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Labourdì

L’OIL ha adottato una Convenzione per combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro

Il 21 Giugno 2019, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha adottato una Convenzione per combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere un lavoro dignitoso (decent work) in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per tutte le donne e gli uomini.[i] Fondata nel 1919 a seguito del Trattato di Versailles, associata alle Nazioni Unite dal 1946, ha come obiettivo il riconoscimento universale dei diritti umani nel mondo del lavoro. L’OIL si contraddistingue rispetto alle altre organizzazioni internazionali in ragione della sua struttura tripartita: ossia, all’interno dei suoi organi principali (l’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Consiglio di Amministrazione e la Conferenza Internazionale del Lavoro) siedono, oltre ai membri dei governi degli Stati parte, anche i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Grazie al lavoro svolto dall’Organizzazione, importanti passi in avanti sono stati compiuti nella tutela dei diritti dei lavoratori; fra le Convenzioni più rilevanti adottate in sua sede, dal 1919 ad oggi, ricordiamo la Convenzione sulla durata della giornata di lavoro nell’industria (1919),[ii] la Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale (1948),[iii] la Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione (1951),[iv] la Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (1957)[v] e, più recentemente, la Convenzione sulla protezione della maternità (2000).[vi]

Durante la 108° sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro (ILC), tenutasi il 21 Giugno 2019 a Ginevra, sono state adottate una Convenzione[vii] ed una Raccomandazione[viii] per combattere la violenza e le molestie sul lavoro. La Raccomandazione, che non è giuridicamente vincolante, fornisce linee guida sull’applicazione della Convenzione.

Il testo della Convenzione, al momento non ancora disponibile in lingua italiana, riconosce quali violenza e molestie nel mondo del lavoro (violence and harassment in the world of work), tutta una serie di condotte e pratiche inaccettabili, minacce, singole o reiterate, poste in atto con lo scopo di o che determinino un danno fisico, psicologico, di natura sessuale od economica, inclusa la violenza di genere (a range of unacceptable behaviours and practices, or threats, whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual or economi charm, and includes gender-based violence).

La Convenzione protegge i lavoratori e gli altri soggetti che operano nel mondo del lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto a cui sono soggetti (irrespective of their contractual status), inclusi, quindi, i tirocinanti e gli apprendisti, i volontari, le persone in cerca di lavoro, i candidati al lavoro, i lavoratori il cui contratto sia già scaduto e tutti coloro a cui è riconosciuto lo status di lavoratore in base alla legislazione nazionale (including employees as defined by national law). Il testo trova applicazione a prescindere dall’ambito lavorativo, che sia quindi pubblico o privato.

Essa, inoltre, protegge i lavoratori da violenza e molestie che si verificano non solo sul posto di lavoro (spazi pubblici o privati), ma anche in luoghi dove il lavoratore viene retribuito, svolge una pausa dal lavoro, usufruisce di servizi igienici o spogliatoi; durante i viaggi di lavoro, formazione od eventi; nel tragitto casa-lavoro; negli alloggi forniti dal datore di lavoro (Articolo 3).  In aggiunta, il raggio di protezione si estende alle molestie ricevute tramite mezzi di telecomunicazione e nuove tecnologie, quali Whatsapp ed altri social networks (through work-related communications, including those enabled by information and communication technologies).

E’ richiesto agli Stati parte di agire nel rispetto, promozione e realizzazione del “diritto di ognuno ad un ambiente di lavoro esente da violenza e molestie” (right of everyone to a world of work free from violence and harassment). Gli Stati parte devono adottare, nel rispetto della legislazione nazionale e dopo aver consultato i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, un approccio inclusivo (inclusive approach) con riferimento alla prevenzione ed all’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Ai governi che ratificano la Convenzione è, quindi, richiesto anche di attuare misure preventive, quali campagne di informazione che impongano alle aziende di avere politiche contro le molestie (developing tools, guidance, education and training).

L’Articolo 4 prevede la creazione di meccanismi di sorveglianza, meccanismi di denuncia e di protezione delle vittime di abusi (ensuring access to remedie and support for victims), nonché la previsione di sanzioni contro gli aggressori (providing for sanctions).

Guy Ryder, Direttore Generale dell’OIL, ha affermato che “tali nuove norme riconoscono il diritto per tutti i lavoratori e le lavoratrici ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie”, aggiungendo che il prossimo passo sarà “mettere in pratica questi diritti al fine di creare un ambiente lavorativo migliore, più sicuro e dignitoso per donne e uomini”.[ix] A tal proposito, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la ratifica di almeno due Stati membri.

[i] Vedi “Organizzazione Internazionale del Lavoro, Origine e mandato”, disponibile qui: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang–en/index.htm

[ii] C1 – Convenzione che limita ad otto per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro nelle aziende industriali, 28 Ottobre 1919. Testo completo disponibile qui: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3588:ilo-convenzione-che-limita-ad-otto-per-giorno-ed-a-quarantotto-per-settimana-il-numero-delle-ore-di-lavoro-nelle-aziende-industriali-c1-28-ottobre-1919&catid=71&Itemid=101

[iii] C87 – Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, entrata in vigore il 04/07/1950. Testo completo disponibile qui: https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152334/lang–it/index.htm

[iv] C100 – Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951, entrata in vigore il 23/05/1953. Testo completo disponibile qui: https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152336/lang–it/index.htm

[v] C105 – Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957, entrata in vigore il 17/01/1959. Testo completo disponibile qui: https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152687/lang–it/index.htm

[vi] C183 – Convenzione sulla protezione della maternità, 2000, entrata in vigore il 07/02/2002. Testo completo disponibile qui: https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152284/lang–it/index.htm

[vii] C190 – Violence and Harassment Convention, 2019. Testo completo disponibile in lingua inglese qui: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/texts-adopted/WCMS_711570/lang–en/index.htm

[viii] Recommendation no. 206 – Violence and Harassment Recommendation (2019). Testo completo disponibile in lingua inglese qui: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/texts-adopted/WCMS_711575/lang–en/index.htm

[ix] Vedi “Head of UN labour agency backs anti-harassment measures”, France24, disponibile qui: https://www.france24.com/en/20190610-head-un-labour-agency-backs-anti-harassment-measures

Maria Sole Russo

Laureata in Diritto internazionale e dell'Unione Europea presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. Ha approfondito la conoscenza del diritto internazionale seguendo diversi corsi presso la Fordham University di New York, Peking University di Pechino, LMU di Monaco di Baviera, HSE di San Pietroburgo e Universidade da Coruna. Ha svolto tirocini e brevi esperienze di lavoro presso il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Consiglio d'Europea e le Nazioni Unite.

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