giovedì, Marzo 28, 2024
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L’età dell’autore ai sensi della legge sul diritto d’autore

L’ingente numero di fenomeni rivolti al pubblico degli “under diciotto”, con star del mondo musicale o cinematografico poco più che adolescenti, ha dato molto rilievo alla questione dell’età dell’autore.

In specie, ad interessare è quale sia l’età correlata al raggiungimento della capacità di agire, ossia l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici finalizzati ad acquistare o ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi.

Va rilevato, sul punto, che tale interesse scaturisce, più che con riferimento ai diritti morali, in relazione all’esercizio dei diritti patrimoniali (e connessi) previsti dal diritto d’autore. Questi ultimi, si rammenta, sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa [1] [2].

Se, infatti, si va a guardare la Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 [3], si può notare come la prima regola dettata in tema di diritti economici sulle opere dell’ingegno riguarda proprio l’età che, ex art. 108 [4] della detta legge, è fissata a sedici anni.

Quindi, al raggiungimento del sedicesimo anno d’età, il titolare originario dell’opera di ingegno acquisisce la capacità di compiere gli atti giuridici relativi alle opere create, oltre che di esercitare le azioni che ne derivano.

Salta subito all’occhio come, in questo caso, la soglia minima di età sia inferiore rispetto a quella prevista ex art. 2 c.c. [5] che, come noto, fissa al compimento del diciottesimo anno di età l’ottenimento della capacità di compiere tutti gli atti per cui non sia stabilita ex lege un’età diversa.

L’attuale soglia fissata dalla Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, se ci si fa caso, è perfettamente in linea con quella generale in tema di lavoro, per l’appunto di sedici anni.

Sul tema, infatti, va evidenziato come l’art. 37 della Costituzione [6] preveda che il limite minimo di età per il lavoratore salariato possa essere discrezionalmente deciso dal legislatore.

Proprio nell’esercizio di tale facoltà costituzionalmente garantita, quindi, il legislatore ha stabilito tale limite con l’art. 3 della legge n. 977 del 17/10/1967 [7], il quale prevede che l’età minima di ammissione al lavoro coincide col momento della conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non meno di quindici anni.

In seguito, poi, all’emanazione della legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 [8], l’obbligo di istruzione è stato innalzato a dieci anni, con la logica conseguenza che l’età per l’accesso al mondo del lavoro è aumentata da quindici a sedici anni.

Nel caso in cui un autore, però, non abbia ancora compiuto i sedici anni di età, non si deve pensare che le sue opere non ricevano alcun tipo di tutela da parte del legislatore.

È previsto, infatti, che le privative su dette opere vengano gestite secondo le regole dettate in tema di beni e diritti dei minorenni ex. art. 320 c.c. [9].

Ai sensi della disposizione normativa in oggetto, infatti, i genitori congiuntamente o, tra loro, quello che esercita in esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano ed amministrano i beni dei figli fino alla maggiore età o, ove ammissibile, fino alla loro emancipazione.

Sul punto, occorre precisare che per emancipazione si intende quel provvedimento tramite il quale viene riconosciuta al minore una capacità di agire limitata a determinati casi quale, ad esempio ed innanzitutto, il poter contrarre matrimonio.

Per ottenerla, il minore interessato dovrà fare apposita istanza il tribunale, il quale la potrà concedere, sentiti il pubblico ministero o gli esercenti responsabilità genitoriale sul minore, dopo aver accertato, oltre che la maturità psico-fisica di quest’ultimo, la fondatezza delle ragioni a sostegno dell’istanza.

Bisogna sottolineare, però, che mentre gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del minore non emancipato possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei genitori, ciò non vale per la straordinaria amministrazione.

Per gli atti ricompresi in tale categoria, infatti, è necessario che i genitori operino congiuntamente, se non per necessità o utilità evidente del figlio e comunque sempre, in tali ipotesi eccezionali, solo previa autorizzazione del giudice tutelare.

In merito, si precisa che, nel diritto d’autore, sono stati ritenuti atti di straordinaria amministrazione gli accordi che realizzano il definitivo trasferimento dei diritti di sfruttamento dell’opera, i contratti di edizione e le licenze di durata superiore ai nove anni.

Per tali atti, pertanto, oltre che al conseguimento di un’evidente utilità del figlio, sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare. Il possesso di questi requisiti, si rileva, è fondamentale, in quanto, in assenza degli stessi, gli atti compiuti possono essere annullati su istanza tanto del minore quanto degli eredi dello stesso o, anche, dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Giova evidenziare, però, che la regola dettata dall’art. 108 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 [10] si riferisce testualmente all’età dell’autore dell’opera. La stessa, conseguentemente, non sarà applicabile nel caso in cui il soggetto minore di anni sedici abbia acquisito i diritti di sfruttamento economico dell’opera a solo titolo derivativo come, ad esempio, per un’eredità.

In tali ipotesi, infatti, troveranno applicazione le regole del diritto comune per cui la capacità di agire si acquisisce al compimento dei diciotto anni e non prima.

Se sull’applicazione della regola in oggetto a tale casistica l’orientamento prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, risulta pacificamente concorde, controversa è, invece, l’operatività della stessa sui titolari originari di diritti connessi.

Con l’espressione “diritti connessi”, si rileva, ci si riferisce a quei diritti che la legge riconosce a soggetti comunque collegati all’autore dell’opera. Si tratterà, quindi, degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, ossia coloro che offrono l’opera alla fruizione del pubblico e che, pure, sono titolari di diritti patrimoniali e, in certi casi, anche di diritti morali

L’estensione dell’ambito di applicazione della norma succitata alle persone fisiche titolari di un diritto connesso sull’opera potrebbe giustificarsi, forse, alla luce delle finalità perseguite dalla norma stessa.

Questa, fin dalla sua “nascita”, era infatti preordinata a consentire all’autore minorenne, che avesse raggiunto l’età minima richiesta per la stipula di contratti di lavoro, di determinare con la massima autonomia il “destino” economico della sua opera.

Alla luce di tale obiettivo, quindi, la regola parrebbe doversi ritenere applicabile anche a quei titolari di diritti connessi la cui posizione giuridica sia protetta in forza della loro attività visto che, anche per loro, sussiste l’esigenza di permettere loro di svolgere l’attività lavorativa e, conseguentemente, esercitare i diritti che ne dipendono [11].

Stante l’attuale formulazione codicistica, in ogni caso, parrebbe più corretto ritenere che l’unico compito dell’art. 108 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 [12] sia quello di disporre in merito alla sola età degli autori, assegnando alle regole ordinarie la disciplina della capacità di agire dei titolari di diritti connessi.

Tale lettura, si rileva, sembrerebbe essere molto più in linea con il testo della norma di quanto non sia l’ipotesi che la stessa possa applicarsi anche nei confronti dei titolari di diritti connessi, stante, in aggiunta a ciò, il suo carattere speciale.

In forza di tale interpretazione la conseguenza sarebbe, quindi, che, se i titolari di diritti connessi aventi tra i sedici ed i diciotto anni intendessero svolgere professionalmente un’attività lavorativa, si vedrebbero riconosciuta la relativa capacità di agire sulla base delle regole comuni previste per i lavoratori.

Viceversa, qualora questi decidessero di esercitare l’attività dalla quale dipende la nascita di un loro diritto connesso in forma di impresa, dovrebbero chiedere di essere emancipati ed autorizzati ai sensi dell’art. 397 c.c. [13].

Quest’ultima disposizione, infatti, prevede che il minore emancipato abbia la possibilità di esercitare un’impresa commerciale senza dover essere assistito curatore qualora abbia ricevuto autorizzazione in tal senso da parte del tribunale, ciò previo parere favorevole del giudice tutelare e sentito il curatore.

Una volta ottenuta l’emancipazione, quindi, sarà loro possibile svolgere attività comportanti prestazioni lavorative tanto a carattere strettamente personale quanto industriale o, comunque, collegate ad investimenti economici, il tutto sia in forma societaria che individualmente.

[1] Art. 12 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[2] Art. 2577 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ix/capo-i/art2577.html;

[3] Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore;

[4] Art. 108 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/disposizioni-comuni#titolo3;

[5] Art. 2 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art2.html;

[6] Art. 37 della Costituzione Italiana, disponibile qui: https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37#:~:text=La%20donna%20lavoratrice%20ha%20gli,bambino%20una%20speciale%20adeguata%20protezione.;

[7] Art. 3 della legge n. 977 del 17/10/1967, disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1967/11/06/067U0977/sg;

[8] Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/12/27/299/so/244/sg/pdf;

[9] Art. 320 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-i/art320.html;

[10] Art. 108 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/disposizioni-comuni#titolo3;

[11] Cfr. B. Cunegatti, Manuale del diritto d’autore, 2020, pag. 172;

[12] Art. 108 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/disposizioni-comuni#titolo3;

[13] Art. 397 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-x/capo-ii/art397.html;

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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