venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

L’evoluzione della concezione del bene giuridico- III Parte

Questo è il terzo di una serie di articoli volti a ricostruire l’evoluzione della concezione del bene giuridico, soffermandosi in particolare sulla crisi del concetto “bene giuridico”.

 

Un profilo cruciale relativo alla tematica del bene giuridico è rappresentato dalla crisi di legittimità dello stesso. Gli elementi di tale crisi riguardano soprattutto la determinazione del suo contenuto e i limiti della tutela penale e si intrecciano con gli odierni interventi del legislatore inerenti le scelte di penalizzazione e di tutela adoperate, sulle quali si ravvisano molteplici divergenze in dottrina[1]. L’oscuramento del ruolo del bene giuridico viene rimarcato con riferimento alla eccessiva incriminazione di comportamenti anticipatori rispetto all’effettivo determinarsi della situazione pericolosa per il bene protetto, o di attività indicative di condotte lesive future.

Tuttavia, le funzioni di prevenzione generale e speciale della pena verrebbero meno in relazione al progressivo impoverimento del retroterra contenutistico del bene protetto a favore di finalità di tutela sempre più effimere. Il fenomeno in esame trova particolare riscontro nel settore delle norme complementari[2], in relazione al quale è stato segnalato il rischio concreto di una progressiva «amministrativizzazione» del diritto penale che risulterebbe incompatibile con una vocazione restrittiva dell’intervento punitivo. Accanto alle categorie classiche di reato ve ne sono molte altre (es. di pericolo astratto o presunto, di scopo, a tutela di funzioni amministrative di vigilanza e di controllo[3]) per le quali risulta arduo stabilire il contenuto e il concetto dell’offensività. Essi si collocherebbero al di fuori del principio di offensività, in contrasto non solo con le scelte di politica criminale della tradizione classica, la quale giustifica la sanzione penale solo a fronte di comportamenti offensivi in forma di lesione o di messa in pericolo di un bene giuridico, ma anche con la Costituzione, se si considera corretta l’opinione secondo la quale l’idea che il reato costituisce un offesa di bene giuridici sarebbe da considerare alla stregua di un principio costituzionale[4].

Con riguardo ai nuovi oggetti di tutela (i cd. beni giuridici «universali» come l’ambiente, la funzione del credito, l’ordine economico) si è acceso un dibattito cerca la questione inerente non solo i profili di legittimità delle varie tecniche di tutela adoperate, ritenute contrastanti con le garanzie tipiche del diritto penale tradizionale, ma anche l’opportunità del ricorso a misure sanzionatorie penali. Analizzando la produzione normativa, si evince che il legislatore si è indirizzato verso un consolidamento del principio che rende la sanzione penale lo strumento esclusivo del controllo sociale, rinunciando ad altri tipi di intervento volti a finalità di controllo individuale e collettivo.

Secondo la concezione realistica, la quale esprime le istanze del liberalismo penale, i beni giuridici «possiedono un volto in tutto e per tutto materiale»[5].

Il bene giuridico, escludendo il periodo autoritario tra le due Guerre Mondiali, nonostante la gran varietà dei concetti giuridici elaborati negli anni, ha conservato un carattere di tipo liberale e garantista[6]. Tuttavia, parlando di bene giuridico si è sempre inteso un quid concreto, delimitato, un’entità suscettibile di lesione cui lo Stato attribuisce tutela. Parte della dottrina ha sostenuto che il bene giuridico viene definito «un qualcosa di corporeo che si qualifica per la sua appartenenza in un soggetto», limitando l’oggetto di tutela ai beni materiali appartenenti ai singoli nei confronti dei quali si verifichi l’evento[7]. I sostenitori della dannosità sociale quale contenuto sostanziale della norma penale si sono posti in sintonia con questa opinione; in realtà, la concezione del reato quale fatto socialmente dannoso è propria di tutta la tradizione di epoca illuministica ed è posta alla base delle istanze riformatrici del codice penale diffusesi nell’Europa settecentesca. Secondo l’ideologia illuministica, la legge penale non è da considerarsi strumento per regolare la morale, bensì «il mezzo per proteggere beni della vita preesistenti alla tutela»[8].

La funzione del diritto penale, secondo la visione liberale, è limitata, poiché compito dello Stato è approntare una tutela nei confronti dei cittadini al fine di proteggerli da ciò che incide negativamente sui loro diritti. Ancora oggi parte della dottrina prende in considerazione soltanto i beni materiali, il che risulta anacronistico, dal momento che una siffatta concezione del bene giuridico risulta essere non più adeguata alle nuove esigenze di tutela. Da molto tempo il diritto penale include tra gli oggetti di tutela beni strumentali o istituzionali «di creazione legislativa», oltre che beni e interessi aventi carattere superindividuale, ossia privi di un connotato sostanziale; queste tipologie di beni segnano, infatti, una frattura rispetto al classico modello liberale. Tuttavia, sebbene astratti e immateriali, beni tradizionali quali ad esempio l’incolumità pubblica, l’economia nazionale e la fede pubblica hanno pari dignità rispetto a quei beni caratterizzati dai requisiti della concretezza e della materialità. La questione che si pone è se i cd. beni collettivi e gli interessi diffusi possano considerarsi rientranti nel novero degli oggetti di tutela penale[9].

[1] Sulle cause della crisi del bene giuridico, cfr. Palazzo, I confini della tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 101 ss.; Moccia, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 344 ss.

[2] Parziale inversione di tendenza in lettera t) art. 22 legge 25 gennaio 2006 n. 29 (contenente deleghe al Governo in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), con cui, in una prospettiva di programmazione di una rielaborazione del sistema sanzionatorio su linee nuove, si era inteso depenalizzare il reato di cui all’art. 5 comma 4 del DL 143/1991che allora puniva con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda l’omessa istituzione dell’archivio di cui all’art. 2 comma 1 del DL n. 143, prevedendo in sostituzione sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie effettive, dissuasive e proporzionate.

[3] Cfr. art. 305 del d. lgs. 209/2005, che punisce l’attività posta in essere al fine di impedire ai funzionari dell’Isvap l’accertamento del resto previsto dall’art. 305.

[4] Merli A., op. cit., p.95.

[5] Sina, Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Begriffs «Rechtsgut», Basilea, 1962, p. 22.

[6] Cfr. Amelung K., Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Francoforte, 1972, p. 241 ss.

[7] In tal senso Birnbaum, cfr. Merli A., op. cit., p. 99.

[8] In senso contrario, Angioni F., Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Giuffré, 1983, p. 90, ritiene che tale principio sia sbagliato. Egli afferma che nell’ordinamento giuridico esistono norme propulsive e che la tutela penale può riguardare beni «giuridici», ossia creati e organizzati dal diritto, come ad esempio lo Stato ed i poteri dello Stato, e, tra i beni individuali, la proprietà.

[9] Parte considerevole della dottrina riconosce che anche i beni collettivi costituiscano autonomo oggetto di tutela penale e li ritiene a buon diritto appartenenti alla categoria dei beni giuridici in senso stretto. Sul punto cfr. Marinucci-Dolcini, Corso di Diritto penale, 2001, p. 189.

 

Parte II: https://www.iusinitinere.it/levoluzione-della-concezione-del-bene-giuridico-ii-parte-16793

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

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