venerdì, Aprile 19, 2024
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L’impatto del Coronavirus sulla Fashion Industry

L’impatto del Coronavirus sulla Fashion Industry

a cura della Dott.ssa Marlene Raco, collaboratrice della cattedra di diritto processuale penale dell’Università degli Studi di Firenze

1. Le conseguenze della pandemia nel settore della Fashion Industry

Corre l’anno 2020 e con esso la situazione emergenziale determinata dal diffondersi, nei primi mesi, della pandemia Coronavirus COVID-19 di origine cinese poi diffusasi in tutto il mondo. A fronte di tale situazione la legislazione di emergenza che ne è scaturita in Italia a partire dal Decreto Legge «Io resto a casa» n. 6 del 23 febbraio 2020, ha imposto l’adozione di misure stringenti limitative di diritti inviolabili quali quello alla libertà, senza conoscerne in anticipo l’impatto e le tempistiche di ripresa dell’economia nazionale.

Trattasi di un evento senza precedenti che induce a riflettere, senza dubbio, sui principi di causa forza maggiore o impossibilità sopravvenuta non imputabile al soggetto.

Preliminarmente si impone, dunque, ai fini della presente analisi, la definizione di causa forza maggiore. Deve evidenziarsi che l’ordinamento italiano non fornisce una definizione normativa di “forza maggiore”; tuttavia la stessa può essere desunta dagli articoli 1218, 1256 e 1467 c.c. – che disciplinano rispettivamente l’esenzione da responsabilità per inadempimento del debitore per causa a lui non imputabile, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità – nonché dall’ art. 45 c.p.

L’impedimento di forza maggiore, dunque, deve assumere caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità[1]. Nella prassi internazionale, sono definiti causa di forza maggiore gli avvenimenti “straordinari ed imprevedibili” (come ad esempio i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.)[2].

Tra le cause invocabili ai fini della richiamata “impossibilità della prestazione”, rientrano – per quel che interessa in questa sede – gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa c.d. “factum principis”, ossia provvedimenti legislativi o amministrativi che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato[3].

Le restrizioni introdotte nell’ultimo mese dalle autorità italiane, consistenti nell’imposizione di obblighi di quarantena o nell’interruzione e/o sospensione dell’attività produttiva, appaiono in astratto sussumibili nella previsione di cui all’art. 1256 c.c. La situazione attuale nell’ordinamento italiano ha, infatti, determinato  una riduzione dell’offerta di lavoro a causa, in primis, della malattia (o nei casi più gravi alla morte) di moltissimi lavoratori con un conseguente calo della produttività e del Prodotto Interno Lordo; la chiusura – al momento per un tempo indeterminato – delle imprese al fine di limitare il contagio oltre che per le difficoltà di reperire le materie prime, allocate anche in paesi stranieri anch’essi colpiti dalla pandemia; un forte calo della domanda da parte dei consumatori, con totale azzeramento in alcuni settori come quello del moda (non ritenuto tra le attività di prima necessità) [4].

Molti operatori economici, inattivi per espressa previsione di legge, si trovano a fronteggiare da un lato un eccesso di merce invenduta e, dall’altro lato, l’incapacità di estinguere le proprie obbligazioni, anche se temporaneamente. In particolare, si stanno verificando due tipologie di inadempimento: da un lato il contraente non è in grado di eseguire la prestazione perché vietata dalle misure di contenimento; dall’altro lato il contraente non è in grado di eseguire la prestazione perché, pur potendo materialmente far fronte alla produzione, si trova tuttavia in una situazione di stallo non dipendente da lui (si pensi al blocco della filiera e delle consegne). Ciò nonostante il cd. decreto “Cura Italia” che mette a disposizione un fondo di 25 miliardi e attiva flussi economici per 350 miliardi, sembrerebbe aver introdotto una eccezionale causa di esonero di responsabilità del debitore dovuta a causa di forza maggiore. Invero, l’ art. 91 prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Da tal disposizione e, considerata la eccezionale situazione, dovrebbe apparire pacifico, dunque, come la pandemia attuale possa annoverarsi, prima fra tutti, come l’evento straordinario per eccellenza tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Tuttavia, deve altresì considerarsi che, ove la maggior parte dei rapporti contrattuali fosse risolta, ciò si ripercuoterebbe a cascata e con effetto “boomerang” sullo stesso sistema economico e vedrebbe l’interprete (rectius, il giudicante) restio a invalidare un numero troppo elevato di contratti, pur in presenza di oggettive ragioni. La situazione emergenziale dovrebbe cioè ispirare comportamenti aperti alla rinegoziazione[5], proroghe, e concessioni nel rapporto privato ispirati, più che al rispetto delle clausole contrattuali, alla buona fede[6].

Nella situazione di grave emergenza economica, dove diversi sono i settori colpiti dalle misure di contenimento, sicuramente tra quelli costretti a pagarne le conseguenze c’è quello della moda Made in Italy che rappresenta il 4% del PIL. Di fatto le norme imposte dal governo per il contenimento del contagio hanno momentaneamente paralizzato l’industria della moda.

Invero, la Federazione Moda ha già richiesto, attraverso Confcommercio, di includere il settore moda tra quelli maggiormente colpiti dalle disposizioni restrittive elencati nell’art. 61 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Tra le istanze rivolte al Governo italiano quelle relative a sgravi fiscali, proroghe di scadenze e richieste di indennizzi[7].

Il primo sentore era già stato avvertito durante la Fashion Week di Milano del 18-24 febbraio 2020 dove diverse case di moda, tra cui Giorgio Armani, si sono trovate a dover organizzare sfilate a porte chiuse con una riduzione dell’afflusso di buyers asiatici. Tutte le fiere sono state cancellate, o meglio, si è interrotta la filiera e le piccole-medie imprese italiane si sono trovate a fare i conti con disdette di ordini anche dall’estero. A causa del Coronavirus diverse industrie sono state costrette a chiudere o rallentare la produzione in molte fabbriche, tra cui quelle che producono vestiti o parti di vestiti (come i bottoni, per esempio) vedendo definitivamente compromessa la vendita delle collezioni primavera 2020 a causa delle enormi quantità di merce invenduta. Anche le imprese cinesi, prime ad essere colpite dalla pandemia e tra maggiori fornitori di prodotti e materie prime per le grandi case di moda, hanno bloccato la produzione non solo di vestiti, ma anche di singoli elementi come bottoni o cerniere.

Dopo i ricavi per oltre 90 miliardi di euro del 2019, all’inizio del mese di febbraio la Camera della moda aveva già individuato una percentuale di perdite pari all’1,8%, aumentata vertiginosamente nel mese di marzo[8].

Allo stesso tempo, la maggior parte di eventi del settore previsti per la primavera sono stati cancellati o rimandati. Se nel paese italiano le sfilate si sono svolte a porte chiuse o sono state cancellate, all’estero si è ben pensato all’alternativa in diretta streaming: in Asia, dove l’utilizzo del web è diversa rispetto all’occidente, sono state cancellate le sfilate fisiche in Giappone e Cina, rese tuttavia disponibili in streaming, anche su siti noti come Alibaba.

Di fronte al calo di produzione e vendita le fashion industries di Lvmh, Bulgari Armani e l’influencer Chiara Ferragni hanno risposto da un lato, attraverso le donazioni ad associazioni crowfunding; dall’altro lato, come nel caso dell’azienda l’Oreal, attraverso l’incremento dei canali di vendita online incluso Alibaba, di gran lunga superiore rispetto al 2019. E’ evidente però come lo “smartworking” imposto dalle misure di contenimento del decreto «Io resto a casa»  non è idoneo garantire l’adempimento delle obbligazioni e l’esecuzione dei contratti in tutti i settori, primo fra tutti quello della moda dove la filiera si compone anche del settore meccanico, tessile e di una buona manodopera intuitus personae. Di fronte, dunque, alla situazione di forza maggiore ed al fine di evitare ripercussioni non solo economiche ma anche in termini di danno all’immagine e reputazionale, il Tessile Made in Italy ha risposto alle direttive di Confindustria Moda e Cna Federmoda, con le candidature delle piccole e medie imprese del Made in Italy in quei settori. Ed invero, di fronte al calo della domanda di accessori e abbigliamento, ritenuti secondari e di non primaria importanza, il settore meccanotessile ha letteralmente riconvertito il settore del fashion in una delle “attività produttive essenziali” consentite dal Decreto emanato in data 22 marzo 2020. Si tratta della produzione di mascherine DPI e DM carenti per la popolazione comune e il cui utilizzo, da qualche giorno, è stato imposto come obbligatorio dai Governatori di Toscana e Lombardia.

Tra i gruppi della moda al digitale, sono sempre di più le imprese impegnate a produrre dispositivi per la protezione individuale e prevenire il contagio da coronavirus.  Da Armani, dal gruppo fashion Miroglio (l’azienda che produce brand come Motivi e Oltre), Gucci, Prada – su richiesta della Regione Toscana per il personale sanitario della Regione – Fendi, Scervino, Ferragamo, Celine, Serapian con pelletteria, Richemont e Valentino, Calzedonia, Mango e infine anche brands low cost come H&M hanno convertito la catena di fornitura per produrre mascherine. La conversione è stata possibile sia grazie all’acquisto di macchinari speciali per la creazione di una linea semi-automatica, sia formando le cucitrici al nuovo tipo di produzione.

Emblematico il caso c.d. “mask-bra” di una piccola filiera del marchigiano improntata alla produzione di abbigliamento intimo che ha riconvertito la produzione di reggiseni in mascherine DPI: l’idea è nata lavorando ai macchinari per preformare le coppe dei reggiseni, la cui forma è esattamente la stessa delle mascherine ma di più comodo utilizzo in quanto evitano il contatto con la bocca e rimangono più asciutte[9].

Allo stesso modo, anche le aziende di cosmetici si sono inchinate davanti al Covid19 convertendo risorse come acqua distillata, glicerina, alcool in gel igienizzante, un prodotto immediatamente non reperibile nelle farmacie e spesso aumentato a un prezzo palesemente in violazione dei principi dell’antitrust. Tra tutte, LVMH Christian Dior, Guerlain e Givenchy in forniture di gel igienizzante idroalcolico destinato a medici e strutture pubbliche francesi in prima linea nell’emergenza sanitaria.

2. Corona virus e influencers

Da ultimo, connesso a quanto sopra detto, è opportuno segnalare, tra gli altri effetti del “lockdown” causato dal CoronaVirus, il calo degli investimenti pubblicitari e il cambiamento del consumo dei social media, prima fra tutti l’applicazione di Instagram. Se da un lato i contenuti sponsorizzati dai brand di moda hanno registrato una diminuzione delle entrate pubblicitarie dovuto anche alla scelta degli Influencers di non accettare campagne per rispettare il momento di emergenza dedicandosi piuttosto a temi come la sana alimentazione e l’attività sportiva in casa. Dall’altro lato proprio questi ultimi, attraverso contenuti legati al Decreto «Io resto a casa» hanno altresì incrementato l’engagment concentrandosi su Instagram stories, contenuti live e dirette.  Emblematico il ruolo dell’influencer marketing nel paese della Finlandia che, al momento, è l’unico paese al mondo a considerare i social media operatori essenziali al pari di medici, autisti di autobus e operatori nella filiera alimentare, in quanto forniscono un servizio essenziale, ossia l’informazione. I brands cambiano strategia attraverso messaggi emozionali e di sostegno come le donazioni crowfunding spinte tramite i social e che coinvolge l’e-commerce, con l’intento di creare una connessione più vera e sincera con i consumatori in questo momento di crisi.

Per concludere, è evidente che la situazione emergenziale determinata dal Coronavirus COVID19 possa essere sussunta perfettamente nella fattispecie di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta e pertanto idonea a giustificare l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali nei settori dell’economia e, in primis, della moda oppure la rinegoziazione e il ripensamento della produzione attraverso la conversione delle industrie nella realizzazione di un prodotto diverso che si adegui alla domanda sul mercato. Naturalmente deve considerarsi che le conseguenze dell’inadempimento dovranno essere accertate caso per caso e che l’attore dovrà provare le proprie pretese.

[1] Secondo sent. n. 965 della Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1997, può essere considerato causa forza maggiore solo quell’evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. Si veda, altresì,  Cass. n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007 sui requisiti di imprevedibilità e straordinarietà.

[2] Sul punto si veda l’art. 79, co. 1 della Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili che individua le caratteristiche principali perchè la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione.

[3] Ex multis, Cass. Civ. n. 119 del 11.01.1982.

[4] Per l’individuazione delle attività di primaria necessità si veda il Decreto “Cura Italia” n. 18 del 22 marzo 2020.

[5] Ex multis Cassazione S.U. 24675 del 2017 secondo cui in determinate circostanze la rinegoziazione non è una semplice possibilità, bensì un obbligo per le parti, alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 Cost.

[6] Massimo Rubino De Ritis, “Gli effetti della pandemia sull’economia digitale”, da giustiziacivile.com disponibile sul sito .

[7] Federazione moda Italia-Confcommercio: le principali richieste per far fronte alla crisi Covid19, consultabile al sito

[8] Alb. Ma., “Coronavirus tutti i danni made in italy nel settore della Fashion Industry”, “Il Sole24Ore”, articolo pubblicato il 26 febbraio 2020, disponibile al sito https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-tutti-danni-made-italy-settore-settore-ACL6NBMB.

[9] A tal proposito si legga l’articolo “Dalle coppe dei reggiseni ecco le mascherine”, pubblicato sulla rivista è Tv Marche, il giorno 28 Marzo 2020, disponibile sul sito

Per maggiori approfondimenti si rimanda a:

I rischi di una confusione semantica ai tempi dell’emergenza Coronavirus tra Decreti legge, ordinanze, DPCM e Circolari

L’applicazione dell’art. 650 c.p. e l’esodo legato al COVID-2019

Coronavirus: misure di sostegno ai comuni e buoni spesa

Fonte immagine: Pixabay.com

Marlene Raco

Marlene Raco Si laurea alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi in Diritto processuale penale. Cultrice della materia e abilitata all’esercizio della professione forense completa la sua formazione con il corso di perfezionamento in "Fashion Law. Diritto e cultura nella filiera della moda"  tenuto presso l'Università degli Studi di Firenze. Ha svolto con esito positivo il tirocinio giudiziario di cui all'art. 73 del D.L. 69/2013 e attualmente lavora come funzionario ad elevata qualificazione (ex cat. D) in materia di contratti e appalti pubblici.

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