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L’errore bilaterale e il requisito della riconoscibilità: la sentenza n. 23996/2017 della Corte di Cassazione

 Nell’ambito dello strumento dell’annullamento del contratto e in particolar modo del contratto di compravendita immobiliare (per ciò che qui interessa), la Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata sul tema dell’errore bilaterale in relazione al requisito della riconoscibilità.

Si ricordino brevemente i riferimenti normativi presenti nel nostro ordinamento, naturalmente avendo riguardo al codice civile vigente, che disciplinano l’errore come causa di annullamento del contratto.

In primo luogo l’articolo 1428 c.c. statuisce che «l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente».

Attraverso tale disposizione il legislatore ha voluto specificare i requisiti, necessari ai fini della pronuncia di annullamento, senza i quali non potrebbe giustificarsi il sacrificio della posizione di uno dei due contraenti in virtù della tutela dell’altro.

A completamento di tale indicazione generale, l’articolo 1431 c.c. specifica proprio il requisito della riconoscibilità che costituisce in tale sede elemento discriminante della decisione giurisprudenziale; esso enuncia che «l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo».

Nel premettere che la riconoscibilità andrà valutata con riguardo al caso concreto e sulla base di parametri oggettivi, si ricordi come questa espressione tuteli l’affidamento dei terzi sulla validità del contratto e, di conseguenza, la certezza dei traffici giuridici.

Si passi ora ad analizzare il caso di specie e si consideri l’ipotesi di un errore, obiettivamente non riconoscibile, nel quale siano però incorsi entrambi i contraenti.

Trattasi di errore bilaterale, comune a entrambe le parti, in presenza del quale da diversi anni la giurisprudenza è concorde nel ritenere comunque applicabile il rimedio dell’annullamento, a prescindere dal requisito della riconoscibilità.

Ciò, quindi, anche in assenza del requisito dapprima citato richiesto esattamente dall’articolo 1431 c.c.: la tutela dell’affidamento verrebbe meno proprio nell’istante in cui l’errore sarebbe comune a entrambe le parti e per ciò stesso la bilateralità escluderebbe la necessaria compresenza del suddetto elemento.

Sebbene, si dica immediatamente, la recentissima pronuncia della Cassazione abbia dato seguito a tale orientamento, la dottrina manifesta ancora opinioni contrarie, principalmente riferite al molteplice novero di fattispecie, che andrebbero quindi distinte.

Tra queste si menzionano, ad esempio, le ipotesi dell’errore sul quale esiste una volontà comune delle parti, per cui, piuttosto che ricorrere al rimedio dell’annullamento del contratto, sarebbe necessario, secondo tale parte della dottrina, perseguire il reale intento delle parti attraverso lo strumento dell’interpretazione.

O ancora viene indicato l’ipotesi del doppio errore asimmetrico, sostanzialmente cioè quel caso in cui entrambi i contraenti siano incorsi in errore ma su aspetti diversi del contratto e per cui quindi ciascuna delle parti dovrà dimostrare, singolarmente e nello specifico, la sussistenza dei requisiti della riconoscibilità e dell’essenzialità.

Dal canto suo, si è già accennato come sia prontamente intervenuta sul tema pochissimi giorni fa la Cassazione civile, seconda sezione, con sentenza 12 ottobre 2017, n. 23996.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva disatteso l’eccezione di annullamento del contratto di compravendita sull’assunto della non riconoscibilità dell’errore in cui era incorsa la parte venditrice.

D’altra parte il ricorrente avanzava esattamente l’argomento per cui non sarebbe stato necessario il requisito della riconoscibilità dell’errore, trattandosi di errore bilaterale, lamentando tale doglianza pertanto dinanzi alla Suprema Corte.

In tal modo la Cassazione ha avuto occasione di ribadire «il principio, più volte affermato da questa Corte (sentt. n. 5829/79, n. 26974/11) che, nell’ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio».

 

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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