giovedì, Marzo 28, 2024
Tax Driver

Ingiunzione tributaria : un “particolare” tipo di provvedimento amministrativo

L’ ingiunzione tributaria è un provvedimento amministrativo con il quale si ordina al contribuente il pagamento del quantum debeatur all’ente creditore, nel termine ultimo di 30 giorni dalla notifica.

L’ingiunzione risulta essere il mezzo attraverso il quale l’esazione fiscale  può avvenire anche da parte degli enti locali , non solo per riscuotere tributi ma anche per permettere il recupero delle sanzioni amministrative (Regio Decreto n. 639 del 1910 e nel Decreto Legislativo n. 446 del 1997). L’ingiunzione fiscale può essere emessa direttamente dagli organi dell’Ente Locale, oppure da soggetti terzi, a ciò delegati  direttamente dall’Ente stesso. Ciò premesso, ad esempio,  presso il Ministero delle Finanze è tenuto un albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare tali  attività di liquidazione e di accertamento dei tributi oltre che quelle  di riscossione dei tributi e di  varie altre entrate delle province e dei comuni. L’attività di riscossione può essere anche affidata ad una società con capitale interamente pubblico, alle seguenti condizioni:

  • L’Ente possa controllare la società come farebbe con i propri uffici;
  • La società operi solo nell’ambito territoriale  conferito all’Ente;
  • La società realizzi la parte più importante delle proprie attività con quell’Ente.

E’ necessario sottolineare  però, che l’affidamento del servizio di riscossione a  soggetti terzi e diversi dagli organi sopra menzionati , non può assolutamente comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

In altre parole, quindi , non possono essere scaricate sul destinatario di tale provvedimento di ingiunzione le somme necessarie per il mantenimento ed il pagamento di soggetti terzi.

Dal punto di vista procedurale , prima dell’ingiunzione di pagamento, deve essere inviato al debitore un avviso di accertamento, se si tratta di somme di natura tributaria , mentre ovviamente deve essere stato redatto un verbale nel caso si tratti di sanzione amministrativa (come ad esempio una multa).

Solo quando l’avviso di accertamento o il verbale sono diventati definitivi, si può procedere con l’ingiunzione.  Un tale provvedimento deve contenere la somma del corrispettivo dovuto, il termine di pagamento e le conseguenze nel caso di inadempimento nonché la motivazione della richiesta di tale somma.[1] Se il debitore non versa quanto richiesto entro il termine indicato nell’ingiunzione né propone opposizione contro di essa, l’Ente può procedere con l’esecuzione forzata, può, cioè, pignorare i beni del debitore, venderli e soddisfare il proprio credito con il ricavato della vendita.[2]

E’ bene precisare che l’ingiunzione fiscale ingloba in sé tanto la funzione del titolo esecutivo, quanto quella del precetto. (come stabilito nella sentenza della Cass. 6448/03). A tal fine affinché l’ingiunzione possa dispiegare i suoi effetti, va notificata al contribuente entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto presupposto è divenuto definitivo[3]. A tal proposito l’art. 1, co. 158, L. 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria ) dispone che, “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extra-tributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”. La normativa da tenere in conto per l’ esecuzione di tale procedimento sono contenute nelle L. n 80/1982 e nelle norme relative alle singole leggi di imposta. La modalità semplificata, di cui all’art. 14, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità è ammessa per la notificazione degli avvisi d’accertamento in tema di tributi locali (art. 1, co. 161, L. n. 296/2006).

 

Riferimenti normativi

[1] si applica lo Statuto del Contribuente, cioè la L. 212/2000 ed in particolare l’art. 7, a norma del quale deve essere indicato il responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale si possono richiedere informazioni.

[2] Le norme che regolano l’esecuzione forzata sono contenute nel codice di procedura civile. In particolare, all’ingiunzione fiscale si applicano tali norme, con le eccezioni dettate dal R.D. 639/1910

[3] art. 1, co. 163, L. 27.12.2006, n. 296.

Lascia un commento