L’interrogatorio della persona in stato di custodia
Cardine del processo penale è il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del processo (art. 24 Cost.) e quindi mai negabile all’indagato/imputato. Così, ovviamente, anche quando il giudice decide intorno ad una misura coercitiva o restrittiva durante il corso delle indagini preliminari o durante l’udienza preliminare e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale evenienza il diritto di difesa è assicurato dal c.d. interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.), ovvero l’interrogatorio della persona in stato di custodia condotta dallo stesso giudice che ha deciso sull’applicazione della misura cautelare – salvo che il medesimo giudice non vi abbia già provveduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo ai sensi dell’art. 391 co. 3 c.p.p. Se il provvedimento cautelare è stato emesso prima dell’esercizio dell’azione penale, spetterà al giudice per le indagini preliminare svolgere tale interrogatorio, atteso che al PM durante le indagini preliminari spettano compiti di natura prettamente investigativa. Successivamente all’esercizio dell’azione penale, la competenza appartiene al giudice dell’udienza preliminare, mentre se la misura è stata disposta dalla corte d’assise o dal tribunale, essa spetta al presidente del collegio o ad uno dei componenti da lui delegato. Se l’interrogatorio deve essere assunto nella circoscrizione di un altro tribunale, il giudice o il presidente (nel caso di organo collegiale), qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
L’interrogatorio di garanzia deve essere eseguito dal giudice “immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita”, nel caso di custodia cautelare in carcere; non oltre dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione, in caso di qualsiasi altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, diversa dalla custodia in carcere. In base al comma 1-ter, se il PM fa espressa istanza di interrogatorio nella richiesta di custodia cautelare, il giudice vi deve procedere nel termine di quarantotto ore dall’inizio della custodia. Norma, quest’ultima, che va a compensare la rigidità della previsione del sesto comma del medesimo articolo, secondo cui “L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può mai precedere l’interrogatorio del giudice”, spiegata in ragione della diversa natura dell’interrogatorio condotto dal PM e di quello eseguito dal giudice: l’uno di carattere prettamente investigativo, l’altro rispondente ad una esigenza di garanzia. Errato sarebbe dedurre dalla previsione del co. 1-ter che nel caso in cui il giudice non riuscisse ad effettuare l’interrogatorio di garanzia entro quarantotto ore dall’inizio della custodia cautelare la suddetta misura decadrebbe, in quanto la caducazione della custodia è conseguenza dell’inosservanza dei soli termini ordinari previsti dall’art. 294 c.p.p.
A tal punto della descrizione dell’istituto, opportuno è chiedersi in che modo tale interrogatorio funge da garanzia della persona in stato di custodia. La risposta è nel comma 3 dell’art. 294 c.p.p. : “Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275”. In realtà già prima dell’adozione della misura il giudice ha necessariamente verificato la sussistenza di tali presupposti, sicché si deve concludere che il legislatore abbia inteso suggerire lo svolgimento di una nuova valutazione degli stessi alla luce degli elementi emersi nel corso dell’interrogatorio, in un’ottica eminentemente difensiva. Ciò significa che, se ne ricorrono i presupposti, il giudice può provvedere, ai sensi dell’art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta, come espressamente previsto dal medesimo co. 3.
Secondo quanto previsto dalla SS.UU. penali con sentenza del 28 giugno 2005, inoltre, il mancato deposito nella cancelleria del giudice dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti su cui essa si basa ai sensi dell’art. 293 co. 3 c.p.p. prima dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia determina la nullità dell’interrogatorio stesso.
L’interrogatorio è condotto dal giudice secondo le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p. L’indagato deve, allora, intervenire libero all’interrogatorio anche se in stato di custodia cautelare o detenuto per altra causa, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Non possono mai essere utilizzati, neppure col consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterarne la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Inoltre, prima dell’inizio dell’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; che, salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità e le garanzie previste dal codice. L’autorità giudiziaria deve contestare all’indagato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, rendergli noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e comunicargliene le fonti, se ciò non arreca pregiudizio alle indagini. L’indagato è, poi, invitato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le domande sono poste direttamente dal giudice. Se rifiuta di rispondere, ne deve essere fatta menzione nel verbale, eventualmente anche riportando i connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
L’art. 141 bis, inoltre, impone la documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione. È prevista la facoltà di intervento del PM, mentre obbligatorio e necessario è l’intervento del difensore.
L’importanza dell’interrogatorio di garanzia quale strumento posto a presidio dell’esercizio del diritto di difesa emerge con evidenza dal disposto dell’art. 302 c.p.p., che pone l’esecuzione dell’interrogatorio quale condizione necessaria per la valida applicazione delle misure cautelari. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari, difatti, “perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294”, e così le altre misure interdittive o coercitive ex art. 294 co. 1-bis se non vi si procede entro il termine di dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione (Corte Cost. sent. n. 95 del 4 aprile 2001).
“Dopo la liberazione”, continua l’art. 302, “ la misura può essere nuovamente disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono del condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio”.
Immagine tratta da: http://arrestidomiciliari.myblog.it/2014/03/07/arresti-domiciliari-interrogatorio-garanzia-descrizione-delle-sue-finalita-della-importanza/
Raccontarsi in poche righe non è mai semplice, specialmente laddove si intende evitare l’effetto “lista della spesa”. Cosa dire di me, dunque, in questa piccola presentazione per i lettori di “Ius in itinere”? Una cosa è certa: come insegnano le regole di civiltà e buona educazione, a partire dal nome non si sbaglia mai.
Mi chiamo Laura De Rosa e sono nata nella ridente città di Napoli nel 1994. Fin da bambina ho coltivato la mia passione per la scrittura, che mi ha portato a conseguire col massimo dei voti nel 2012 il diploma classico presso il liceo Adolfo Pansini. Per lungo tempo, così, greco e latino sono stati per me delle seconde lingue, tanto che al liceo rimproveravo scherzosamente la mia professoressa di greco accusandola del fatto che a causa sua parlassi meglio delle “lingue morte” piuttosto che l’inglese. Tuttavia, ciò non ha impedito che anche io perdessi la mia ignoranza in proposito e oggi posso vantare un livello B2 Cambridge ed una forte aspirazione al C1. Parlo anche un po’ di spagnolo e, grazie al programma Erasmus Plus che mi ha portato nella splendida Lisbona, ora posso dire con fierezza che il portoghese non è più per me un mistero.
Sono cresciuta in un ambiente in cui il diritto è il pane quotidiano ed ho sempre guardato a questo mondo come a qualcosa di familiare e allo stesso tempo estraneo, perché talvolta faticavo a comprenderlo. Approcciata agli studi legali, invece, la mia visione delle cose è cambiata e mi sono accorta come termini che prima mi apparivano incomprensibili e lontani invece rappresentano la realtà di tutti giorni, anzi ci permettono di vedere e capire questa realtà. Ho affrontato, nel mio percorso universitario, lo studio del diritto penale con uno spirito critico mosso da queste considerazioni e sono giunta alla conclusione che questo ramo è quello che, probabilmente, più di tutti gli altri rappresenta l’uomo. Oggi sono iscritta all’ultimo anno della laurea magistrale presso l’Università Federico II di Napoli e, nonostante non ci sia branca del diritto che manchi di destare la mia curiosità, sono sempre più convinta di voler dare il mio contributo all’area penalistica. L’esser diventata socia di ELSA sicuramente ha rappresentato per me un’ottima opportunità in questo senso.
Scrivere per un giornale non è, per me, un’esperienza nuova. La mia collaborazione con “Ius in itinere” ha però un sapore diverso: nasce dal desiderio di mettermi in gioco come giurista, scrittrice e membro della società.
Il diritto infatti, come l’uomo, vive e si sviluppa. E come l’uomo ha un animo, aspetto da tenere sempre presente quando ci si approccia a studi giuridici. Mia volontà è dare un contributo a questo sviluppo nell’intento e nella speranza di collaborare ad un diritto più “giusto” e più “umano”. Oggi nelle vesti di scrittrice, un domani in un ruolo ancor più attivo.
Mail: laura.derosa@iusinitinere.it