L’operatività della sanatoria delle nullità processuali in caso di violazione del termine ex art. 190 c.p.c. da parte del giudice ordinario
A cura della Dott.ssa Valeria Denitto
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate con la sentenza n. 36596 del 12 ottobre 2021, pubblicata il 25 novembre 2021, del conflitto sorto in merito all’operatività della sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. nel caso in cui il Giudice Ordinario emetta la sentenza prima che le parti depositino le memorie conclusionali di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c..
Nel caso di specie il conflitto era sorto in virtù di due contrapposti orientamenti: l’operatività della sanatoria processuale degli atti nulli quando i medesimi raggiungano comunque il loro scopo da un lato, e la garanzia del principio di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. dall’altro lato.
Il caso sottoposto agli Ermellini riguardava la possibilità di proporre gravame avverso la sentenza emessa nel periodo intercorrente tra l’avvenuto deposito delle memorie conclusionali delle parti in causa ed il termine non ancora scaduto delle memorie di replica, per violazione del termine ex art. 190 c.p.c. da parte del Giudice con conseguente nullità della sua pronuncia.
Una parte della giurisprudenza, fondando il proprio convincimento anche sul principio della ragionevole durata del processo, sosteneva che l’operatività del terzo comma dell’art. 156 c.p.c. potesse operare anche per le sentenze emesse in violazione dei termini di legge da parte del Giudice Ordinario in tutti i casi in cui la decisione non sarebbe stata diversa se pronunciata nel rispetto dei termini.
Infatti, qualora il Giudice, alla luce delle deduzioni apportate nelle memorie di replica dalle parti, non avrebbe assunto decisioni differenti da quelle in concreto adottate nella sentenza, non si sarebbe potuta ravvisare alcuna violazione del principio di difesa. Tutt’al più si sarebbe evitato un dispendio inutile di energie processuali derivanti da una impugnazione che avrebbe portato al medesimo risultato.
Altra parte della giurisprudenza, tuttavia, muoveva dai supremi principi che governano il nostro ordinamento e che sono enunciati nell’art. 24 e nell’art. 111 della Costituzione: il diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio.
Tali diritti, infatti, si rinvengono materialmente nel codice di procedura civile, il quale all’art. 190 permette alle parti in giudizio di esporre nell’atto finale della causa tutte le proprie deduzioni, potendo altresì replicare a quelle avversarie, proprio per portare all’attenzione del giudicante tutti gli elementi utili alla decisione finale.
Pertanto, una decisione assunta senza aver permesso alle parti di replicare alle conclusionali avversarie pregiudica il diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza.
Le Sezioni Unite, riconoscendo che il mancato rispetto del termine ex art. 190 c.p.c. da parte del Giudice comporta la nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio, affrontano poi la questione relativa all’onere a carico delle parti nel caso di impugnazione della sentenza.
In particolare, secondo la giurisprudenza maggioritaria, si rendeva necessario dimostrare l’effettivo pregiudizio subito, con la conseguenza che se la decisione fosse stata la medesima, la parte non avrebbe potuto lamentare alcunchè.
L’orientamento opposto, invece, in virtù della violazione di principi cardine del nostro ordinamento, sosteneva la sufficienza della sola allegazione della violazione del termine ex art. 190 c.p.c., in quanto la sentenza era nulla per mancato rispetto del diritto alla difesa, con conseguente travolgimento anche del merito della decisione del Giudice.
Pertanto, con la sentenza n. 36596 del 12 ottobre 2021, pubblicata il 25 novembre 2021, il Supremo Consesso enuncia il seguente principio: il mancato rispetto dei termini processuali da parte del Giudice Ordinario pregiudica il diritto di difesa e del contraddittorio delle parti, con la conseguenza che la decisione adottata in tali condizioni è nulla e, in quanto tale, può essere proposto gravame avverso la medesima senza l’onere per la parte di dover dimostrare di aver subito un effettivo e concreto pregiudizio.