martedì, Aprile 16, 2024
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L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.”
Questo è ciò che i Padri Costituenti hanno previsto contemplando un diritto tanto importante quale il diritto di sciopero.
Il diritto di sciopero deve essere inteso come diritto pubblico di libertà, operando codesto nei rapporti intersoggettivi tra lavoratori e datore di lavoro, impedendo a quest’ultimo di porre in essere qualsiasi tipo di comportamento che possa inibire l’esercizio di tal diritto.
La partecipazione ad uno sciopero, infatti, in quanto esercizio di un diritto costituzionalmente garantito costituisce un fatto giuridicamente lecito.
Il diritto di sciopero costituisce l’espressione di un’attività propria del lavoratore subordinato, per cui tale diritto si presenta come contromisura nell’ambito di un rapporto intersoggettivo in cui non vi è una totale parità tra le parti.

Per quanto si tratti di una libertà fondamentale che deve essere sempre garantita ed il cui esercizio deve esser sempre permesso al lavoratore, vi sono taluni ambiti in cui il diritto di sciopero entra in conflitto con altri diritti, i quali, per la loro inerenza alla tutela della persona, comportano il sorgere di una limitazione del diritto di sciopero.
E’ opportuno, dunque, sottolineare l’importanza di realizzare un contemperamento tra le diverse esigenze che si presentano, all’esito del quale vi è un ridimensionamento del diritto di sciopero.
Tale situazione si presenta rispetto ai cosidetti servizi pubblici essenziali, dalla legge definiti come quei servizi volti a garantire i diritti della persona costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, il diritto all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione.
Ebbene, alla luce della pregnanza di tali diritti è necessario bilanciare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento da parte dell’individuo di questi diritti.

La legge n°146/1990, modificata da ultimo nel 2000 con legge n°83, riporta le “norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”. E’ doveroso sottolineare che si tratta di regole che non vanno a limitare la libertà dello scioperante, che in quanto libertà deve essere indiscutibilmente sempre assicurata, ma piuttosto vanno a limitare il diritto di sciopero in determinati settori.
Si tratta di settori nell’ambito dei quali il diritto di sciopero è sottoposto a delle maggiori limitazioni poiché rispetto ad essi è assolutamente necessario che siano sempre assicurate quanto meno quelle prestazioni che sono definite come indispensabili.
Si pensi, per fare un esempio, al settore dei trasporti o della sanità.
Il compito di definire quali sono le prestazioni indispensabili, le quali devono essere assicurate ai cittadini pur in occasione di uno sciopero, spetta ai contratti collettivi stipulati tra le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio e i sindacati dei lavoratori.
Tali accordi hanno per oggetto l’individuazione appunto di quelle prestazioni che devono obbligatoriamente essere assicurate agli utenti, nonché le modalità e le procedure per la loro erogazione. Con tali accordi può essere, per esempio, prevista l’astensione dallo sciopero di una determinata quota di lavoratori che dovranno erogare la prestazione ritenuta indispensabile anche durante lo sciopero. Oppure possono prevedere l’erogazione periodica della prestazione, determinando il periodo di tempo escluso dallo sciopero. A tal riguardo occorre sottolineare il ruolo importante svolto dalla Commissione di garanzia, alla quale è rimesso il compito di valutare l’idoneità degli accordi.

La normativa prevede in modo precipuo quali i limiti da rispettare in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Il primo limite è costituito dall’obbligo di preavviso che deve essere prestato nel termine minimo di 10 giorni, pur potendo però gli accordi prevedere termini superiori. La comunicazione in questione deve avere forma scritta.
Il secondo limite che deve essere osservato concerne l’indicazione della durata dello sciopero, dovendo inoltre essere riportate le modalità di attuazione dello sciopero stesso, nonché le motivazioni poste alla base dello stesso.
A questo punto le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi con la cosidetta “comunicazione agli utenti” comunicano, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, quali sono i modi e tempi di erogazione dei servizi.

L’osservanza di tali prescrizioni concreta un esercizio corretto del diritto di sciopero, in perfetta aderenza prima di tutto con quanto l’articolo 40 Cost. sancisce, ma al contempo nel rispetto della libertà di ogni scioperante di esprimere la propria posizione ed ai consociati di poter realizzare le consuete attività, sempre in totale libertà.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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