giovedì, Aprile 18, 2024
Di Robusta Costituzione

Lo Stato di diritto e l’esigenza di una tutela specifica per coloro che combattono in suo nome

Lo Stato di diritto e l’esigenza di una tutela specifica per coloro che combattono in suo nome

a cura di Melissa Marrano, vincitrice della Local Essay Competition organizzata da ELSA Bologna ed ELSA Ravenna

1. Lo Stato di diritto a livello nazionale e a livello internazionale

A partire dal XIX secolo, nell’Europa continentale si dipana un modello di organizzazione giuridica caratterizzato da una serie di elementi, come la codificazione del diritto, la produzione legislativa a prerogativa esclusiva dello Stato e la gerarchia delle fonti, che prende il nome di Stato di diritto, o Stato legislativo[1]. Successivamente, con la crisi dello Stato, il quale faceva riferimento all’omogeneità sociale, senza lasciare spazio ai diversi interessi della società, caratterizzata da un forte pluralismo[2], si verifica il passaggio allo Stato costituzionale di diritto, dove un ruolo cardine viene assunto dal principio di legalità, in base al quale non solo gli organi pubblici devono rispettare la legge nell’emanazione degli atti, ai fini della validità di questi, ma lo stesso legislatore è assoggettato ad una legge primaria, ossia la Costituzione[3].

Dunque, in confronto allo Stato di diritto europeo-continentale ottocentesco, lo Stato costituzionale di diritto introduce un ulteriore parametro normativo, quello costituzionale, che limita e controlla l’esercizio del potere politico, in modo tale che i consociati siano non sub homine, sed sub lege[4]. La Costituzione diviene così il documento sulla base del quale si conferisce legittimità all’esercizio di tutti i poteri dello Stato e per la cui modifica, data la sua posizione di supremazia e di garanzia dei diritti del popolo, sono previste procedure rafforzate rispetto a quelle ordinarie[5]. Si evidenzia, peraltro, il carattere materiale della Costituzione, in grado di garantire il diritto, a differenza della Costituzione in senso formale, nota per la sua debolezza e inadeguatezza ad assicurare stabilità[6].

In aggiunta, altro valore rilevante all’interno dello Stato di diritto lo si riscontra nel principio di certezza del diritto. Si tratta di un concetto normativo, sulla base del quale risulta possibile valutare il corretto esercizio dei pubblici poteri, verificando che il contenuto dell’atto preso in esame corrisponda a quello che dovrebbe razionalmente essere secondo le normative, nonché il rispetto delle norme di legge da parte dei consociati[7]. La certezza del diritto svolge plurime funzioni. Innanzitutto, un diritto certo contribuisce a rendere il sistema giuridico efficace ed efficiente, poiché permette di render noto ai consociati cosa possono e cosa non possono fare in modo esatto; in secondo luogo, secondo una prospettiva di equità e di dignità del cittadino, fa sì che l’apparato sanzionatorio per le violazioni di legge colpisca soggetti informati e consapevoli, i quali, dunque, possono anche scegliere di comportarsi conformemente alle disposizioni normative ed evitare così eventuali sanzioni; infine, limita la discrezionalità degli organi adibiti all’applicazione del diritto[8]. Dunque, nello Stato di diritto, il principio di certezza del diritto si pone alla base per lo sviluppo e la declinazione di valori ulteriori, ossia la tutela dell’autonomia individuale, la sicurezza dei traffici e l’uguaglianza formale e viene bilanciato con gli altri principi costituzionali[9].

In tale quadro, inoltre, gran importanza assumono i diritti fondamentali, così definiti poiché si ritiene appartengano ad ogni essere umano in quando tale, a prescindere dalla sua appartenenza ad un gruppo o alla sua localizzazione geografica. Questi rappresentano un limite e un fine nell’esercizio dei poteri pubblici dal momento che necessitano di essere protetti da un esercizio arbitrario e sconsiderato del potere di governo e, allo stesso tempo, quest’ultimo deve predisporre tutele e garanzie per il loro libero e pieno godimento[10]. I diritti fondamentali sono contenuti e definiti, innanzitutto, all’interno delle costituzioni degli Stati costituzionali di diritto e, a seconda dei diritti tutelati dal testo costituzionale e della correlazione tra questi e quelli predisposti a livello internazionale da normative come la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa (nota anche come Carta di Nizza), è possibile configurare un contenuto etico sostanziale multiforme degli ordinamenti di Stato di diritto, di tipo pluralista[11]. Dunque, come affermano gli studiosi, “la disciplina costituzionale dei diritti fondamentali è […] un fenomeno giuridico-positivo” ed “è il risultato di un lungo processo storico-culturale, politico, frutto di compromessi e aggiustamenti”[12]. Questa affermazione implica, dunque, che esistano diritti fondamentali molto diversi tra loro, a seconda del retaggio storico-culturale dell’ordinamento in cui si sono formati, e ciò fa sorgere l’esigenza di una determinazione delle disposizioni costituzionali[13]. E, in riferimento a tale esigenza, sorge la problematica di individuare quale sia l’autorità più adatta ad esercitare tali poteri di determinazione, senza con ciò negare la sovranità e la supremazia del testo costituzionale[14]. In merito, gli studiosi hanno ritenuto che il pluralismo dei valori espressi all’interno della Costituzione, la quale svolge una funzione dinamica, dal momento che consente di adattare il sistema giuridico a tali valori, possa esser tradotto all’interno dell’ordinamento secondo una triplice azione, ossia mediante l’esercizio conforme del potere legislativo da parte del Parlamento, la rimozione delle norme in contrasto da parte della Corte costituzionale e, infine, l’interpretazione costituzionalmente orientata da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali delle norme vigenti[15].

Nel contesto costituzionale, quindi, si assiste ad una evoluzione del principio di legalità, alla luce del quale tutti gli organi dei pubblici poteri, dello Stato, delle Regioni e degli enti che svolgono comunque funzioni pubbliche o di rilevanza pubblica sono tenuti ad attuare la Costituzione[16].

D’altra parte, il principio della rule of law si declina anche a livello internazionale. In particolare, tale principio viene menzionato nella ‘Universal Declaration of Human Rights’ del 1948, il cui preambolo statuisce “that human rights should be protected by the rule of law”, nonché nella CEDU, dove si riporta che gli stati membri del Consiglio d’Europa “have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law”, base di partenza per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti della Dichiarazione universale, e nella Carta di Nizza, nel cui preambolo si afferma che tale testo “is based on the principles of democracy and the rule of law”, sottolineando, peraltro, la stretta correlazione tra questo principio e quello democratico. Inoltre, rilevante è anche il richiamo all’art. 2 del Trattato sull’Unione (TUE), il quale menziona tra i valori su cui si fonda l’Unione anche il rispetto del principio di rule of law e dei diritti umani. Si evidenzia che il concetto di rule of law, nato a livello comunitario, e quello di Stato di diritto, sviluppatosi nei singoli ordinamenti europei, non sono perfettamente coincidenti, ma, in ogni caso, questi sono accomunati da due caratteristiche fondamentali, che sono la libertà degli individui, i quali devono essere tutelati di fronte ad un esercizio arbitrario del potere, e il loro trattamento egualitario da parte della legge, non essendo ammissibile alcun tipo di privilegio o di trattamento denigratorio ingiustificato[17]. Tra l’altro, le istituzioni si sono mostrare restie nel dare una definizione netta e precisa della nozione di Stato di diritto, preferendo, invece, optare per una ricostruzione di questo concetto alla luce dei principi giuridici consolidati, la cui applicazione dipende dal contesto di riferimento e dalla considerazione di elementi politici, che sono per loro natura discrezionali e circostanziali[18].

2. La crisi dello Stato di diritto

Analizzata la nozione di Stato di diritto, si deve ora tener in considerazione che, nel contesto dell’Unione Europea, si sta assistendo alla crisi di tale concetto e, in particolare, suscitano preoccupazione gli Stati membri in cui le maggioranze di governo cercano di demolire e attaccare il principio della separazione dei poteri[19]. A tal merito il riferimento si rivolge specificatamente agli Stati di Ungheria e Polonia, dove, nel caso di quest’ultimo, si è cercato soprattutto di minare l’indipendenza del Tribunale costituzionale, e in generale della magistratura, mentre, nel caso dell’Ungheria, si è registrata una violazione sistematica dei valori dell’Unione da parte delle autorità ungheresi nel campo dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione e la tutela dei diritti delle minoranze[20]. Lo sviamento di tali ordinamenti dal quadro costituzionale ha fatto peraltro sorgere la questione circa l’ammissibilità o meno delle democrazie illiberali all’interno dell’ordinamento pubblico europeo. La soluzione non è facilmente prospettabile, in considerazione del fatto che, qualora si propenda per una tolleranza verso tali movimenti, si andrebbe ad incidere sui valori che caratterizzano l’ordinamento comunitario e, profilandosi sostanzialmente una legittimazione di queste involuzioni istituzionali, ciò porterebbe a conseguenze rilevanti anche con riferimento ai futuri rapporti tra l’Unione Europea e gli altri Stati membri o extraeuropei, come, ad esempio, la Turchia[21], con la quale i negoziati per l’accesso all’Unione sono in corso da molti anni proprio perché essa presenta una serie di carenze nello sviluppo della democrazia, del principio di rule of law, nonché dei diritti fondamentali[22]. D’altro canto, qualora l’Unione Europea decida di adottare delle misure dirette a contrastare le democrazie illiberali, si assisterebbe all’apertura di un “momento costituzionale, poiché emergerebbero dei «confini invalicabili», che darebbero sostanza e mordente ai valori europei”[23]. Ad ogni modo, si rileva che non sia possibile per il tramite di strumenti politici e giudiziari a carattere sovranazionale intervenire ad un livello tale da poter rinstaurare pienamente il canone della separazione dei poteri all’interno di uno Stato membro, ma l’Unione può, tutt’al più, incentivare tale processo[24].

Dunque, alla luce del principio della separazione dei poteri, fondamentale nella configurazione dello Stato di diritto, importante e meritevole di tutela è l’indipendenza dell’organo giudiziario. In tale prospettiva, un contributo cruciale nell’affermazione di tali valori è stato svolto dalla decisione della Corte di Giustizia in relazione al caso Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), dal momento che in essa la Corte opera un collegamento diretto tra l’art. 2 TUE, che, come anzidetto, statuisce il valore dello Stato di diritto, e l’art. 19 TUE, che concretizza tale valore affidando “l’onere di garantire il controllo giurisdizionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi giurisdizionali nazionali”[25]. L’incidenza di tale affermazione, in particolare, non risiede tanto nell’obbligo previsto in capo ai giudici nazionali di garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che questo risultava già configurabile alla luce del principio di leale collaborazione e degli artt. 19 TUE e 47 della Carta di Nizza, di cui quest’ultimo letto in correlazione con l’art. 51 della stessa Carta, quanto nella riconduzione di tale obbligo ad una lettura combinata degli artt. 2 e 19 TUE[26]. La Corte ha pronunciato tale decisione in palese difformità con le conclusioni che erano state presentate da parte dell’Avvocato generale, poiché essa non ha ricondotto all’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva da parte dei giudici nazionali di cui all’art. 19 TUE aspetti di natura solo procedurale, bensì anche sostanziale, attinenti questi ultimi all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici[27].

Dunque, sulla base di tale pronuncia, è possibile raffigurare un maggior controllo circa la tutela dello Stato di diritto da parte degli Stati membri mediante il sistema giurisdizionale integrato a livello comunitario, considerato che i giudizi nazionali vengono coinvolti in modo attivo, dando loro possibilità di reagire di fronte ad una misura nazionale, che in loro opinione risulti in contrasto con il valore dello Stato di diritto, sollevando una questione pregiudiziale interpretativa di fronte alla Corte stessa[28]. Allo stesso tempo, si evidenzia che la Corte fornisce, almeno in via indiretta, ai giudici nazionali l’opportunità di tutelarsi verso misure nazionali che si rivelino lesive della funzione giudiziaria di cui sono a capo[29].

4. Mancanza di tutela per i professionisti legali nella veste di difensori di diritti

Un ruolo fondamentale nella promozione e tutela dello Stato di diritto è svolto da parte dei difensori dei diritti umani, ossia persone che, individualmente o insieme ad altri soggetti, si impegnano a promuovere o proteggere i diritti umani in maniera pacifica. E tra questi compaiono anche figure professionali che fanno parte del mondo del diritto, come giudici ed avvocati. Peraltro, in onore degli avvocati che ogni giorno si battono per la tutela dei diritti fondamentali, è stata istituita una giornata commemorativa, che è denominata “The Day of the Endangered Lawyer” e che si celebra ogni anno il 24 gennaio, data in cui nel 1977 quattro avvocati sindacali e un dipendente sono stati assassinati a Madrid esclusivamente perché stavano svolgendo il loro lavoro[30]. D’altronde, le ingiustizie e i pericoli che i difensori dei diritti umani, nel caso di specie gli avvocati, sono ridotti a subire ogni giorno sono anche dovute al fatto che non esista, né a livello nazionale né a livello internazionale, alcun tipo di strumento giuridico adibito alla tutela specifica di tali categorie di soggetti. Da ciò derivano soprusi e violenze da parte di Stati autoritari, come la Turchia, le cui prigioni sono colme di avvocati, e difensori dei diritti in genere, arrestati a centinai e in attesa di essere processati o scontando pene detentive, anche per reati che non hanno commesso loro direttamente, bensì i propri clienti[31]. Esemplare in proposito è l’omicidio dell’avvocato dei diritti umani Tahir Elçi, avvenuto nel 2015, durante una conferenza stampa, ad opera di tre agenti di polizia e rimasto impunito, nonostante fosse accaduto sotto gli occhi di tutti[32]. In particolar modo, due anni fa la Turchia è stata il fulcro della giornata mondiale The Day of the Endangered Lawyer, durante la quale gli avvocati e i cittadini turchi hanno protestato per le strade di Istanbul e l’Ordine degli Avvocati della città ha esibito un manifesto con la scritta, in turco, “Se gli avvocati perdono la voce, i cittadini perdono il respiro”[33]. Peraltro, il clima repressivo nei confronti dei difensori dei diritti umani e la detenzione degli avvocati, ai quali può anche essere preclusa la facoltà di esercitare la propria professione in futuro, rispondono alla finalità perseguita dallo Stato antidemocratico di acuire il clima di paura e repressione diffuso per il Paese, nonché di disincentivare la fiducia riposta da parte dei cittadini nel sistema giudiziario[34]. In aggiunta, perseguire gli avvocati con capi d’accusa di carattere penale per il semplice fatto che questi hanno esercitato i propri doveri professionali, comporta l’ulteriore violazione dei principi adottati dalle Nazioni Unite, denominati Basic Principles on the Role of Lawyers, il cui preambolo specifica che essi sono stati formulati al fine di assistere gli Stati membri, tra i quali compare anche la Turchia, nella promozione e garanzia del ruolo degli avvocati all’interno dei propri ordinamenti giuridici.

Ad ogni modo, quello della Turchia è solo uno dei tanti Paesi in cui il principio dello Stato di diritto non viene rispettato, i diritti fondamentali non sono garantiti e i difensori dei diritti umani non sono tutelati in modo adeguato dal diritto di quegli Stati. Focalizzando la nostra attenzione su questi ultimi, è forte l’esigenza di strumenti di protezione adeguati verso tali soggetti, appositamente personalizzati e razionalizzati in ragione dell’importante ruolo da essi svolto. Difatti, attualmente, in materia esistono esclusivamente atti di soft law. Nello specifico, uno strumento normativo predisposto alla tutela di tale categoria di soggetti è la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani, adottata nel 1998 dall’Assemblea Generale e detta anche “Carta dei DDU”, la quale declina i diritti fondamentali, riconosciuti alla generalità degli individui sulla base di altre fonti, sulla figura specifica del difensore dei diritti umani. Tuttavia, tale documento non ha efficacia vincolante per gli Stati membri, essendo un atto di soft law, e, di conseguenza, non è un mezzo sufficiente per il perseguimento di una tutela efficace ed effettiva dei difensori dei diritti umani. In particolare, le Nazioni Unite hanno anche istituito la figura del Relatore Speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, il quale svolge il compito, inter alia, di redigere report annuali in cui descrivere le attività condotte ed evidenziare le proprie preoccupazioni, nonché formulare proprie raccomandazioni sullo stato dei difensori dei diritti umani a livello globale. Nel corso di quest’anno, ad esempio, il Relatore speciale Mary Lawlor ha emesso un report[35] avente ad oggetto le minacce di morte e le uccisioni dei difensori dei diritti umani e con il quale ha registrato un elevato numero di morti in varie parti del mondo, contando almeno 64 Paesi, che rappresentano quasi un terzo degli Stati membri delle Nazioni Unite, nel periodo intercorrente tra il 2015 e il 2019. Inoltre, a livello dell’Unione Europea sono state emesse delle linee guida per la protezione dei difensori dei diritti umani che si trovano in Paesi extracomunitari, al fine di poter permettere che tali soggetti possano agire liberamente. Nella redazione di tali linee guida, l’Unione Europea si è posta come punto di riferimento l’art. 2 TUE, il quale afferma che l’Unione si basa sui valori di dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, regola di diritto e rispetto dei diritti umani. In questo modo, l’Unione manifesta il proprio sostegno e il proprio approccio favorevole a garantire un’adeguata tutela dei difensori dei diritti umani.

Ciononostante, anche questo strumento non appare sufficiente.

Da ultimo, bisogna tenere in considerazione che esistono delle organizzazioni di tipo non governativo instituite con il precipuo scopo di tutelare tale categoria di soggetti. A titolo esemplificativo si menziona l’organizzazione Front Line Defenders, fondata a Dublino nel 2001 e i cui uffici sono sparsi per tutto il globo. Questa organizzazione offre, inter alia, la possibilità di trasferire temporaneamente difensori di diritti umani in stato di pericolo[36]. Per quanto concerne il contesto italiano, merita di essere citata “In Difesa Di – per i diritti umani e chi li difende”, che è una rete di oltre trenta organizzazioni e associazioni italiane, coinvolte nella tutela e promozione dello Stato di diritto. Tramite tale strumento di comunicazione si vogliono incentivare campagne e iniziative con l’obiettivo di tutelare i difensori dei diritti umani, nonché si cerca di stimolare un’azione in tal senso anche da parte delle nostre istituzioni governative[37].

In conclusione, si può dire che la strada è ancora lunga, c’è tanto da fare. I difensori dei diritti umani sono soggetti di diritto e sono meritevoli di una tutela specifica in ragione dei rischi che affrontano ogni giorno per il bene della collettività e per un’affermazione egualitaria dei diritti fondamentali, a prescindere dall’appartenenza sociale ad un determinato gruppo o categoria e indipendentemente dalla localizzazione geografica.

 

Riferimenti bibliografici e sitografici

Celano B., Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto, in Filosofia politica, fasc. 3, 2005, p. 434. DOI: 10.1416/20798

Denninger E., I pilastri di una cultura europea dello Stato di diritto, in Quaderni costituzionali, fasc. 3, 2002, p. 537. DOI: 1439/4985

Fioravanti M., La crisi dello Stato liberale di diritto, in Ars interpretandi, fasc. 1, 2011, p. 81. DOI: 7382/70681

Pino G., La certezza del diritto e lo Stato costituzionale, in Diritto pubblico, fasc. 2, 2018, p. 533. DOI: 1438/91833

Silvestri G., Stato di diritto e principio di legalità costituzionale, in Ars interpretandi, fasc. 1, 2011, p. 97. DOI: 7382/70682

Von Bogdandy A., Bogdanowicz P., Canor I., Rugge G., Schmidt M., Taborowski M., Un possibile «momento costituzionale» per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, in Quaderni costituzionali, fasc. 4, 2018, p. 855. DOI: 1439/91778  

Beyhan T., “Turkey: Hopes of justice for assassinated human rights lawyer as three police officers go on trial”, in Amnesty International, 21/10/2020, disponibile qui: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/turkey-hopes-of-justice-for-assassinated-human-rights-lawyer-as-three-police-officers-go-on-trial/

Hikmet A., “If Lawyers Lose Their Voice, Citizens Lose Their Breath”, in English Bianet, 25/01/2019, disponibile qui: https://m.bianet.org/english/human-rights/204821-if-lawyers-lose-their-voice-citizens-lose-their-breath

Simanowitz S., Human rights lawyers become “endangered species” in Turkey, in Amnesty International, Disponibile qui: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/human-rights-lawyers-become-endangered-species-in-turkey/

DAY OF THE ENDANGERED LAWYER – 24 January 2020 – PAKISTAN”, 2020, disponibile qui:

Final warning: death threats and killings of human rights defenders, disponibile qui: https://undocs.org/en/A/HRC/46/35

[1] G. Pino, La certezza del diritto e lo Stato costituzionale, in Diritto pubblico, fasc. 2, 2018, p. 533. DOI: 10.1438/91833

[2] G. Silvestri, Stato di diritto e principio di legalità costituzionale, in Ars interpretandi, fasc. 1, 2011, p. 97. DOI: 10.7382/70682

[3] B. Celano, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto, in Filosofia politica, fasc. 3, 2005, p. 434. DOI: 10.1416/20798

[4] Ibid.

[5] Silvestri, Stato di diritto e principio di legalità costituzionale, p. 99. Peraltro, l’Autore estende tali considerazione anche a forme di organizzazione sovranazionali, come l’Unione Europea.

[6] M. Fioravanti, La crisi dello Stato liberale di diritto, in Ars interpretandi, fasc. 1, 2011, p. 90. DOI: 10.7382/70681

[7] Pino, La certezza del diritto e lo Stato costituzionale, pp. 522-523

[8] Pino, La certezza del diritto e lo Stato costituzionale, pp. 523-524

[9] Ivi., p. 534

[10] Celano, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto, p. 435

[11] Ivi., p. 427

[12] Ivi., p. 431

[13] Ivi., p. 432

[14] Ivi., p. 437

[15] Silvestri, Stato di diritto e principio di legalità costituzionale, p. 100-101

[16] Silvestri, Stato di diritto e principio di legalità costituzionale, p. 104

[17] E. Denninger, I pilastri di una cultura europea dello Stato di diritto, in Quaderni costituzionali, fasc. 3, 2002, p. 538. DOI: 10.1439/4985

[18] A. von Bogdandy, P. Bogdanowicz, I. Canor, G. Rugge, M. Schmidt, M. Taborowski, Un possibile «momento costituzionale» per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, in Quaderni costituzionali, fasc. 4, 2018, p. 857. DOI: 10.1439/91778   

[19] Ivi., p. 855

[20] www.europarl.europa.eu

[21] von Bogdandy, Bogdanowicz, Canor, Rugge, Schmidt, Taborowski, Un possibile «momento costituzionale» per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, p. 856

[22]https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69907/stato-di-diritto-in-polonia-e-ungheria-situazione-deteriorata

[23] von Bogdandy, Bogdanowicz, Canor, Rugge, Schmidt, Taborowski, Un possibile «momento costituzionale» per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, p. 856

[24] Ivi., p. 857

[25] Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2018, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, par. 32

[26] M. Parodi, Il controllo della Corte di giustizia sul rispetto del principio dello Stato di diritto da parte degli Stati membri: alcune riflessioni in margine alla sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, in European Papers, Vol. 3, 2018, No 2, European ForumInsight of 20 July 2018, pp. 985-992

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ibid.

[30]DAY OF THE ENDANGERED LAWYER – 24 January 2020 – PAKISTAN”, 2020, disponibile qui:

[31] S. Simanowitz, “Human rights lawyers become “endangered species” in Turkey”, in Amnesty International, 2021, disponibile    qui: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/human-rights-lawyers-become-endangered-species-in-turkey/

[32] T. Beyhan, “Turkey: Hopes of justice for assassinated human rights lawyer as three police officers go on trial”, in Amnesty International, 21/10/2020, disponibile qui: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/turkey-hopes-of-justice-for-assassinated-human-rights-lawyer-as-three-police-officers-go-on-trial/

[33] A. Hikmet, “If Lawyers Lose Their Voice, Citizens Lose Their Breath”, in English Bianet, 25/01/2019, disponibile qui: https://m.bianet.org/english/human-rights/204821-if-lawyers-lose-their-voice-citizens-lose-their-breath

[34] Simanowitz, Human rights lawyers become “endangered species” in Turkey

[35]Final warning: death threats and killings of human rights defenders, disponibile qui: https://undocs.org/en/A/HRC/46/35

[36] https://www.frontlinedefenders.org/en/who-we-are

[37] https://www.indifesadi.org/chi-siamo/

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