venerdì, Marzo 29, 2024
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L’impresa familiare: focus sulla natura giuridica e sui diritti spettanti ai collaboratori familiari

1. La nozione di impresa familiare

L’istituto dell’impresa familiare, introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975), trova la propria fonte in una situazione di fatto rappresentata dallo svolgimento di un’attività avente natura economica alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, laddove non sia configurabile un diverso rapporto.

In particolare, il primo comma dell’art. 230-bis del codice civile statuisce che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto (2094, 2222, 2251 ss., 2291 ss., 2549) il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

 È bene sottolineare come ai fini della configurabilità di un’impresa familiare se, da un lato, l’eventuale presenza di un atto costitutivo in assenza di un effettivo e continuativo svolgimento di attività di lavoro non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’istituto in esame, allo stesso modo non sarà sufficiente lo svolgimento di un’attività economica qualsiasi da parte dei soggetti sopra indicati, in quanto detta attività dovrà rivestire carattere imprenditoriale. Pertanto l’istituto de quo non potrà essere riferito alle libere professioni, essendo esse carenti proprio del carattere della imprenditorialità[1].

Inoltre la ratio dell’istituto in parola è duplice: da un lato il legislatore ha introdotto uno strumento volto ad eliminare il lavoro che veniva gratuitamente svolto all’interno delle comunità familiari; dall’altro lato ai familiari collaboratori è stato riconosciuto il diritto di compartecipare con l’imprenditore alle decisioni concernenti le questioni più rilevanti.

Giova infine sottolineare che l’articolo 230-bis cod. civ. rappresenta una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali in ambito familiare. Infatti come si evince dall’incipit di detta disposizione (“salvo sia configurabile un diverso rapporto”), l’impresa familiare è certamente un istituto autonomo, di carattere speciale, avente natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile[2].

2. Natura giuridica

Secondo una risalente tesisostenuta dal Consiglio di Stato, l’istituto in esame avrebbe natura di impresa collettiva[3], con la conseguenza che il potere di amministrazione spetterebbe a tutti i collaboratori i quali, conseguentemente, sarebbero altresì soggetti a fallimento.

La dottrina prevalente[4]afferma, al contrario, la natura di impresa individuale in quanto la qualità di imprenditore spetta soltanto al familiare che la esercita nei rapporti esterni; i collaboratori di quest’ultimo si limitano, invece, a prestare la propria attività lavorativa partecipando alla gestione nei rapporti interni.

L’adesione a tale ultima tesi, avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, non è prima di conseguenze. Infatti seguendo tale ultimo orientamento è possibile affermare che:

  • la gestione ordinaria è di competenza esclusiva del titolare dell’impresa;
  • la posizione degli altri familiari, che prestano il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tant’è che, sul piano processuale, resta esclusa la configurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio necessario[1];
  • soltanto il titolare dell’impresa, e non anche i familiari collaboratori, sarà responsabile per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa,nonché soggetto a fallimento.

3. I diritti spettanti ai familiari collaboratori

  1. a) Diritto al mantenimento, agli utili e agli incrementi

I familiari che prestano in modo continuativo l’attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare sono titolari di alcuni diritti nei confronti dell’imprenditore: anzitutto ad essi spetta il diritto al mantenimento, che si protrae durante lo svolgimento del rapporto; in secondo luogo essi hanno diritto alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Secondo la dottrina prevalente[2]il diritto al mantenimento spettante ai familiari collaboratori si sostanzia in una controprestazione che si aggiunge alla partecipazione agli utili, pur differenziandosi da quest’ultima per il fatto che esso non viene rapportato alla quantità e qualità del lavoro prestato, bensì alla condizione patrimoniale della famiglia, come precisato dallo stesso comma I dell’art. 230-bis c.c.

Con riferimento al diritto agli utili ed agli incrementi si precisa che :

  • per “utile” si intende l’eccedenza realizzata rispetto al patrimonio aziendale esistente al tempo in cui ebbe inizio la collaborazione del familiare;
  • l’ “incremento”è da intendersi come ogni aumento del valore dell’azienda non determinato dai beni acquistati con l’impiego di utili[3].

Mentre il diritto agli utili matura alla chiusura di ogni esercizio economico, gli incrementi matureranno soltanto alla cessazione dell’impresa oppure alla cessazione del singolo rapporto di lavoro.

 Aderendo alla teoria prevalente secondo cui l’istituto de quo si sostanzia in un’impresa individuale e non collettiva, è possibile qualificare il diritto dei partecipanti agli utili e agli incrementi come un diritto di credito, ossia quale mera pretesa creditoria  dei singoli collaboratori nei confronti del titolare dell’impresa, non potendo esso tradursi in un diritto reale.

Giova sottolineare come il reddito percepito dal titolare dell’impresa familiare, che è pari al reddito conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d’impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore. Di conseguenza, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, dovendo escludersi che esso possa essere attribuito “pro quota” agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa[4].

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma della disposizione in esame è intrasferibile stante il divieto posto dal quarto comma dell’art. 230-bis c.c., il quale, tuttavia, fa salvo il caso in cui detto trasferimento avvenga a favore di un soggetto rientrante nella categoria dei “familiari” (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) e che vi sia il consenso di tutti i partecipanti.

Mentre la cessione effettuata in favore di un soggetto non familiare sarà radicalmente nulla in quanto contra legem anche nel caso in cui vi sia il consenso di tutti i partecipanti, il trasferimento effettuato a favore di un familiare senza il consenso unanime dei partecipanti sarà inefficace nei confronti degli stessi[5].

b)Partecipazione alla gestione

Lo stesso art. 230-bis cod. civ. dispone che le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.

Dalla lettura di detta disposizione è evidente che i poteri di gestione ordinaria spettano esclusivamente al titolare dell’impresa, il quale ha piena autonomia in merito, non prevedendo la legge l’adozione delle relative decisioni a maggioranza, né alcun obbligo di consultazione dei familiari collaboratori.

c)Diritto di prelazione

Il quinto comma dell’art. 230-bis c.c. prevede un diritto di prelazione in favore dei familiari collaboratori in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.

Come osservato da una parte della dottrina e della giurisprudenza[6], la ratio di tale previsione è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di predisporre una più intensa protezione al lavoro familiare, privilegiando nell’acquisto dell’azienda coloro che hanno dato un contributo attivo all’impresa nell’ambito della comunità familiare.

Pertanto il diritto di prelazione, che avrà ad oggetto l’intera azienda e non i singoli beni aziendali o il diritto alla partecipazione di cui sopra, ricorrerà in due ipotesi:

1)in caso di divisione ereditaria, la quale si verifica quando l’azienda, a seguito della morte dell’imprenditore, cade in comunione ereditaria tra familiari partecipanti da una partee familiari non partecipantidall’altra.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che, a differenza dell’impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (artt. 2251 ss. c.c.), l’impresa familiare appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno solo diritto ad una quota degli utili; pertanto “in caso di morte del titolare, non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di società di persone”. Al momento della cessazione dell’impresa familiare i beni di cui essa è composta passano interamente nell’asse ereditario del de cuius; rispetto a tali beni i componenti dell’impresa familiare potranno vantare soltanto un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi, oltre cheun diritto di prelazione sull’azienda[7].

2)  in caso di trasferimento dell’azienda, intendendosi per “trasferimento” soltanto quello inter vivos ed a titolo oneroso.

La stessa disposizione statuisce che, nei limiti della compatibilità, trova applicazione l’art. 732 c.c., il quale disciplina la prelazione tra coeredi.

Ebbene, in dottrina si è affermato che, mentre nell’ipotesi di trasferimento la compatibilità dell’art. 732 c.c. con l’istituto in parola è completa, in caso di divisione ereditaria, se tutti i partecipanti all’impresa familiare sono anche coeredi, detta disposizione non troverebbe applicazione[8]. Infatti in tale ultima ipotesi non vi sarà alcun onere di notifica poiché i titolari della prelazione partecipano all’atto; non sussisterà alcun termine di prescrizione poiché il diritto può essere esercitato fino al momento della divisione; non sarà esercitabile il retratto considerato che, una volta compiuta la divisione, i condividenti non aderenti non avranno più alcun motivo per reclamare.

4. I rapporti con la società

L’impresa familiare si caratterizza, come sopra precisato, per il fatto di trovare la propria fonte in una situazione di fatto, mentre la società, com’è noto, nasce dalla stipula di un contratto[9].

Peraltro, mentre i collaboratori partecipanti all’impresa familiare partecipano agli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, i soci partecipano agli utili in proporzione ai conferimenti effettuati[10].

Infine, mentre nell’impresa familiare emerge la figura dell’imprenditore, specie nei rapporti esterni (essendo quest’ultimo titolare esclusivo del diritto di agire nei confronti dei terzi), nella società i soci sono tutti quanti titolari dei medesimi poteri, almeno sotto il profilo qualitativo[11], considerando che dal punto di vista quantitativo i poteri ad essi spettanti sono graduati in base alla percentuale di partecipazione di ciascuno al capitale sociale.

[1]Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 874,18 gennaio 2005; Cass. Civ. Sez. V, sentenza n. 2472, 31 gennaio 2017; Cass. Civ. Sez. V, sentenza n. 34222, 20 dicembre 2019.

[2]Patti, Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia, in Dir. fam., 1977, pag. 1355.

[3]Iodice- Mazzeo, Il regime patrimoniale della famiglia,Giuffrè Editore, Milano, 2015, pag. 329.

[4]Per la dottrina, Ghezzi, Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro, inRivista trimestrale di diritto processuale civile,1976; per la giurisprudenza si veda Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 27966, 31 ottobre 2018.

[5]L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia,Cedam, 2010, pagg. 505 e 506.

[6]Ghidini, Impresa familiare, Padova, 1977, pagg. 60 e segg.; Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 27475/2008; Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n.1014/2017.

[7]Cass. Civ.Sez. Lavoro, sentenza n. 7223, 15 aprile 2004.

[8]Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia,Cedam, 2010, pag. 506 e segg.

[9]Art. 2247 c.c.

[10]Art. 2263 c.c.

[11]Ghidini, Impresa familiare, Padova, 1977, pagg. 94 e segg.

Avv. Stefania De Marco

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma, "Tor Vergata", oggi Avvocato iscritto all'Ordine presso il Tribunale di Grosseto. Frequento una prestigiosa Scuola Notarile ed un Master in Avvocato d'affari organizzato dal Sole 24 ORE Business School. Sono appassionata del diritto civile a 360 gradi, mi occupo principalmente di contrattualistica, consulenza legale d'impresa, privacy e di normativa sulle manifestazioni a premio. Amo i viaggi e le letture inerenti allo sviluppo personale. Credo nella formazione continua e nella voglia di migliorarsi costantemente. Email: stefaniademarco.iuris@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/stefaniademarco90

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