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L’ordinanza di rimozione dell’amianto è legittima anche se rivolta nei confronti del curatore fallimentare

La sentenza del Tar Piemonte 9 maggio 2018 n. 562 allarga il novero dei soggetti destinatari delle ordinanze sindacali contingibili e d’urgenza in materia di igiene e sanità pubblica, adottate a fronte del rischio di dispersione dell’amianto nell’ambiente.

In particolare, la pronuncia in questione individua l’obbligo in capo al curatore fallimentare di effettuare quelle opere ritenute necessarie per impedire il propagarsi del pericolo di inquinamento.

La vicenda trae origine da un sopralluogo svolto dai tecnici del Comune locale, dell’ARPA e dell’ASL, ove era emersa la presenza di lastre di fibrocemento contenenti amianto (eternit), a copertura di un capannone rientrante nel compendio dei beni di una ditta fallita. Nel frattempo, tra il curatore del fallimento e le Autorità locali erano in corso le trattative per la messa in sicurezza dell’area, tramite la donazione e/o la vendita degli stabilimenti a prezzo simbolico.

Nonostante fossero in corso le trattative, il Comune ha ritenuto di adottare l’ordinanza contingibile e d’urgenza, a fronte del rischio di dispersione dell’amianto nell’ambiente.

Il curatore fallimentare, destinatario di tale ordinanza, ricorreva pertanto al Giudice Amministrativo adducendo l’insussistenza della colpa del Fallimento per l’inquinamento perpetrato dall’impresa fallita e, di conseguenza, l’insussistenza dell’obbligo di bonifica o di smaltimento a carico della procedura fallimentare, sulla scorta del regime di responsabilità delineato dagli artt. 192, 193, 242 e ss, del d.lgs. n. 152 del 2006, in collegamento con gli artt. 31, 42, 44 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)[1].

Tale ragionamento si fondava sull’assunto che il fallimento non può rispondere delle omissioni o dei fatti dell’impresa, in quanto la curatela fallimentare non acquista la proprietà dei beni del fallito, ma si limita ad amministrarli.

L’interpretazione del T.A.R. Piemontese, invece, ha rilevato come il Sindaco, a fronte di una situazione di pericolo di dispersione dell’amianto, ha correttamente agito in forza dei poteri di cui all’art. 50 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267[2], stante il possibile danno per la salute.

Difatti, la rimozione dell’amianto è oggetto di una disciplina ad hoc (L. 257/92, il D.M. 6.9.1994, il D.M. 14.12.2004 e la DGR n. 40-5094 del 18.12.2012), distinta rispetto a quella per la bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 242 e ss del Codice dell’Ambiente[3].

Come tale, l’ordine di rimozione, quale misura di sicurezza, non può che essere rivolto a chi ha la disponibilità del bene. Da ciò discende la infondatezza delle motivazioni del curatore, in quanto i principi in materia di responsabile dell’inquinamento, applicabili solo in materia di bonifica, non trovano applicazione al caso de quo data la natura di provvedimento d’urgenza.

Inoltre, richiamando un recente orientamento, il T.A.R. ha rilevato che: “l’obbligo di rimozione dei rifiuti può essere imposto anche al “detentore del momento” per cui, in conformità al principio “chi inquina paga”[4], la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento deve ricadere sulla parte dell’attivo fallimentare (Cons. Stato sez. IV n. 3672/2017 e Tar Brescia sez. I nn. 669/2016 e 790/2017).

Pertanto, sebbene: “per un verso, l’Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell’azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l’individuazione dell’eventuale responsabile[5]”.

Di conseguenza, una volta ricondotti gli orientamenti testé citati al caso in esame, il Giudice Amministrativo ha rilevato che l’ordine di rimozione, che impone un intervento di messa in sicurezza, sia stato correttamente rivolto al curatore del fallimento, quale soggetto detentore del bene, che ha l’obbligo di effettuare le opere ritenute necessarie per impedire il propagarsi del pericolo di inquinamento.

 

[1] Per altri dettagli sull’argomento, si rimanda alla cospicua mole di articoli presenti in https://www.iusinitinere.it.

[2] Il testo dell’articolo, in seguito alla modifica ex art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, prevede che: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

[3] Sull’argomento, si veda A. SCAPERROTTA “Bonifica dei siti contaminati: il procedimento ex art. 242 del D.Lgs 152/2006” in https://www.iusinitinere.it.

[4] Per una disamina sull’argomento si veda G.MAZZELLA “il principio Chi Inquina Paga” in https://www.iusinitinere.it..

[5] Cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2015, n. 3544 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2016, n. 1509.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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