giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

L’obbligo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni

a cura della Dott.ssa Veronica Antonietta Mestice

Indice

  1. Introduzione
  2. L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nel codice civile
  3. Il caso: Cass. n.38366/2021
  4. Analisi giurisprudenziale
  5. Conclusioni

Introduzione

Con l’ordinanza n. 38366/2021, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la vexata quaestio relativa all’obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.

Se già nel luglio 2021 gli Ermellini[1] avevano chiarito che i giovani non possono pretendere, in maniera incondizionata, di essere mantenuti dai genitori, nel dicembre 2021 – con la pronuncia in esame – hanno ulteriormente rafforzato il principio di auto responsabilità, imponendo  al figlio maggiorenne di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nel codice civile

Il diritto del figlio al mantenimento e il correlato obbligo in capo ai genitori si iscrivono nel più ampio catalogo dei diritti dei figli enunciato dall’art. 147 c.c., oltreché, sotto il profilo dei doveri genitoriali, dal testo costituzionale, che ricomprende – accanto al diritto in esame – quelli all’istruzione, all’educazione e all’assistenza.

A norma dell’art 147 c.c., il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c..

Il mantenimento costituisce il primo obbligo dei genitori in base alla formula dell’art. 30 Cost. ed è collocato al primo posto fra i diritti dei figli dall’art. 315 bis c.c..
Il genitore non può sottrarsi a tale obbligazione nei confronti del figlio, essendovi tenuto a provvedere sin dal momento della nascita. L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste, infatti, per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda[2]. Tale obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli – secondo le regole dell’art. 148 c.c. – non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, ovvero finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.

Del resto, gli artt. 155 quinquies e 337 septies, comma I, c.c. – ancorché riferiti alla fase di separazione coniugale – prevedono esplicitamente la sussistenza dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Tale obbligo è suffragato dalla corresponsione di un assegno periodico, denominato assegno di mantenimento, la cui durata è subordinata al raggiungimento, da parte del beneficiario, dell’autosufficienza economica[3].

Significativamente nell’art. 315 bis c.c. – introdotto ex art. 1, co. VIII, legge n. 219 del 2012 – il legislatore ha anche inserito il diritto del figlio a essere assistito moralmente dai genitori, ponendo in rilievo, accanto al dovere genitoriale di mantenere la prole, il profilo della cura dei figli. La nozione di “cura” del figlio richiama un significato più ampio di quello di mantenimento, che si riferisce al sostentamento ed alla somministrazione  dei mezzi necessari a soddisfare le normali esigenze di vita della persona[4].

Per quanto concerne il contenuto del diritto in esame, il mantenimento deve essere commisurato ai redditi, alla consistenza del patrimonio ed alla idoneità lavorativa e professionale dei genitori. Non si esaurisce nelle cure prestate al figlio nel corso della normale convivenza, ma riguarda anche la sfera della vita di relazione e le esigenze di sviluppo della personalità, arrivando a comprendere ogni spesa necessaria per arricchire la personalità del beneficiario. Invero, secondo la Cassazione, il mantenimento deve coprire tutte le esigenze della prole, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione[5].

In virtù di quanto disposto dall’art. 316 bis c.c., il mantenimento dei figli – siano essi legittimi o naturali – grava su ciascun genitore chiamato a contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo. Nell’ipotesi in cui uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori[6].

Infine, deve richiamarsi in questa sede che la violazione dei doveri che ciascun genitore ha nei confronti dei figli – tra gli altri anche l’obbligo di mantenimento – può far sorgere una responsabilità extracontrattuale e il conseguente obbligo di risarcire loro il danno cagionato.

Il caso: Cass. n.38366/2021

 L’ordinanza oggetto di analisi origina dalla questio facti di seguito riportata. In sede di appello, veniva riformata la sentenza di primo grado, rideterminando a carico del padre il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne – non autosufficiente e convivente con la madre – nella somma di euro 300,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. La Corte di merito confermava la somministrazione del mantenimento a favore della figlia trentacinquenne del ricorrente, in difetto di prove tempestivamente dedotte circa la sua autosufficienza economica. I giudici di appello concludevano,  infatti, nel senso che incombe sul genitore – interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo al mantenimento – l’onere di provare l’indipendenza economica del figlio. Si giunge così in Cassazione. Il ricorrente, padre della trentacinquenne, lamenta l’omesso esame, da parte dei giudici di appello, della titolarità del titolo professionale di estetista acquisito dalla figlia, nonché il rifiuto dell’impiego presso il padre e di altre offerte di lavoro, peraltro confessate dalla figlia stessa, sentita nel corso del primo grado di giudizio. Di talché, la Suprema Corte ritiene fondata la censura sollevata dal padre e, nel richiamare la propria giurisprudenza in merito[7], enuncia il seguente principio di diritto:

“In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età via via più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.

Al principio enunciato si accompagna l’ulteriore, a completamento e piena composizione del primo, per il quale: “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l’obbligo alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”

Analisi giurisprudenziale

Al fine di compiere un’analisi esaustiva della fattispecie in esame, è d’uopo partire dalla disamina del principio di auto responsabilità, al quale l’ordinamento attuale riconosce  un valore preminente, da contemperarsi con lo storico principio di solidarietà ex art. 2 Cost.[8]. Il principio dell’auto responsabilità impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e nella valutazione degli indici di rilevanza enucleati dalla giurisprudenza[9]

Come è stato sopra esposto – nell’analisi del diritto positivo in materia – nel nostro ordinamento non esiste un limite di età prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli. Tuttavia, ciò non vuol dire che i figli siano destinatari di “ogni possibile diritto”[10]. Ebbene, è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell’Autorità Giudiziaria, investita della richiesta di revoca del mantenimento da parte del genitore obbligato.

  In passato, determinava autosufficienza economica del figlio maggiorenne la percezione di un reddito corrispondente, secondo le condizioni normali e concrete di mercato, alla professionalità – quale che sia – definitivamente da esso acquisita, senza che rivestiva, a tal fine, alcuna rilevanza il tenore di vita del quale il figlio stesso aveva goduto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori[11].

 Una pronuncia innovativa sul tema è stata l’ordinanza n. 17183/2020 che – seppur non abbia la forma della sentenza – ha modificato i precedenti orientamenti in materia, stabilendo che l’obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l’obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice[12].  Pertanto, alla maggiore età il figlio diviene auto responsabile, ritenendosi raggiunta la capacità lavorativa e con essa l’idoneità al reddito. Onde evitare condotte parassitiche ad libitum ai danni dei genitori, la giurisprudenza ha sancito la necessità di accertare il comportamento incolpevole del figlio per non aver raggiunto l’indipendenza economica.  Invero, l’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne, così come sancito dagli artt. 147, 148, 155 quinquies, 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c. trova un limite ineludibile nella conclusione del percorso educativo – formativo da parte del figlio, presupposto che rende esigibile l’utile attivazione dello stesso nella ricerca di un lavoro. Non può pretendersi dal genitore il prolungamento del mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro consentano al figlio lo svolgimento di un’attività all’altezza della sua professionalità. Ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, attraverso il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Conseguentemente, rientra nella responsabilità del figlio – conseguita l’anzidetta capacità lavorativa – ricercare un’occupazione, evitando di gravare ulteriormente sul genitore. Tale regola ferrea viene mitigata dalla previsione secondo la quale occorre dare al figlio un congruo lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro. Allorquando il figlio maggiorenne dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole – perché impegnato in un percorso formativo o perché ancora privo di un’occupazione, nonostante un’attiva e ragionata ricerca – il Giudice può riconoscergli un contributo al mantenimento. Ciò in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, così come sopra richiamato. E’ bene sottolineare che una volta iniziata un’attività lavorativa, anche se precaria e con retribuzione modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell’occupazione o andamento negativo della stessa[13].

Ciò che si chiede al figlio maggiorenne – quindi – è di attivarsi con tutte le sue forze e possibilità per la ricerca di un’occupazione lavorativa e, se del caso, anche scendendo a compromessi laddove l’impiego offerto non dovesse essere totalmente rispondente alle proprie inclinazioni. Sarà il figlio maggiorenne – secondo il rinnovato schema dell’onere della prova – a dover provare di aver esperito ogni possibile tentativo al fine di rinvenire un’occupazione lavorativa e non il genitore obbligato, come era previsto in passato.

Se il figlio maggiorenne ha raggiunto un’età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale – in mancanza di ragioni individuali specifiche – costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole. Tale presunzione può essere vinta, dimostrando la sussistenza di situazioni in cui vi siano ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione.

E’ bene ribadire che allorché il figlio maggiorenne abbia concluso il proprio percorso di studi, grava su quest’ultimo non solo l’essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, ma anche l’essersi impegnato in modo attivo per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni[14]. Sul punto, la Corte era già intervenuta stabilendo che l’obbligo del genitore continua a vigere solo se il figlio “incolpevolmente” non raggiunge l’autonomia economica[15].

In particolare, con l’ordinanza oggetto del presente contributo, gli Ermellini hanno statuito che la cessazione dell’obbligo dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo a tre fattori essenziali:

  • l’età del figlio che rileva in rapporto di proporzionalità inversa: all’avanzare dell’età dell’avente diritto “si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento”;
  • l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica
  • l’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa.

Qualora il figlio maggiorenne non abbia reperito, spendendo il proprio titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, non è l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore che può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, ma altri strumenti di ausilio, finalizzati a dare sostegno al reddito[16]. In tal modo, la Corte stabilisce che il figlio maggiorenne non autosufficiente possa usufruire di taluni aiuti sociali, come ad esempio il reddito di cittadinanza. Ad ogni modo, resta fermo l’obbligo alimentare ex art. 433 c.c., da azionarsi al fine di supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.

 E’ evidente, dunque, che nella fattispecie de qua, la Corte d’appello aveva errato non attenendosi ai principi sopra esposti, disponendo a carico del padre – peraltro pensionato – un assegno del valore di euro 300,00 in favore della figlia ormai trentacinquenne all’epoca del giudizio, la quale aveva già conseguito il titolo di estetista. In particolare, assume un valore significativo il raggiungimento di un’età – 35 anni nel caso di specie – in cui il percorso formativo è generalmente concluso. Il genitore onerato veniva, dunque, liberato della sua obbligazione, facendo valere – a fronte della contraria domanda – il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di un’occupazione adeguata.

Conclusioni

In definitiva, il maggior vigore attribuito al principio di auto responsabilità del figlio maggiorenne contemperato con quello di solidarietà surclassa ogni forma di assistenzialismo, allorquando i limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione siano nettamente superati. I recenti orientamenti della Suprema Corte virano verso una posizione innovativa, nella direzione della responsabilizzazione dei figli. Al fine del raggiungimento dell’indipendenza economica basta un lavoro precario, anche non in linea con il percorso formativo svolto, a condizione che garantisca la possibilità di vivere in modo dignitoso ed autonomo. Tutt’al più, il figlio non indipendente economicamente potrà avvalersi degli strumenti sociali di ausilio e di sostegno al reddito.

Ad ogni modo, laddove emerga l’atteggiamento inerte del figlio maggiorenne che non abbia saputo o voluto adoperarsi per il raggiungimento dell’autosufficienza economica – per sua scelta o colpa – egli sarà considerato colpevole e ciò determinerà l’esonero dei genitori dalla corresponsione dell’obbligo di mantenimento in esame, pur restando fermo il contributo genitoriale per i soli alimenti.

[1] Cass. civ., ord. 2 luglio 2021, n. 18785

[2]  Cass. civ., Sez. I, sent. 10 aprile 2012,  n. 5652

[3]  cfr. Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, pag. 1158

[4]  cfr. Michele Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Cedam, pag. 247

[5]  Cass. civ., Sez VI, sent. 10 ottobre 2018, n. 25134

[6] ex multis Cass. civ., Sez. VI, ord. 2 maggio 2018, n. 10419; Cass. civ., Sez. I, sent. 30 settembre 2010, n. 20509

[7] ex multis Cass. civ., Sez. I, sent. 13 ottobre 2021, n. 27904; Cass. civ., Sez. VI, ord. 20 agosto 2020, n. 17380; Cass. civ., Sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32529

[8]  Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183

[9]  Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord. 8 novembre 2021, n. 32406

[10]  Cass. civ., ord. 2 luglio 2021, n. 18785

[11]  Cass. civ., Sez. I, sent. 23 gennaio 1996, n. 496

[12]  Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183

[13]  Cass. civ., Sez. VI, sent. 14 Marzo 2017, n. 6509

[14]  ex multis Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183; Cass. civ., sent. 13 ottobre 2021, n. 27904; Cass. civ., Sez I, ord. 11 marzo 2022, n. 8049

[15]  Cass. civ., ord. 14 dicembre 2018, n. 32529

[16]  Cass. civ.,  ord. 3 dicembre 2021, n. 38366

[1] Cass. civ., ord. 2 luglio 2021, n. 18785

[2] Cass. civ., Sez. I, sent. 10 aprile 2012,  n. 5652

[3] cfr. Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, pag. 1158

[4] cfr. Michele Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Cedam, pag. 247

[5] Cass. civ., Sez VI, sent. 10 ottobre 2018, n. 25134

[6] ex multis Cass. civ., Sez. VI, ord. 2 maggio 2018, n. 10419; Cass. civ., Sez. I, sent. 30 settembre 2010, n. 20509

[7] ex multis Cass. civ., Sez. I, sent. 13 ottobre 2021, n. 27904; Cass. civ., Sez. VI, ord. 20 agosto 2020, n. 17380; Cass. civ., Sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32529

[8] Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2020, n.17183

[9] Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord. 8 novembre 2021, n. 32406

[10] Cass. civ., ord. 2 luglio 2021, n. 18785

[11] Cass. civ., Sez. I, sent. 23 gennaio 1996, n. 496

[12] Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2020, n.17183

[13] Cass. civ., Sez. VI, sent. 14 Marzo 2017, n. 6509

[14] ex multis Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2020, n.17183; Cass. civ., sent. 13 ottobre 2021, n. 27904; Cass. civ., Sez I, ord. 11 marzo 2022, n. 8049

[15] Cass. civ., ord. 14 dicembre 2018, n. 32529

[16] Cass. civ.,  ord. 3 dicembre 2021, n. 38366

Lascia un commento