L’inadempimento delle obbligazioni ex lege: il ruolo centrale della Fides Bona
Si definiscono, in via di prima approssimazione, obbligazioni ex lege quelle obbligazioni in cui chi esegue la prestazione sa di essere vincolato a farlo ed esposto a sanzioni legali in caso di inadempimento. Ciò vale, sin da subito, a distinguere le obbligazioni in esame da quelle di cu all’art 2034 c.c., le c.d. obbligazioni naturali, laddove assume carattere centrale la spontaneità della prestazione in esecuzione di doveri morali o sociali e per ciò solo – fatta eccezione per il caso in cui la prestazione sia eseguita da un incapace – la legge vi ricollega l’inammissibilità della ripetizione, la c.d. soluti retentio di quanto spontaneamente prestato.
Ciò posto, l’inadempimento delle obbligazioni ex lege viene ricondotto nell’alveo della responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., e ciò evidentemente, si ricollega al dettato dell’art. 1372 c.c., laddove si stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti” ed obbliga le stesse non solo a quanto previsto nel medesimo, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, gli usi e l’equità ex art. 1374 c.c. Di talché, il contenuto del contratto deve essere individuato, al fine di valutarne l’eventuale inadempimento, avendo riguardo non solo a quanto convenzionalmente pattuito dalle parti, ma anche a tutte quelle fonti ulteriori cui lo stesso c.c. rinvia e, in particolare, la legge, l’equità e gli usi unitamente alla buona fede, posto il dettato dell’art. 1375 c.c. che sancisce il dovere, per le parti, di eseguire il contratto secondo buona fede. In questo quadro giova, così, rammentare che se l’obbligo di diligenza è previsto unilateralmente per il debitore, all’art. 1176 c.c., nelle forme della diligenza ordinaria e di quella qualificata, a seconda delle qualità e degli obblighi assunti dallo stesso nel contratto; viceversa, l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, con ciò intendendosi quella oggettiva, quale regola di comportamento, è prevista dal legislatore per tutte le parti del contratto, dovendo assistere, peraltro, le loro determinazioni sin dalla fase di gemmazione dello stesso. A riguardo, infatti, si è passati da una concezione meramente valutativa della buona fede, quale parametro per la verifica ex post dei comportamenti assunti dalle parti, ad una concezione precettiva della stessa che s’impone alle parti durante tutto l’iter contrattuale. Tale approdo esegetico pare, peraltro, coerente non solo con il principio solidaristico di cui all’art 2 Cost., ma si pone, altresì, come la fisiologica conseguenza dell’analisi delle numerose norme del cc. Che direttamente ineriscono alla buona fede oggettiva. Non sfugge, a riguardo, che è proprio grazie alla valorizzazione del principio di buona fede, quale principio trasversale del sistema, unitamente ad una lettura dinamica dell’art. 1173 c.c., laddove tra le fonti delle obbligazioni si annoverano, otre il contratto e il fatto illecito, anche “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle”, che deve ritenersi ormai superato quell’orientamento risalente che riconduceva all’alveo delle obbligazione ex lege le limitate ipotesi codicistiche dell’ingiustificato arricchimento, dell’indebito oggettivo e della promessa al pubblico. Il principio di buona fede s’impone alle parti e all’interprete e diventa esso stesso fonte di obbligazioni che ancorché non specificatamente positivizzate, implicitamente si ricollegano, per l’appunto, ad un principio di portata generale e penetrante. A corroborare tale impostazione, in primis, è la collocazione sistematica delle norme che specificatamente ineriscono a tale regola di comportamento, collocate in luoghi nevralgici del codice che attengono e alla fase genetica del contratto e alla fase della sua interpretazione ed esecuzione. In particolare, la buona fede, spicca agli artt. 1337 e 1338 c.c. in relazione alla c.d. responsabilità precontrattuale, per cui “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede”. Si badi, inoltre, che proprio al fine di rafforzare il rilievo centrale assunto dalla c.d. fides bona e in un’ottica di valorizzazione del principio dell’affidamento, il legislatore all’art. 1338 c.c. sancisce che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. In quest’ambito s’inserisce una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, in materia di appalto, ha ritenuto contraria a buona fede nelle trattative la condotta del committente che aveva omesso di informare l’appaltatore su circostanze che avrebbero reso notevolmente più onerosa la sua prestazione[1].
A ciò si aggiunga che la buona fede diviene, per il tramite dell’art 1366 c.c., anche criterio di interpretazione del contratto e per il tramite del succitato art. 1375 c.c. obbligatorio modus di esecuzione del contratto. Difatti, è proprio in quest’ottica che si spiega l’istituto della mora del creditore di cui all’art. 1206 c.c., laddove fa da sfondo proprio la centralità dei singoli contributi apprestabili dalle parti nell’esecuzione del contratto unitamente al principio di leale collaborazione di queste ultime nell’esecuzione del medesimo. Difatti, basta qui accennare che il legislatore dopo aver definito le condizioni ed i presupposti della mora creditoris all’art. 1206 c.c., vi ricollega gli effetti di cui all’art. 1207 c.c., realizzandosi in tal modo una interversione nella causa di estinzione del contratto di cui all’art. 1256 c.c. e, in particolare, l’art. 1207 c.c. stabilisce che “quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore” e, in più, a seguito della mora non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore e il creditore è, altresì, tenuto – in un’ottica eminentemente sanzionatoria dei comportamenti doverosi non tenuti – a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Ciò posto, giova ulteriormente sottolineare che, proprio grazie alla valorizzazione del principio di leale collaborazione che si invera nella c.d. fides bona e grazie alla centralità assunta in quest’ambito dal principio di tutela dell’affidamento incolpevole, la Cassazione a Sezioni Unite nel 1999[2], facendo tesoro delle determinazioni cui era addivenuta autorevole dottrina[3], ha ricondotto nell’alveo dell’art. 1218 c.c. la responsabilità da contatto sociale qualificato. Invero, la pronuncia de qua, s’inserisce nell’ambito di quell’annosa querelle che interessò la natura giuridica della responsabilità del medico inserito nella struttura sanitaria[4].
In particolare, la Cassazione nella sua composizione più autorevole ha sottolineato che nel caso esaminato, nonostante si prescinda dalla stipula di un contratto, tra il medico ed il paziente s’instaura una relazione particolarmente atteggiata, laddove assume rilievo dirimente la qualifica professionale del medico e da cui fisiologicamente deriva il totale affidamento del paziente e, dunque, la responsabilità dell’esercente la professione medica (inserito nella struttura sanitaria) non può che qualificarsi di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. e, difatti, nella responsabilità da contatto sociale qualificato vengono in rilievo non dei meri obblighi di prestazione, con ciò intendendosi quelli derivanti da un contratto quale fonte del rapporto obbligatorio, quanto, piuttosto, dei veri e propri obblighi di protezione riconducibili al dettato dell’art. 1173 c.c., laddove, come già detto, tra le fonti delle obbligazioni si fa riferimento anche “a ogni altro atto o fatto idoneo a produrle”. Si badi, inoltre, che i giudici di Piazza Cavour nel 2007[5] hanno, altresì, qualificato come di natura contrattuale la responsabilità della banca che paga un assegno di traenza non trasferibile ad una persona diversa rispetto al reale ed effettivo beneficiario indicato nel titolo. La Corte a riguardo sottolinea come sulla banca incomba un obbligo professionale di protezione, consistente nell’introduzione del titolo nell’ambito del circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presiedono la circolazione e l’incasso[6]. Dunque, ad oggi, è possibile pacificamente affermare, che la fides bona, assolve ad una funzione di chiusura del sistema evitando, così, il rischio di ritenere lecita ogni condotta non espressamente vietata e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma pare rendere esplicitamente obbligatorio e rappresenta, per ciò solo, il limite funzionale all’esercizio di qualsiasi diritto.
[1] Cass., 1984 n. 4029 ; così anche Cass., 2016 n. 14188, in relazione alla natura contrattuale della responsabilità precontrattuale della P.A.
[2] Cass., Sez. Un., 1999 n. 589.
[3] CASTRONOVO, Obblighi di protezione, in Enciclopedia Giur.
[4] Attualmente vigente in materia di responsabilità medica è la l. 8 marzo 2017, n. 24.
[5] Cass., Sez. Un., 2007 n. 14712.
[6] Così anche Cass., 2016 n. 10640, in tema di responsabilità degli intermediari finanziari.
Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l’istituto “P. Giannone” si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l’opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all’incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema “La responsabilità civile dei magistrati”. Nell’estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time “Corso Robert Shuman” sulla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre.
Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi.
È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse.
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