L’esposizione mediatica dei minori al tempo dei social: il caso Chanel Totti
Introduzione
Negli ultimi giorni uno dei temi che ha fatto accendere, ancora una volta, l’attenzione dell’opinione pubblica riguardante l’esposizione mediatica dei minori è legato alla pubblicazione su un noto settimanale cartaceo di foto ritraenti la figlia minorenne di Francesco Totti e Ilray Blasi accanto al padre. Ciò che ha fatto scalpore è l’obiettivo che il fotografo ha deciso di immortalare e che la direzione del settimanale ha pubblicato in prima pagina, seppure la ragazza non fosse riconoscibile in volto, ma chiunque poteva comprendere essere la figlia del noto calciatore della Roma, visto che anche lui compare in prima pagina. La discussione sollevata è stata tale che anche il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto per chiarire qual è il limite entro il quale chi svolge attività giornalistica deve attenersi. La nota del Garante è espressamente rivolta ai mezzi di informazione ed è stato affermato “che la normativa sulla protezione delle informazioni personali in ambito giornalistico pone specifiche garanzie a tutela dei minori”.[1] Il Codice deontologico al quale devono attenersi i giornalisti ha come obiettivo “proteggere lo sviluppo della personalità del minorenne e il suo equilibrio psico-fisico, assicurando la riservatezza dell’interessato e la circolazione nel rispetto del diritto alla protezione dei suoi dati personali”.[2] Fondamentale è che il minorenne non venga riconosciuto attraverso altri elementi identificativi, seppur non direttamente a lui ascrivibili (come ad esempio le generalità dei genitori o altri riferimenti), a differenza, invece, di quanto avvenuto in tale vicenda di cui si sta parlando.
Il richiamo del Garante Privacy
L’intervento del Garante è volto a richiamare a chi svolge attività giornalistica il dovere di attenersi alle disposizioni deontologiche formalmente riconosciute, quali la Carta di Treviso che all’art. 7 prevede espressamente una forma di ‘protezione mediatica’ dei minorenni. Si tratta delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2019, n. 3. L’articolo 7 appena citato oltre a prevedere l’obbligo, da parte del giornalista, di garantire l’anonimato del minore, il diritto dello stesso ad essere tutelato è superiore rispetto al diritto di cronaca e di critica. Nel caso in cui il giornalista non rispetti tale disposizione, dovrà assumersi la responsabilità di quanto pubblicato.[3] L’Autorità Garante è intervenuta sul tema ribadendo che “il diritto del minore deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”.
La Carta di Treviso e le ulteriori disposizioni legislative a tutela dei minori
La Carta di Treviso è stata considerata uno “spartiacque fondamentale per diffondere quella cultura dell’infanzia che sola può garantire la tutela dei minori fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, sullo sfondo del principio irrinunciabile della difesa della dignità umana”.[4] La Carta è stata varata quasi trent’anni fa, in un mondo in cui i social network non esistevano e non esistevano, ad esempio, gruppi Telegram in cui si scambiano e ricercano foto ritraenti soggetti minorenni. Un mondo in cui la spettacolarizzazione del corpo della donna, in particolare di una minorenne, avrebbe creato sdegno e scalpore. Nel 2006 si è avuta una revisione della Carta con l’obiettivo di applicarla anche alla stampa online e per tutelare anche in questo ambito i minori.[5] Oggi la polemica e il dibattito, giustamente, sollevato, non solo dai genitori del soggetto minorenne ritratto, ma anche da parte dell’opinione pubblica è segnale che, a distanza di diversi anni, anche la Carta di Treviso necessita di una revisione, alla luce dei nuovi “strumenti social”.
Spetta quindi al mondo del giornalismo essere portatore di istanze di rinnovamento che contemperino la garanzia del riconoscimento dei diritti degli individui, in particolare se minorenni, e il diritto di informazione e di cronaca costituzionalmente riconosciuti, ma spetta anche al legislatore intervenire con norme che impediscano che l’immagine di un minorenne ed il suo normale sviluppo vengano danneggiati. La legge istitutiva dell’ordine dei giornalisti (L. 69/1963) riconosce, all’articolo 2, il “diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui” facendo rientrare, implicitamente, anche i soggetti minorenni tra i soggetti la cui personalità deve essere protetta. Anche il DPR n. 488/1988 all’art. 50 prevede “il divieto… di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore”. Nel 1991, appena un anno dopo il varo della Carta di Treviso, è stata introdotta dal legislatore italiano la legge n. 176, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’ONU nel 1989, in cui all’articolo 3 è previsto che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminenti”. È in questo contesto che il legislatore italiano introduce, alcuni anni più tardi, il Codice Privacy del 2003 (D. Lgs. 196/2003) prevedendo che chiunque, e di conseguenza anche un minorenne, ha diritto alla protezione dei dati personali e che il loro trattamento debba avvenire dietro consenso e nel rispetto di tutte le disposizioni e dei diritti fondamentali come modificato e aggiornato con l’introduzione del D. Lgs. 101/2018. Da qui si evince che nel nostro ordinamento non mancano le disposizioni (certamente alcune necessitano di revisioni e aggiornamenti) che riconoscono e richiamano la tutela dell’individuo in generale e implicitamente anche del minore. Spetta ai professionisti (in questo caso all’Ordine dei Giornalisti) conoscere e portare a conoscenza quelle norme a tutela degli individui nel contesto sociale e digitale.
La tutela del diritto di immagine di un minorenne
L’articolo 10 del codice civile riconosce il diritto alla tutela dell’immagine di ogni individuo in quanto rientrante tra i diritti che garantiscono la tutela.[6] Questo diritto è una delle ramificazioni dell’ampio concetto di diritto alla riservatezza divenuto sempre più radicato nel concetto di tutela della persona nel mondo dei social e di internet. Anche la nostra Costituzione all’articolo 31 espressamente afferma una forma di tutela dei minori ove indica che “La Repubblica […] protegge l’infanzia e la gioventù […]”, ma il riferimento è anche all’articolo 2 della Carta costituzionale relativamente ai diritti inviolabili dell’uomo. Quando i minorenni sono al centro di un dibattito, come quello sorto, “alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e si impongono, pertanto, maggiori limiti e cautele”.[7] Con l’introduzione del GDPR (art. 8 rubricato ” Condizioni applicabili al consenso dei minorenni in relazione ai servizi della società dell’informazione” nel quale viene evidenziato il ruolo del ‘consenso’ e la moltitudine di sfaccettature che esso può avere) e D. Lgs. 101/2018 (art. 2 quinquies) e del limite minimo di età per l’iscrizione ai social network (raramente rispettato) il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi hanno cercato di porre un argine al dilagante utilizzo dei social network da parte dei minorenni. Tentativo con un risultato discutibile, certo, ma con la consapevolezza che legiferare in materia è un dovere istituzionale, ma anche civico. Il minorenne, come evidenziato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, deve essere sempre protetto e tutelato da ogni qualsivoglia forma o azione che possa arrecare nocumento alla sua persona e/o al suo sviluppo.[8]
I risvolti giuridici in materia di tutela mediatica dei minori
Il caso Chanel Totti evidenzia nuovamente la necessità di avere disposizioni legislative a tutela dei minori e della loro persona. È quindi compito del legislatore intervenire per garantire ai minori, in generale, forme di tutela e di protezione contro abusi o ‘distorsioni’ digitali. Come affrontato in un precedente contributo il diritto alla riservatezza, così come riconosciuto nel nostro ordinamento, è di origine giurisprudenziale.[9] L’evoluzione legislativa del diritto alla riservatezza è, in realtà, un istituto di creazione giurisprudenziale di cui possono essere individuate alcune fasi: la prima è legata all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; una seconda fase è legata all’art. 10 del codice civile ove viene esplicato il dritto all’immagine; una ulteriore fase viene individuata nella disposizione costituzionale dell’art. 2; nella quarta e ultima fase il diritto alla riservatezza rientra nell’ambito dei diritti che tutelano la persona così come previsti dalla Carta. In particolare nell’ultimo decennio i social network e l’informazione digitale hanno rivoluzionato la società e i suoi bisogni. Il dibattito aperto riguarda da un lato la tutela del minore e della sua persona, e dall’altro il diritto di cronaca. Siamo di fronte ad un diritto che “ha come obiettivo la garanzia della libertà e della dignità della persona […]”.[10] Più volte i giudici sono stati chiamati a statuire in merito a vicende che avevano visto coinvolti genitori che avevano pubblicato sui social foto e immagini dei figli minorenni.[11] In questo caso, invece, si tratta di una testata giornalistica che ha violato l’intimità di un minorenne e, di conseguenza, la sua immagine. Come aveva già evidenziato nel 2017 l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, serve senso di responsabilità da parte della categoria dei giornalisti che deve essere in grado di discernere cosa sia giusto o meno pubblicare.
Il ruolo dei genitori
Essendo la figlia dei coniugi Totti minorenne, l’eventuale pubblicazione di una foto ritraente la ragazza doveva essere preceduta dalla richiesta del consenso ad entrambi i genitori. È vero che il settimanale sul quale è stata pubblicata è cartaceo, ma al giorno d’oggi con la velocità con cui circolano le informazioni ci si sarebbe potuto aspettare che una foto di quella portata sarebbe stata rilanciata sui social e dai quotidiani online suscitando legittimamente lo sdegno dei genitori della minore raffigurata e dell’opinione pubblica. È proprio l’ambito social e digitale a non avere regole ferree che impongano, anche al mondo del giornalismo, il rispetto di regole deontologiche. Molte volte capita che siano i genitori stessi a non avere premura nel tutelare l’immagine dei loro figli pubblicando sulle loro pagine social foto o informazioni attinenti i soggetti minorenni. In questo caso la famiglia Totti ha annunciato la volontà di adire le vie legali per tutelare la loro figlia minorenne. I genitori, oggi, sono soggetti sempre più ‘social’, motivo per il quale è necessario avere una cultura del digitale per comprendere le insidie che la Rete, nelle sue infinite ramificazioni, nasconde.
Conclusioni
Anche la Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli, è intervenuta affermando che “non è la prima volta che per una manciata di copie vendute in più, il corpo di minorenni viene sbattuto in copertina. In barba a ogni basilare principio di etica e buon senso […]”. Qui si evidenzia la necessità che il Parlamento intervenga con disposizioni legislative per evitare che situazioni di questa portata sfocino in comportamenti contro il buonsenso e le regole deontologiche cui una categoria di professionisti è tenuta a rispettare. Notizia recente è chiusura di una chat Telegram dove venivano scambiate immagini della figlia minorenne dei coniugi Totti e della mamma. Secondo quanto riportato dalla Community “I have a voice” dedicata alla tutela delle donne venivano condivise in questa chat immagini a “carattere pornografico e pedopornografico di altre ragazze, associate ai relativi profili Instagram delle vittime. Nonché diverse foto che, a detta degli utenti, ritrarrebbero Chanel Totti, nonostante presumibilmente non sia veramente lei”.[12] È evidente che dal punto di vista comportamentale, nel nostro Paese, molta strada deve essere ancora percorsa in materia di tutela dell’immagine di ogni individuo sia esso minorenne o maggiorenne. A maggior ragione deve essere rafforzata la tutela del minore da parte dello Stato, e al contempo compito delle istituzioni è far capire ai genitori che la pubblicazione sui loro profili di foto ritraenti i loro figli significa farli ‘cadere’ in un vortice, quello dei social media, nel quale soggetti malintenzionati sono sempre pronti ad appropriarsi, illegalmente, di foto ritraenti minorenni per poi condividerle senza scrupolo alcuno.
Tuttavia, preme essere consapevoli che alle nuove generazioni, i c.d. nativi digitali, deve essere insegnato l’essere “cittadini ‘consapevoli’ di questo nuovo ambiente, in modo da garantirne un utilizzo corretto e il più possibile immune da pericoli.”[13] L’impatto che i social network e la rete hanno avuto e continuano ad avere nella realtà e nella vita di ogni individuo ha fatto si che rivoluzionassero i rapporti interpersonali. Serve quindi una reale cultura di ‘protezione’ del minore dai rischi del cybermondo assicurandogli un uso corretto del web. L’evoluzione digitale è sempre un passo avanti al legislatore. Questo lo abbiamo imparato nel corso di quest’ultimo decennio, ma è necessario in alcuni casi essere pronti, dal punto di vista legislativo, con iter più snelli che consentano di intervenire laddove è dovere delle istituzioni garantire e tutelare i diritti fondamentali, in particolare dei minorenni e della società in generale.
[1]Garante Privacy, Minori in vacanza. Garante Privacy a media: evitare dannose esposizioni, 25/08/2020, qui disponibile: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9450010
[2] Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, dicembre 2017, qui disponibile: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf
[3] Redazione Altalex, Minori in vacanza: il Garante Privacy richiama i media, in Altalex, 26/08/2020, qui disponibile: https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/26/minori-in-vacanza-garante-privacy-richiama-media
[4] La Carta è stata firmata il 5 ottobre del 1990, per iniziativa della Federazione Nazionale della stampa, dell’Ordine dei Giornalisti e di “Telefono Azzurro” che hanno formato un gruppo di lavoro interdisciplinare con giornalisti, magistrati, docenti ed esperti di pedagogia. La Carta sancisce di fatto una ‘alleanza’ tra giornalisti e minorenni per la tutela di questi ultimi perchè si uniscono il riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti dall’articolo 21 e il diritto di protezione dei minori di 18 anni.
Si veda, Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, dicembre 2017, qui disponibile: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf
[5] Garante Privacy, Aggiornamento della Carta di Treviso- 26 ottobre 2006, qui disponibile: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1357821
[6] Articolo 10 codice civile: “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa, o dei deitti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”
[7] V. Falcone, L’immagine del minore e la sua tutela, in Diritto.it, 8 maggio 2008, qui disponibile: https://www.diritto.it/l-immagine-del-minore-e-la-sua-tutela/#:~:text=La%20persona%20e%20la%20sua,pertanto%2C%20maggiori%20limiti%20e%20cautele.
[8] Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, dicembre 2017, qui disponibile: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf
“deve essere tutelato quando può essere compromessa la sua dignità e nei casi in cui lui stesso può essere strumentalizzato o la sua figura spettacolarizzata per altri fini”.
[9] G. Cavallari, L’evoluzione del diritto alla riservatezza: il contesto italiano, in IUS in Itinere, 13/11/2018, qui disponibile: https://www.iusinitinere.it/levoluzione-del-diritto-alla-riservatezza-il-contesto-italiano-14004#:~:text=Questo%20diritto%20%C3%A8%20stato%20introdotto,la%20privacy%20e%20la%20riservatezza.
[10] G. Cavallari op. ult. cit.
[11] Tribunale di Roma sentenza 23 dicembre 2017; Tribunale di Rieti, sentenza 7 marzo 2019;
[12] Un caso quindi di revenge porn considerato reato in seguito al varo della L. 69/2019
[13] Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, dicembre 2017, op.cit.
Nata a Bologna nel 1992. Dopo aver conseguito la maturità classica prosegue gli studi presso l’Università di Bologna iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza. Laureata con una tesi in Diritto di Internet dal titolo “Il Regolamento generale sulla protezione dei dati e il consenso dei minori al trattamento dei dati personali” sotto la guida della Professoressa Finocchiaro.
Nel novembre 2017 ha relazionato all’Internet Governance Forum- IGF Youth. E’ in questo periodo che si avvicina e appassiona al diritto di internet e all’informatica giuridica sentendo la necessità di approfondire gli studi in materia.
Gli interessi principali spaziano dalla protezione dei dati personali alla cybersecurity e all’ambito delle nuove tecnologie al ruolo che il diritto di internet ha assunto e assumerà nei prossimi anni.