venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

L’omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.

L'omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.
L’omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.

L’art. 579 c.p. regola la fattispecie dell’omicidio del consenziente che è reato diverso da chi istiga o dà aiuto al suicidio come nel caso dell’eutanasia.

Questa norma è volta a regolare una fattispecie particolare di omicidio che è caratterizzata appunto dal consenso della vittima. Il consenso è elemento costitutivo e fondante l’istituto e per essere considerato validamente dato, dovrà essere personale, ossia non dato per rappresentanza; effettivo, inteso come serio; esplicito e non equivoco, quindi dichiarato con certezza e volontà della parte e deve sussistere ab origine cioè dal momento in cui il fatto viene commesso. La Corte di Appello di Roma con una pronuncia del 1983 ha ritenuto che il consenso possa essere prestato anche tacitamente, ossia mediante manifestazioni e comportamenti tali da indicare in modo univoco la volontà del consenziente[1].

La disciplina in esame prevede che il consenso possa essere revocato in qualsiasi momento dalla vittima proprio per la sua capacità di autodeterminarsi. E’ un requisito essenziale il pieno esercizio delle proprie facoltà mentali quindi di essere in grado di intendere e volere soprattutto nel pieno rispetto di uno dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quale quello della vita. In mancanza dei presupposti su menzionati, si darà prevalenza al diritto alla vita indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e capacità di intendere e volere del soggetto interessato, diritto alla vita quale diritto personalissimo e che non attribuisce a terzi il potere di disporne. La Corte ha escluso la sussistenza del consenso, posto che l’accanita resistenza della vittima – testimoniata da riscontri emersi ad esito della consulenza medico-legale – dimostra la sua oggettiva volontà, perlomeno nell’ultima fase della condotta, di evitare la morte, mentre la portata delle frasi con le quali avrebbe espresso il desiderio di morire – vista la forma e la ricorrenza – deve essere ridimensionata, risultando usuale per le persone anziane e malate pronunciare con enfasi simili locuzioni, per il fisiologico scoramento connesso alla loro condizione[2].

 In tema di omicidio del consenziente, il consenso si configura quindi quale elemento costitutivo del reato. Pertanto, ove il reo incorra in errore circa la sussistenza del consenso, trova applicazione la previsione dell’art. 47 c.p., in base al quale l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L’omicidio del consenziente deve essere tenuto distinto dall’omicidio volontario, anche se al comma 2 dell’art. 579 c.p. il legislatore ha previsto l’applicazione delle sanzioni della seconda fattispecie (artt. 575-577) qualora il fatto sia commesso: contro un minorenne (inteso di anni 18); contro una persona incapace di intendere e di volere, inferma, o sotto uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che la rendono inferma temporaneamente, ed infine contro una persona alla quale il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, suggestione o inganno. Ad ogni modo si prevedono per la fattispecie dell’omicidio del consenziente delle sanzioni minori rispetto all’omicidio volontario.

La natura giuridica di tale fattispecie è da ricondurre al reato comune di danno, di evento a forma libera caratterizzato da un elemento soggettivo ascrivibile al dolo generico ossia alla volontà di cagionare l’intero fatto tipico. Si potrebbe per tale fattispecie anche venirsi a configurare un tentativo di omicidio del consenziente in quanto reato di danno e d’evento, per giunta quindi saranno applicabili tutti gli istituti al tentativo affini, quali il recesso attivo e la desistenza volontaria dell’agente. A tale reato non si applicano mai le aggravanti generiche ex art. 61 c.p., in quanto l’attenuante del consenso prevale ex lege sulle aggravanti.

La Consulta nel 1998 ha voluto precisare la differenza che intercorre tra omicidio del consenziente e le altre fattispecie appartenenti al medesimo Titolo del codice penale; questa ha ritenuto che la prima fattispecie si configura nel momento in cui il soggetto agente, cioè colui che cagiona la morte, si sostituisce all’aspirante vittima con il consenso di quest’ultima ma rimanendo ferma su di lui l’iniziativa materiale e la determinazione volitiva; la fattispecie di cui all’art. 580  c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) si verificherà invece quando, sarà la vittima a conservare il dominio della propria azione nonostante vi sia una condotta esterna di un soggetto agente che va a determinare o semplicemente ad aiutare la realizzazione del proposito della vittima; sarà in questa fattispecie proprio la vittima ad essere, anche materialmente, la realizzatrice del fatto evento morte[3].

Alla luce di quanto sin ora detto, vi è stata una recente pronuncia della Cassazione con la quale quest’ultima ha affermato che “Affinché possa configurarsi il reato di omicidio del consenziente è necessario che il consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di natura patologica, ciò in quanto deve sempre prevalere il diritto alla vita riconosciuto come inviolabile dall’art. 2 Cost., che non può attribuire a terzi, anche se stretti congiunti, il potere di disporre, in base alla propria percezione della qualità della vita altrui, dell’incolumità e dell’integrità fisica di un’altra persona. Ne consegue che si configura il più grave reato di omicidio volontario, allorché il fatto sia commesso in danno di una persona che versi in condizioni patologiche di deficienza psichica[4].

La massima prende vita da un caso di specie particolare, ove un uomo in preda alla disperazione compie un duplice omicidio, il primo nei confronti della moglie, sulla scorta della volontà manifestata da quest’ultima in un appunto scritto, che ne disponeva le modalità esecutive; ed il secondo nei confronti del figlio disabile per il quale la Corte territoriale esclude la sussistenza di un consenso del figlio alla propria soppressione, in quanto tale voluntas sarebbe risultata contraddetta da una serie di indici che ne dimostravano l’attaccamento alla vita del ragazzo tra i quali il conseguimento della laurea in scienze dell’educazione, ma soprattutto sarebbe stata esclusa dalla patologia psichica che negava comunque la formazione di un consapevole consenso all’omicidio.

Pertanto alla luce di tali fatti, non poteva per entrambi configurarsi la fattispecie di omicidio del consenziente dovendo distinguere i due secondo i criteri di cui sopra; diramandosi quindi in omicidio del consenziente (della moglie) ed omicidio volontario (del figlio).

[1] Corte Appello Roma, 10 dicembre 1983

[2] Cassazione Penale Sez. I, 13 novembre 2013 n. 37246

[3] Cassazione Penale Sez. I, 6 febbraio 1998 n. 3147

[4] Cassazione penale, Sez. I, 24 gennaio 2018, n.3392

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

Lascia un commento