venerdì, Marzo 29, 2024
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L’inutilizzabilità della prova nel processo penale

L’art. 191 c.p.p sanziona l’acquisizione delle prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge con l’istituto dell’inutilizzabilità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 110/2017, individua un’ipotesi di inutilizzabilità speciale per le dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, fatto salvo il caso della prova della responsabilità penale delle persone accusate di tale delitto.

L’inutilizzabilità, distinta dalla nullità, ha una dibattuta collocazione sistematica, essendo qualificata da alcuni come un vizio dell’atto cui consegue una sanzione processuale. Altri la considerano un vizio di validità della prova[1], da considerarsi connesso al principio di legalità delle prove, al fine di garantire l’aderenza del processo di convincimento del giudice ai limiti di legge e la conseguente controllabilità della decisione[2].

La Suprema Corte ha rilevato che l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderla inutilizzabile[3]. Per distinguere la nullità dall’inutilizzabilità, la giurisprudenza rileva che la nullità riguarda l’inosservanza di formalità di assunzione della prova, mentre la seconda concerne la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per un procedimento acquisitivo illegittimo, che si pone al di fuori del sistema processuale[4]. L’art. 191 c.p.p si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali[5].

Alcuni autori considerano che, per divieti stabiliti dalla legge, non si intende la violazione di divieti desumibili da fattispecie penali sostanziali o poste da disposizioni civili o amministrative, a meno che tali norme non abbiano rango costituzionale[6].

Si distingue poi tra inutilizzabilità fisiologica e patologica: la prima, dato il modello accusatorio del procedimento penale, con separazione tra la fase delle indagini preliminari e quella dibattimentale, concerne l’impossibilità di utilizzare il materiale raccolto prima della formulazione dell’imputazione ai fini della decisione. L’inutilizzabilità patologica riguarda invece gli atti probatori assunti contra legem, in violazione di divieti probatori, essendo vietato l’utilizzo non solo nel dibattimento, ma in tutte le fasi del procedimento[7]. Rispetto a quest’ultima figura, la dottrina nota la tendenza a stigmatizzare i vizi attinenti l’ammissione della prova piuttosto che quelli relativi alla sua assunzione e alle modalità esecutive, nonostante l’equiparazione tra l’inosservanza di regole formali e sostanziali[8]. Inoltre, l’inutilizzabilità patologica, la sola rilevabile anche nel giudizio abbreviato, costituisce un’ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato[9].

Un aspetto rilevante riguarda l’utilizzabilità della prova ottenuta per mezzo di una condotta illecita, anche alla luce della doverosa tutela dei diritti fondamentali. Sebbene alcuni autori neghino la rilevanza dell’illecito sulla validità della prova, la Cassazione ha per esempio dichiarato inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione dell’art. 615-bis c.p., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata di un coniuge, tramite la registrazione delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, con un terzo[10].

Ancora, il tema della tutela dei diritti fondamentali, in particolare rispetto all’influenza di una perquisizione invalida sul sequestro, la Consulta è stata recentemente adita sulla prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 191 cpp “nella parte in cui non prevede che la sanzione della inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dalla autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività”[11].

Inoltre, l’istituto dell’inutilizzabilità, essendo posto a salvaguardia della compromissione dei diritti fondamentali in ambito probatorio, non può essere applicato per escludere elementi di giudizio favorevoli alla difesa che, sebbene viziati da inutilizzabilità, devono essere considerati e, quindi, “utilizzati”, secondo i canoni logico razionali propri della funzione giurisdizionale[12].

La dottrina tende poi a negare l’utilizzabilità della prova invalida in procedimenti diversi da quello in cui è stata formata (cd. teoria dei frutti dell’albero avvelenato)[13], interpretazione suffragata anche dalla giurisprudenza, mancando una disposizione, quale l’art. 185 che preveda la comunicabilità della patologia agli atti successivi dipendenti.

Rispetto infine alla declaratoria di inutilizzabilità, il comma 2° dell’art. 191 c.p.p sembra individuare un dovere in capo al giudice di dichiarare espressamente il vizio in questione. L’inutilizzabilità non è poi soggetta a preclusioni, sopravvivendo anche nel giudizio di rinvio[14].

 

[1] Chinnici D., L’inutilizzabilità della prova, tra punti fermi e profili controversi, in Diritto Penale e Processo, 7/2014, p. 890.

[2] Idem, p.891.

[3] Cass., n. 5021/1996.

[4] Idem.

[5] Cass., n. 9494/2018.

[6] Chinnici D., cit., pp. 893-4.

[7] Idem, p.892.

[8] Galantini N., L’inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2019, p. 59; Corte Cost., 443/2004.

[9] Cass., n. 882/2018.

[10] Cass., n. 35681/2014. Galantini N., cit., p.64.

[11] Trib. Lecce, Ufficio Gip, ord. 3 ottobre 2017, cit., in Reg. ord. n. 14/2018 in G.U. 7.2.2018 n. 6, Galantini N., cit., p.68.

[12] Cass., n. 17694/2018; Caianiello M., Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3-4/2014, p. 161.

[13] Chinnici D., cit., p.893.

[14] Idem, p. 896.

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