venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Lo scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter c.p.

Preliminarmente all’analisi della fattispecie prevista dall’art. 416 ter c.p. è necessario chiarire cosa si intende per voto di scambio. Con tale figura [1] ci si riferisce all’azione di un candidato politico il quale promette ad un elettore un tornaconto personale in cambio di una serie di voti.
Secondo la Sentenza n. 39064/17 della Terza Sezione Penale della Cassazione per la realizzazione della fattispecie in questione è essenziale la promessa o l’accordo tra le parti, non essendo necessario realizzare lo scambio fattuale di beni o prestazioni promesse; in tal modo si caratterizza la corruzione elettorale quale reato di pericolo astratto e di pura condotta a dolo specifico [2].
Nel caso specifico la Cassazione ha confermato la condanna ad 8 mesi di reclusione comminata dalla Corte d’appello di Napoli ad un cittadino elettore che – in concorso con altri due coimputati– ha promesso e garantito il sostegno elettorale ad un candidato, ottenendo in cambio l’assunzione a tempo determinato del fratello presso un’agenzia di sicurezza.

Secondo l’art. 416 ter del Codice Penale: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.»

È necessario chiarire ogni aspetto della norma appena riportata. In particolare l’art. 416 bis, 3° co c.p. statuisce come  ricorra il reato di associazione di tipo mafioso  «quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Caratteristiche tecniche del reato

La norma prevista dall’art. 416 ter c.p. tutela l’ordine pubblico e l’esigenza d’un esercizio libero del diritto di voto, scevro da ogni legame di tipo mafioso: viene identificato, dunque, un reato plurioffensivo dato che l’indebito condizionamento mafioso incide sia sull’ordine pubblico, sia sull’esercizio del diritto di voto, sia sull’imparzialità della Pubblica Amministrazione. [3] Si caratterizza anche per essere un reato plurisoggettivo proprio, data la possibilità di punire anche colui che promette di portare i voti necessari allo scambio. La condotta rilevante, dunque, consiste nel promettere di procacciare voti con le modalità previste dall’art. 416 bis c.p., accettando del denaro o altra utilità data dal sodalizio criminale: dunque il reato si sostanzia intersecando la definizione data di “voto di scambio” con le modalità attuative previste dall’articolo sopra citato.

Il requisito della “promessa” così come statuito dalla sentenza n. 39064/17 della Cassazione, permette di qualificare, inoltre, il reato in questione come di pericolo astratto, di mera condotta ed a consumazione frazionata: la fattispecie si consuma, dunque, a prescindere dalla successiva dazione di quanto promesso; il reato è perfetto e consumato già dal momento della promessa. La successiva dazione però non è fatto penalmente irrilevante: la realizzazione della prestazione ha effetti vari, come ad esempio il decorso posticipato della prescrizione o il subingresso di concorrenti nel reato.

Al fine di fornire un quadro maggiormente completo della disciplina è necessario chiarire il ruolo in materia del Codice Antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 4 ottobre 2018 – il quale all’art. 67, 7° co. prevede che: «dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale». L’art. 76, 8 co statuisce come «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all’articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all’articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione». In generale con le modifiche al Codice Antimafia il legislatore ha introdotto delle misure preventive, come la confisca dei beni in casi di corruzione, che precedentemente mancavano [4], portando dunque ad una disciplina più completa del reato in questione.

La nuova proposta di legge

Il 7 marzo la Camera dei deputati ha approvato, ma con modifiche, la proposta di legge 1302-A – già approvata dal Senato il 24 ottobre 2018 – di “Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso” [5].

Il provvedimento punisce il compimento del reato con la stessa pena comminata per il reato di associazione di tipo mafioso, prevedendo dunque una reclusione che va dai 10 a 15 anni.

Rispetto alla formulazione vigente dell’art. 416 ter, la proposta di legge comporta le seguenti novità:

  1. punibilità estesa anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.
  2.  estensione della condotta penalmente rilevante in quanto la promessa deve provenire da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose.
  3. un notevole inasprimento della pena in quanto si prevede un periodo di reclusione che va dai 10 ai 15 anni (contro i 6 ai 12 anni previsti dall’attuale 416 ter).
  4.  prevede una aggravante d’evento: se chi ha concluso l’accordo viene eletto, la pena è aumentata della metà.
  5.  in caso di comminazione della condanna, vi è la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Tale modifica è stata fortemente voluta dal Movimento 5 stelle, con voti positivi di Fratelli d’Italia; mentre forte è stato il dissenso di Pd, LeU e Forza Italia [6].

[1] Fonte: Wikipedia .it

[2] Sul punto si veda l’articolo di Alessandro Galimberti “Voto di scambio, non è necessario lo «scambio» basta la promessa” — Il Sole 24 Ore.

[3] Si veda Brocardi. It

[4] Si veda l’approfondimento di Riparte il futuro. It

[5] Sul punto si veda “La Camera ha approvato la modifica del delitto di voto di scambio politico mafioso (art. 416-ter c.p.)” in Giurisprudenza Penale.

[5] Così “Voto di scambio: fino a 15 anni di carcere” in Studio Cataldi.

Fonte Immagine: Pixabay. Com   

Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso la Federico II di Napoli: si occupa prevalentemente di Diritto Penale e Confessionale. Sviluppa la propria tesi di laurea intorno all'affascinante rapporto tra fattore religioso e legislazione penale (Italiana ed Internazionale), focalizzandosi su argomenti di notevole attualità quali il multiculturalismo, il reato culturalmente motivato e le "cultural defense".

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