venerdì, Marzo 29, 2024
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L’obbligo del trattamento nazionale tra TBT e GATT 1994

L’Accordo TBT (Technical Barriers to Trade Agreement; ndr), relativo alle barriere tecniche al commercio, contiene standard di trattamento presenti anche nell’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (General Agreement on Tariffs and Trade; d’ora in poi: GATT);  tra questi, le clausole relative all’obbligo del trattamento nazionale e della nazione più favorita, contenute nell’articolo 2.1 dell’Accordo, che così recita: “Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.[1]

La disposizione indica come soggetti allo standard del trattamento nazionale i regolamenti tecnici ma, ai sensi di quanto disposto dall’Allegato 3.D e dall’articolo 5.1.1 del TBT Agreement, tale obbligo si applica anche a standard e procedure di conformità[2].

L’Appellate Body ha chiarito che l’articolo 2.1 fornisce un three-tier test di compatibilità:

  1. il provvedimento in oggetto deve costituire un regolamento tecnico, ai sensi dell’Allegato 1.1 dell’Accordo;
  2. i prodotti importati e quelli domestici devono essere prodotti “simili”;
  3. ai prodotti importati deve essere riservato un trattamento non meno favorevole di rispetto a quello accordato ai prodotti nazionali[3].

Per quanto concerne il requisito sub a), si rimanda alla lettura del precedente articolo sul tema.

Ai fini dell’accertamento dell’esistenza di prodotti “simili” (like products), l’Appellate Body ha ritenuto opportuno mutuare l’approccio competition-based utilizzato nel contesto dell’articolo III:4 del GATT 1994:

The interpretation of the concept of ‘likeness’ in Article 2.1 has to be based on the text of that provision as read in the context of the TBT Agreement and of Article III:4 of the GATT 1994, which also contains a similarly worded national treatment obligation that applies to laws, regulations, and requirements including technical regulations. […] the determination of likeness under Article 2.1 of the TBT Agreement, as well as under Article III:4 of the GATT 1994, is a determination about the nature and extent of a competitive relationship between and among the products at issue. […][4]

L’ultimo elemento da prendere in considerazione ai fini del three-tier test di compatibilità con l’obbligo di non discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali di cui all’articolo 2.1 concerne la possibilità di qualificare il trattamento accordato ai primi dal provvedimento come “non meno favorevole” di quello riservato ai secondi.

A tale proposito, vale la pena soffermarsi su una analisi comparativa tra l’obbligo contenuto nell’articolo de quo e quello contenuto nell’articolo III:4 del GATT 1994.

La questione è stata affrontata dall’Appellate Body nel caso EC – Seals Products, nella cui decisione finale viene confermato che gli standard legali applicati ad una misura presunta discriminatoria differiscono a seconda che l’obbligo sia contenuto nell’articolo 2.1 dell’Accordo TBT o nell’articolo III:4 del GATT 1994, che impongono pertanto diversi livelli dell’obbligo di non discriminazione[5].

Prima della decisione resa all’esito del caso US – Clove Cigarettes, lo standard di cui all’articolo III:4 del GATT era considerato meno restrittivo rispetto a quello contenuto nell’articolo 2.1, a causa della possibilità di far ricorso alle eccezioni generali contenute nell’articolo XX del GATT che avrebbero potuto giustificare un provvedimento dispiegante effetti discriminatori.

Dopo il caso US – Clove Cigarettes e l’inserimento del sixth recital nel preambolo all’accordo TBT[6], l’articolo 2.1 è stato qualificato come la previsione meno restrittiva tra le due, dal momento che consente un trattamento discriminatorio in presenza di una “legitimate regulatory distinction” e di un’applicazione bilanciato dello stesso, laddove invece l’articolo III:4 lo proibisce in ogni caso.

Inoltre, i provvedimenti che violino lo standard del trattamento nazionale, per non incorrere nella violazione di cui all’articolo III:4, devono rispondere al complesso test dell’articolo XX, soddisfacendo sia il sottoparagrafo specificamente invocato per giustificare la discriminazione, sia i requisiti contenuti nello chapeau.

[1] Articolo 2.1, TBT Agreement, testo consultabile all’indirizzo https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm.

[2] Per una distinzione tra le categorie di provvedimenti menzionate, si veda: https://www.iusinitinere.it/barriere-commercio-tbt-agreement-8196.

[3] Appellate Body Report, United States –  Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R , para. 87, 4 aprile 2012, disponibile all’indirizzo https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=89269&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True.

[4] Ibidem, para. 120.

[5] Appellate Body Report, European Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/AB/R-WT/DS401/AB/R, paras. 5.313-5.339,  22 maggio 2014, testo disponibile all’indirizzo https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/400_401abr_e.pdf.

[6] “[…] Recognizing that no country should be prevented from taking measures necessary to ensure the quality of its exports, or for the protection of human, animal or plant life or health, of the environment, or for the prevention of deceptive practices, at the levels it considers appropriate, subject to the requirement that they are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade, and are otherwise in accordance with the provisions of this Agreement […].”, Preambolo, TBT Agreement.

Francesca Salvatore

Francesca Salvatore, napoletana, classe 1993. Studentessa di Giurisprudenza all'Università Federico II, laureanda in Diritto del commercio internazionale con una tesi sul capitolo 11 dell'Accordo Nordamericano di libero scambio, relativo alla tutela degli investimenti stranieri. Iscritta a ELSA Napoli, parteciperà alla 16esima edizione della ELSA Moot Court Competition, organizzata con la partnership della WTO.

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