stiamo vivendo. È obbedienza alla vita, che è forse il modo più esigente con cui il Signore ci chiede di obbedirgli. […] Un’ulteriore confronto con Papa Francesco, questa mattina, ci ha spinto però a prendere in considerazione un’altra esigenza: che dalla chiusura delle nostre chiese altri “piccoli”, questa volta di un tipo diverso, non trovino motivo di disorientamento e di confusione. Il rischio per le persone è di sentirsi ancora di più isolate. Di qui il nuovo decreto[…]» (fonte: http://www.diocesidiroma.it/lettera-del-cardinale-de-donatis-ai-fedeli-della-diocesi-di-roma/) . D’altra parte lo stesso Papa Francesco, nella Messa del 13 marzo 2020 in diretta streaming dalla Cappella della Casa Santa Marta, nel 7° anniversario dell’elevazione al Pontificato, tra l’altro ha affermato: «Le misure drastiche non sempre sono buone, per questo preghiamo: perché lo Spirito Santo dia ai pastori la capacità e il discernimento pastorale affinché provvedano misure che non lascino da solo il santo popolo fedele di Dio. Che il popolo di Dio si senta accompagnato dai pastori e dal conforto della Parola di Dio, dei sacramenti e della preghiera.» (fonte:

[44] https://lanuovabq.it/it/gli-agenti-presidiano-le-chiese-ecco-la-polizia-religiosa

[45] Inter alios, il Decreto del Cardinal Vicario per la Diocesi di Roma, al n. 1: http://www.diocesidiroma.it/decreto-del-cardinale-vicario-angelo-de-donatis-dell8-marzo-2020/

[46] Cf. G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer, II, I, Bollati Borighieri, Torino 2003

[i] Il presente testo è stato redatto nel mese di marzo 2020, e pertanto non tratta le questioni giuridiche sopraggiunte né la successiva evoluzione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia.

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