venerdì, Aprile 19, 2024
Litigo Ergo Sum

L’intervento, necessario, delle Sezioni Unite nella definizione dell’articolo 342

Nell’ambito del giudizio in appello, una recente pronuncia dei giudici di legittimità ha (ri)sollevato la necessità di un intervento delle Sezioni Unite al fine di dare contenuto alla nozione di “specificità” dei motivi introduttivi ex art 342.

La norma, di recente introduzione ex art54 del d.l. 22 Giugno 2012 nr.83, richiede che la motivazione dell’appello presenti:

a)l’indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare

b)le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto nel grado precedente

c)la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge.

La questione è di massima importanza dal punto di vista processuale, ma sconta il difetto di non avere una solida interpretazione da parte delle Sezioni Unite, mentre vanta differenti letture dai giudici di merito.

La difficoltà maggiore risiede per l’interprete o nell’onere, passibile di inammissibilità ai fini dell’accoglimento del giudizio, di specificare il contenuto della sentenza in primo grado dandone un diversa interpretazione o valutazione, o in quello di indicare precisamente i capi della precedente pronuncia e dei suoi passaggi argomentativi, al fine di conseguire un sindacato dei medesimi, ma differente.

La questione è di massima importanza dal punto di vista processuale, ma sconta il difetto di non avere una solida interpretazione da parte delle Sezioni Unite, mentre vanta differenti letture dai giudici di merito.

Proprio la Corte, a conferma di un “vuoto” da colmare, in breve tempo e con pronunce non sempre concordanti tra di loro, ha reso l’onere in capo all’appellante ancor più complesso, poiché gli è imposta:

“L’indicazione in modo chiaro ed esauriente del quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal giudice di prime cure, si da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”(Cass.02/05/2015)

Ancora, è richiesto un grado di specificità maggiore, precisamente nella necessità di una “ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice” (Cass.06/09/2016) e, cronologicamente, l’ultima pronuncia (Cass.27/09/2016) ha maggiormente precisato i contorni della “specificità”, nel senso di:” le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare con la motivazione della sentenza impugnata”.

Anche la dottrina ha assunto le posizioni più disparate, adottando o un’interpretazione sostanzialmente riduttiva, per la quale nulla sarebbe cambiato rispetto al passato in merito all’onere dei motivi introduttivi se non l’ipotesi di inammissibilità al posto della nullità, o un’interpretazione “innovativa”, che fa dell’atto introduttivo in appello quasi un progetto alternativo di sentenza, il che è avallato dalla presenza di una motivazione reputata corretta e da oneri di forma più rigidi( questa è la tesi avallata anche da Consolo).

Come si evince, questo “percorso interpretativo” non brilla per chiarezza, portando, probabilmente, ad una discrepanza tra il testo e il contenuto da dare alla norma e a risultati applicativi non sempre di facile comprensione per l’utente: è auspicabile dunque un intervento delle Sezioni Unite in veste nomofilattica, perché possa dare coerenza e certezza nella lettura dell’articolo 432.

 

Pasquale Cavero

Nato a Napoli nel 1993, studente presso la Federico II e iscritto all'ultimo anno di Giurisprudenza. Molto interessato alle materie processuali con profili sia civilistici che penali, concluderà il percorso universitario con una tesi sul "Giudizio in Appello". Collaboratore dell'area contenzioso, cerca di coniugare un'esposizione che sia tecnica ma al contempo scorrevole ed efficace.

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