giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Lesioni colpose in ambito sportivo: tra lecito e illecito

lesioni
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Quando, l’uso della violenza in ambito sportivo, risulta lecito?

Può capitare, durante una partita di calcio o durante qualsiasi attività sportiva che preveda il contatto tra due soggetti, che l’uno provochi all’altro delle lesioni.

Si pensi ad un giocatore di pallacanestro che per mantenere il possesso della palla, nel rispetto delle regole del gioco, causi all’avversario una contusione al piede; questa condotta, sebbene possa tipicamente corrispondere alla fattispecie ex art. 590 c.p. rientra nell’area del penalmente irrilevante. Perché?

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che “In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia del rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell’illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all’avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata.” [1]

Ci troviamo dunque al cospetto di una scriminante tacita o atipica che opera nei limiti del c.d. richio consentito, quel rischio di cui l’ordinamento non si occupa perché lo ritiene accettabile e di conseguenza lecito.

La liceità si radica nella mancanza di antigiuridicità del fatto, derivante dalla sussistenza non della scriminante codicistica del consenso dell’avente diritto, ma di una causa di giustificazione non codificata, la quale impone di mandare esenti da pena condotte che pur avendo cagionato danni all’incolumità fisica altrui in occasione di un’azione di gioco, rientrano nell’area del c.d. rischio consentito.[2]

Questa impostazione però, che individua la liceità delle pratiche sportive in virtù del valore sociale attribuito alle stesse, necessita che tali attività siano svolte nel pieno rispetto delle regole del gioco; sul punto la Suprema Corte ha infatti disposto che “La cd. scriminante del rischio consentito è operativa nell’ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli organismi di categoria – se ed in quanto quelle regole vengono rispettate – e ricevono protezione statuale in considerazione dei benefici che la pratica sportiva è suscettibile di arrecare a coloro che la praticano”[3].

L’osservanza delle regole è sintomatica di un comportamento coerente con i principi dell’ordinamento nel pieno rispetto della personalità altrui e dello spirito del gioco, all’inverso è sempre da escludere l’applicabilità della scriminante quando ci sia stata trasgressione volontaria delle regole.

Si sottolinea l’aggettivo “volontaria” perché detta trasgressione può anche essere il risultato di “stanchezza fisica” o “carica agonistica”, e in tal caso l’orientamento prevalente è di considerare anche tali condotte penalmente irrilevanti.

La stessa carica agonistica che non potrà essere valutata in termini positivi quando il contesto di gioco sia meramente amatoriale; in conformità a quanto detto, la S.C. ha negato la sussistenza della scriminante in una fattispecie di “tradizionale” partita di calcio svolta in orario notturno, all’interno di piazza cittadina, sfornita di qualsiasi regola di gioco e di riguardo nei confronti dei giocatori e degli spettatori[4].

Ancor più – è bene sottolineare –  l’esimente non sussiste, quando l’azione sia stata compiuta a gioco fermo[5].

[1] Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 8910 del 02/06/2000 Ud.  (dep. 08/08/2000) Rv. 216716

[2] F. Viganò (a cura di), I delitti contro la persona, in F. Palazzo-C. E. Paliero, Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, Giappichelli, 2011

[3] Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 15170 del 15/02/2016 Ud.  (dep. 12/04/2016 ) Rv. 266398

[4] Cass. Pe. Sez. V, Sentenza n. 15170 del 15/02/2016 Ud.  (dep. 12/04/2016 ) Rv. 266398

[5] Sul punto si veda Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 20595 del 28/04/2010 Ud.  (dep. 01/06/2010) Rv. 247342

Piera Di Guida

Piera Di Guida nasce a Napoli nel 1994. Ha contribuito a fondare “Ius in itinere” e collabora sin dall’inizio con la redazione di articoli. Dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli e nel 2015 diviene socia ELSA Napoli (European Law Student Association). Ha partecipato alla redazione di un volume dal titolo "Cause di esclusione dell'antigiuridicità nella teoria del reato- fondamento politico criminale e inquadramento dogmatico", trattando nello specifico "Lo stato di necessità e il rifiuto di cure sanitarie" grazie ad un progetto ELSA con la collaborazione del prof. Giuseppe Amarelli ordinario della cattedra di diritto penale parte speciale presso l'università Federico II di Napoli. Seguita dallo stesso prof. Amarelli scrive la tesi in materia di colpa medica, ed approfondisce la tematica della responsabilità professionale in generale. Consegue nel 2017 il titolo di dottore magistrale in giurisprudenza con votazione 110/110. Nell’anno 2016 ha sostenuto uno stage di 3 mesi presso lo studio legale Troyer Bagliani & associati, con sede a Milano, affiancando quotidianamente professionisti del settore e imparando a lavorare in particolare su modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01 e white collar crimes. Attualmente collabora con lo Studio Legale Avv. Alfredo Guarino, sito in Napoli. Ha svolto con esito positivo il tirocinio ex art.73, comma 1 d.l. n.69/2013 presso la Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione penale. Nell'ottobre 2020 consegue con votazione 399/450 l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Dal 27 gennaio 2021 è iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli. Un forte spirito critico e grande senso della giustizia e del dovere la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: piera.diguida@iusinitinere.it

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