venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

L’incostituzionalità del decreto “Salva ILVA”

Il 28 Marzo 2018 la decisione della Corte Costituzionale n° 58 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n° 92 del “Decreto ILVA” (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), con il quale veniva concessa la prosecuzione dell’attività di impresa degli stabilimenti in virtù degli interessi strategici nazionali[1].

La questione veniva sollevata a seguito di un infortunio mortale subito da un lavoratore dell’Ilva esposto ad attività pericolose nell’area di un altoforno nell’acciaieria tarantina.

Non si trattava del primo incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento tarantino, negli ultimi vent’anni tanti sono stati i lavoratori ammalatisi di tumore che, in poco tempo, hanno trovato la morte.

A rischio non vi sono – è bene in questo caso parlare al presente– solo i lavoratori dello stabilimento ma l’intera popolazione tarantina. Per questo motivo con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1474 del 17/07/2012 è stato indetto un piano di prevenzione e protezione ambientale che ha  individuato i cd. “Wind days”.

In queste giornate vi sono particolari condizioni meteorologiche (venti intensi con direzione di provenienza compresa tra i settori Ovest e Nord, assenza di precipitazioni) che determinano un impatto negativo sulla qualità dell’aria nel quartiere Tamburi di Taranto, con particolare riferimento al PM10 ed al benzo(a)pirene.

Durante i “Wind days”, infatti, la popolazione del quartiere Tamburi si barrica in casa, senza aprire le finestre, pur di non respirare quel “veleno”.

Il Governo è intervenuto d’urgenza con degli atti mirati a neutralizzare gli effetti negativi derivanti dai provvedimenti di natura cautelare reale assunti nei confronti dello stabilimento. Numerosi furono gli impianti sottoposti a sequestro, ma ciò non bastò a fermare gli effetti negativi d’impatto ambientale a causa degli interventi che si sono  susseguiti da parte dei Ministri dell’Ambiente che si sono succeduti.

Il caso, divenuto mediatico, dell’Ilva, cominciò nel 2010, nel pieno dell’emergenza benzo(a)pirene. L’allora Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo aveva autorizzato l’innalzamento dei limiti di emissione per questo inquinante cancerogeno nelle città con un numero di abitanti superiore ai 150mila, decisione che portò all’inchiesta “ambiente svenduto” dalla quale si evinse il forte legame tra i Riva, proprietari dell’acciaieria, e i controllori del Ministero dell’Ambiente.

Nel 2012 il pool di inquirenti guidati da Franco Sebastio ottenne il sequestro senza facoltà d’uso per gli impianti ritenuti causa di emissioni, che secondo i periti generavano “malattia e morte”.

Il legale rappresentante dell’Ilva, sempre nel 2012, propose appello dinanzi al Tribunale del Riesame e veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo dei prodotti finiti e semilavorati dell’attività dello stabilimento dell’ILVA derivante dai processi produttivi dell’aerea sottoposta alla misura cautelare.

A seguito della pronuncia del Riesame, Corrado Clini, Ministro dell’Ambiente del Governo tecnico di Mario Monti, fermò con decreto l’azione dei magistrati, varando un provvedimento attraverso il quale l’Ilva poteva continuare la propria attività per ulteriori 36 mesi, purchè si adeguasse ai nuovi standard dell’Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA). Gli impianti erano solo formalmente sequestrati, in quanto l’Ilva ottenne una facoltà d’uso per legge; nel rispetto delle normative internazionali Monti elesse un garante che in poco tempo venne rimosso.

L’insieme di questi interventi del Governo, accompagnarono la storia dell’acciaieria tarantina fino al 2015.

Il 4 luglio, infatti, venne approvato il Decreto “Salva Ilva”, all’interno del quale venivano disciplinate materie come il deposito temporaneo dei rifiuti e il sequestro preventivo di stabilimenti cd. “di interesse strategico nazionale”. Tale decreto, da quel giorno, venne fortemente contrastato dai maggiori vertici politici le cui idee costituiscono la base del ricorso presentato dinanzi alla Consulta.

Il nodo cruciale del decreto è rappresentato nell’art. 3 il quale recita:

«1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente».

La norma prevedeva, dunque, l’adozione di provvedimenti cautelari reali aventi ad oggetto gli impianti produttivi che non contrastassero l’attività di impresa, rispettando le condizioni dettate dalla seconda e terza parte dell’articolo.

Inoltre, nel provvedimento impugnato dal GIP vi era una “interpretazione costituzionalmente orientata” dell’art.3 del decreto in questione, attraverso il quale il Tribunale doveva procedere alla revoca del sequestro in forza dello ius superveniens, per l’incompatibilità tra il permanere del vincolo cautelare e la libera commercializzazione dei beni[2]. Da questa interpretazione si evince, però, la discrasia sussistente tra l’art.3 del decreto legge e i principi costituzionali consacrati nell’architrave del sistema legislativo italiano:

  • in primis il decreto contrasta il principio di uguaglianza, per l’irragionevole disparità di trattamento tra i destinatari della legge penale;
  • in secundis vi è la violazione delle prerogative della giurisdizione penale, causata dalla pretesa del decreto legge di voler incidere su procedimenti penali in corso, andando a caducare gli effetti di un provvedimento giurisdizionale senza modificare il quadro normativo sulla cui base il provvedimento era stato emesso[3];
  • vìola il principio di obbligatorietà dell’azione penale;
  • sarebbe violato, inoltre, l’ art. 2 Cost. in quanto la norma impugnata consentirebbe l’esercizio dell’attività d’impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l’incolumità umana. Tale violazione comprometterebbe i diritti fondamentali della persona definiti «inviolabili» dalla stessa Carta costituzionale[4];
  • vìola gli articoli 4, 32 e 35 Cost. poiché il diritto al lavoro presuppone condizioni di sicurezza nell’esecuzione della prestazione. La normativa censurata non assicurerebbe tali condizioni all’interno dello stabilimento anzi metterebbe in pericolo l’incolumità individuale del cittadino- lavoratore[5].

Sulla base di queste motivazioni, la Consulta ha sì dichiarato incostituzionale il “Decreto Ilva”. Al contempo l’altoforno continua imperterrito a lavorare, causando, ancora, la morte dei dipendenti, tra cui ricordiamo il giovane Angelo Fuggiano morto lo scorso 17 Maggio.

[1]https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/23/ilva-incostituzionale-decreto-2015-del-governo-renzi-consulta-trascuro-tutela-vita-privilegiando-lattivita-produttiva/4246284/

[2]http://www.greenews.info/politiche/salva-ilva-secondo-la-corte-il-decreto-del-2015-e-incostituzionale-20180326/

[3]C. Cost, 23 Marzo 2018, n.58.

[4] C. Cost, 23 Marzo 2018, n.58.

[5] C. Cost, 23 Marzo 2018, n.58.

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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