giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

L’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sulla recidiva reiterata

La Corte Costituzionale con sentenza 24 aprile 2020, n. 73 ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma del codice penale.

Il giudice delle leggi, con tale pronuncia, segue una logica di continuità già intrapresa in passato con altre statuizioni nelle quali ha rivendicato l’esigenza di ottemperare ai principi di ragionevolezza e proporzionalità nel prevedere deroghe al bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti[1].

Deroghe che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore non potendo, tuttavia, giungere in alcun caso «a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale»[2].

L’articolo 89 del codice penale delinea una circostanza attenuante espressiva non già di una minore offensività del fatto rispetto agli interessi protetti dalla norma penale (come nel caso della lieve entità in ambito di stupefacenti), né di una finalità premiale rispetto a condotte post delictum.

Invero, il legislatore ha attribuito rilevanza al vizio parziale di mente in considerazione di una ridotta rimproverabilità che deriva dal minore grado di discernimento del soggetto agente circa il disvalore della propria condotta e del diminuito dominio sui propri impulsi, in ragione delle patologie o disturbi che lo affliggono.

La Corte ricorre, come anticipato, al principio di proporzionalità, riconducibile agli articoli 3 e 27 co. 3 della Costituzione, al fine di calibrare la pena alla gravità del fatto di reato, considerato non soltanto sotto il profilo oggettivo ma, altresì, nella sua caratterizzazione subiettiva.

In particolare, il disvalore soggettivo promana dal tipo di condotta, dolosa o colposa, dal grado del dolo o della colpa e, in via non residuale, dall’accertamento sulla sussistenza di fattori idonei ad influire sul processo motivazionale dell’agente come nel caso di patologie che, incidendo sulla condizione di normalità psichica, finiscono per diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell’autore del reato.

La proporzionalità della pena, per tale via, consente di ottemperare a due esigenze fondamentali: parametrare il trattamento sanzionatorio al reale disvalore, anche soggettivo, del fatto così da soddisfare i principi di eguaglianza e offensività e, al contempo, fornire risposte repressive individualizzate volte a considerare la personale situazione del reo nell’ottica di una effettiva rieducazione dello stesso.

Ricorrendo a tale impostazione, i giudici di legittimità si mostrano, ancora una volta, sensibili al tema della personalizzazione della pena e, più in generale, ripudiano quei meccanismi presuntivi che si scontrano con la funzione special preventiva della pena quale obiettivo esplicitamente citato nella Carta costituzionale (art. 27 co.3 Cost.).

Del resto, come evidenziato in precedenza, la sentenza in epigrafe si aggiunge ad altre declaratorie di incostituzionalità aventi ad oggetto la norma in questione.

L’articolo 69 co. 4 c.p. contempla un automatismo che incide sul quantum della pena in forza del quale è fatto divieto assoluto al giudice di merito di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente allorquando si tratti di un recidivo che abbia commesso un altro delitto non colposo[3].

La ratio legis poggia sull’assunto per cui il disvalore della condotta incriminata e, la sua conseguente rimproverabilità, sono accentuati ed aggravati qualora l’agente abbia già patito condanne e, malgrado ciò, si sia mostrato ancora incline alla commissione di fattispecie di reato.

Tale conclusione, se accettata in astratto, non può tuttavia non tener conto delle peculiarità che contraddistinguono la personalità del soggetto agente nella specifica vicenda delittuosa.

Invero, indipendentemente dalle passate esperienze criminali, l’organo giudicante non può ignorare valutazioni peritali accertanti gravi disturbi di personalità in grado di compromettere le capacità volitive dell’agente, altrimenti finirebbe per applicare il medesimo trattamento previsto per chi versa in condizioni di assoluta normalità psichica. Trattasi di precipitato incompatibile con le esigenze di commisurazione imposte dall’art. 3 e dai commi primo e terzo dell’art. 27 della Costituzione.

Per tale motivo risulta centrale l’attribuzione di discrezionalità giudiziaria funzionale ad un adattamento della pena alle caratteristiche oggettive del fatto e soggettive dell’autore.

L’articolo 69 comma 4, prevedendo un divieto di bilanciamento tra circostanze, in via assoluta e inderogabile, pone inevitabilmente un freno ai propositi individualizzanti predetti finendo per rievocare argomenti quali la prevalenza della funzione retributiva della pena e del diritto penale d’autore.

D’altronde, osserva la Consulta, il diritto vigente consente, nei confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità psichica ai sensi dell’articolo 89 c.p. , di ricorrere alle misure di sicurezza.

Trattasi di misure scevre da ripercussioni sanzionatorie e punitive in quanto volte a neutralizzare soggetti reputati socialmente pericolosi che abbiano già commesso fatti previsti dalla legge come reato (articolo 202 co.1 c.p).

La scelta della misura di sicurezza da applicare è volta ad assicurare il contenimento della pericolosità sociale del condannato e, nel caso del soggetto parzialmente infermo di mente, va rapportata al tipo di disturbo di cui è affetto.

La Corte ha infine dichiarato assorbita la questione formulata in riferimento all’art. 32 della Costituzione.

[1] Corte costituzionale con, sentenza n.251, 5 novembre 2012 dichiara l’illegittimità dell’articolo 69 comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 73, comma 5, del D.P.R. n.309 del 1990 sulla recidiva di cui all’articolo 99 quarto comma c.p.; sentenza n.105, 18 aprile 2014, dichiara l’illegittimità dell’articolo 69 comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 648, comma 2 c.p. , sulla recidiva di cui all’articolo 99 quarto comma c.p. ; sentenza n.106, 18 aprile 2014, dichiara l’illegittimità dell’articolo 69 comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 609 bis, comma 3 c.p. sulla recidiva di cui all’articolo 99 quarto comma c.p ; sentenza n.74, 7 aprile 2016, dichiara l’illegittimità dell’articolo 69 comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 73, comma 7, del D.P.R. n.309 del 1990 sulla recidiva reiterata di cui all’articolo 99 quarto comma c.p ; sentenza n.205,17 luglio 2017, dichiara l’illegittimità dell’articolo 69 comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo dall’art. 219, comma 3, R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 (attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati di bancarotta) sulla recidiva di cui all’articolo 99 quarto comma c.p.

[2] Corte costituzionale con, sentenza n.251, 5 novembre 2012.

[3] La Corte ha considerato irrilevante il carattere facoltativo dell’aggravante. Sulla questione applicativa della recidiva vedi “L’istituto della recidiva: la pronuncia delle SSUU con sentenza 15 maggio 2019, n.20808” (https://www.iusinitinere.it/listituto-della-recidiva-la-pronuncia-delle-ssuu-con-sentenza-15-maggio-2019-n-20808-26281 ).

Francesco Di Gennaro

Francesco Di Gennaro nasce nel 1994 a Napoli. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo "Immanuel Kant" di Melito di Napoli nel 2012. Laureato con lode nel Dicembre 2017 presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Istituzioni di diritto pubblico titolata "Il dialogo tra le Corti". Dall'Aprile del 2018 ha svolto il tirocinio formativo ai sensi dell'art.73 d.l. 69/2013 presso la Procura Generale della Corte d'appello di Napoli e dal Gennaio dello stesso anno è iscritto al registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord. Collaboratore dell'area di diritto penale.

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