venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Malversazione ai danni dello Stato come delitto presupposto del distinto reato di autoriciclaggio

Con sentenza n. 331 del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte si è pronunciata circa la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato quale “presupposto” integrativo del distinto reato previsto e punito dall’art. 648 ter 1 c.p., rectius, autoriciclaggio.

Più specificamente, prima di passare in rassegna i punti salienti della pronuncia in commento, occorre operare un breve focus sui reati in parola, alla luce della puntuale analisi compiuta dalla Corte.

La lettera dell’art. 648-ter c.p. incrimina la condotta del soggetto, autore di un delitto non colposo, che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità “provenienti dalla commissione di tale delitto”.

Il Legislatore ha voluto porre come base integrativa della condotta di autoriciclaggio, così come con riguardo ai reati di ricettazione e riciclaggio semplice, la commissione di un altro delitto c.d. “presupposto”, il quale per essere tale deve risultare effettivamente consumato e qualificabile oggettivamente in termini di illecito, non risultando punibile un’astratta “ricettazione putativa”.

Conseguentemente, il ridetto delitto presupposto, deve necessariamente collocarsi in un tempus anteriore rispetto a quello del momento consumativo del reato di autoriciclaggio[1].

La norma codifica un c.d. “reato proprio”, la cui integrazione risulta, dunque, commessa da una condotta posta in essere solamente dall’autore del reato presupposto ovvero dal concorrente nel medesimo.

L’esigenza di sfuggire ad una paventata violazione del principio di offensività, impone che la condotta risulti “concretamente” idonea ad ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa dei beni.

L’avverbio “concretamente”, inserito nel disposto normativo, è stato sapientemente pensato e voluto dal Legislatore al fine di evitare ogni qualsivoglia duplicazione sanzionatoria del reato presupposto ed incriminare esclusivamente le condotte che non constano nella mera apprensione del frutto del delitto e che invece integrino attività effettivamente idonee ad ostacolare l’identificazione e l’accertamento della provenienza delittuosa.

Differente fattispecie, invece, costituisce quella prevista e punita dall’art. 316 bis c.p., notoriamente “malversazione a danno dello Stato”.

Anche il delitto di malversazione si atteggia a reato proprio, poiché il suo autore si identifica esclusivamente nel soggetto che abbia ricevuto un finanziamento pubblico diretto alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il soggetto passivo del reato si rinviene nella Pubblica Amministrazione, nella Comunità europea ovvero in altri enti pubblici che, sulla scorta del disposto normativo di cui al D.lgs. n. 163/2006, vengono sussunti sotto al genus degli organismi di diritto pubblico.

Presupposto per la configurabilità del delitto è “l’avere l’agente, soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica”.

La condotta illecita, indi, deve essere volta a distrarre, anche in parte, la somma percepita dalla predetta finalità, violando in una qualsiasi maniera il vincolo di destinazione del contributo, sovvenzione o finanziamento”[2].

La norma de qua, a differenza di quanto previsto in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dall’art. 640 bis c.p., non si rivolge al momento percettivo della prestazione pubblica, bensì appresta tutela alla fase successiva allo stesso, relativa all’avvenuta erogazione[3].

La giurisprudenza ha, peraltro, specificato che la distrazione del contributo pubblico dalla finalità prevista, può risultare integrata anche in ipotesi di “scostamento in itinere dal progetto finanziato”, tale da svilire lo scopo di pubblico interesse per il quale il sovvenzionamento fu concesso[4].

Ed ancora, con riguardo al perfezionamento del reato, granitico orientamento dottrinale e giurisprudenziale ha ritenuto che lo stesso risulti perfezionato nel momento in cui l’agente investa per altre finalità le somme ricevute dalle Stato, le quali risultano, invece, soggette ad uno specifico vincolo di destinazione[5].

La condotta incriminata può, inoltre, essere integrata da una mera omissione, trattandosi in tal caso di c.d. “malversazione pura“[6], nel senso che il finanziamento viene ricevuto e “tenuto fermo” senza realizzare l’opera pubblica, oppure in una omissione “accompagnata” da un comportamento distrattivo.

Orbene, nel caso oggetto di pronuncia il consumato reato di malversazione aveva procurato un illecito profitto ammontante ad euro16 milioni circa, somma parzialmente investita in attività speculative.

In particolare, la società Alfa, dopo aver ottenuto un cospicuo finanziamento agevolato per la per la riqualificazione di un polo industriale, aveva distratto le somme percepite dalla loro destinazione vincolata, versandole su diversi conti bancari, con successiva attività di “occultamento” delle stesse, mediante diverse operazioni strategiche.

Nello specifico, il capo di incolpazione contestato indicava come reato presupposto dell’autoriciclaggio quello di malversazione ai danni dello Stato, proprio con riguardo alla gestione e all’utilizzo di un finanziamento pubblico, ottenuto per la realizzazione di un progetto di investimento industriale.

Il ricorrente, di contro, si doleva circa tale configurabilità, assumendo che il reato di malversazione non potesse atteggiarsi a delitto presupposto.

Cionondimeno, con una interpretazione ermeneutica di portata dirimente, il Supremo Consesso ha sconfessato tale assunto, ritenendo, invece, ammesso che anche le malversazioni ai danni dello Stato possono costituire il reato presupposto della fattispecie di cui all’art. 648-ter c.p.

In primo luogo, i giudici di Piazza Cavour hanno tratteggiato le caratteristiche strutturali del delitto di malversazione, ricordando come il bene giuridico protetto dalla norma si individui nella corretta gestione delle risorse pubbliche destinate, ai fini dell’incentivazione economica e attenga, più che alla pubblica amministrazione, alla stessa economia pubblica.

Nel corpo della sentenza si rammentano le possibili ipotesi di configurabilità tangibile del reato in parola, precisando come il momento di perfezionamento dello stesso coincida con il momento in cui le somme erogate e percepite “vengano impiegate in tutto o in parte a profitto proprio o altrui, ovvero non vengano utilizzate per la realizzazione dell’opera o, ancora, vengano destinate ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante al finanziamento o alla sovvenzione”.

Si precisa, inoltre, che con riguardo alla possibile evenienza in cui l’erogazione del contributo sia ripartita in più fasi, il reato risulterà realizzato già a far data dalla prima omissione, ritenendosi, tuttavia, interamente consumato soltanto con l’ultima mancata destinazione del rateo alla finalità di interesse pubblico, risultando essenziale il distinguo concettuale tra perfezionamento e consumazione del reato.

Ed invero, mentre la perfezione coincide con il momento in cui il reato viene ad esistenza, la consumazione risulta, invece, realizzata allorché il reato perfetto raggiunge la sua più elevata gravità concreta, venendo a cessare, così terminando l’iter criminis.

Ciò posto, in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso concreto, la Corte statuisce come il contestato reato di malversazione doveva ritenersi perfezionato già nel momento in cui l’imputato, ottenuto il finanziamento agevolato, distraeva il denaro dal pubblico scopo, trasferendolo su conti correnti riferibili a soggetti o a diversi compartimenti operativi della società.

In tale corollario, tutte le successive operazioni operate sulle somme distratte e precipuamente volte all’occultamento delle stesse, risultavano poste in essere in una sorta di “successione temporale”, rispetto alla distrazione medesima, potendosi configurare quali estremi del reato di autoriciclaggio.

Proprio la diversa destinazione delle somme vincolate diventa elemento qualificante il perfezionamento del reato contestato, mediante la definitiva distrazione dei fondi pubblici a finalità del tutto differenti da quelle per le quali il finanziamento veniva concesso.

La Corte chiarisce ancora come consolidato orientamento delle Sezioni Unite, in applicazione del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., abbia specificato che il reato di malversazione ai danni dello Stato concorre con quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ragione dell’autonomia delle due fattispecie, nulla aggiungendo circa l’astratta esclusione del concorso con il reato di autoriciclaggio.

Cionondiméno, il formulato principio di diritto a mente del quale si ritine che il ridetto delitto di malversazione possa costituire reato presupposto del più grave e diverso delitto di autoriciclaggio, esclude, per automatismo interpretativo, una paventata ipotesi di concorso tra i due reati, seppur non si rinvengano sul punto specifiche indicazioni.

Testo sentenza disponibile qui: Cass. n. 331:2021

Fonte immagine: https://unsplash.com/photos/Ki5pRv_OrS4

[1] Cass. pen., sez. II,  n. 23052 del 23/04/2015, Bagnoli;

[2] Così in motivazione Sez. 6, n. 23778 del 13/12/2011, dep. 2012, Saia Agnesi e, in termini identici, Sez. 2, n. 14125 del 18/03/2015, Cerasa);

[3] Cfr. sul punto S. U.  n. 20664 del 23/02/2017, Stalla;

[4] Così in motivazione Sez. 6, n. 23778 del 13/12/2011, dep. 2012, Saia Agnesi;

[5] Cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205; Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Marani, Rv. 248787; Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, Cataldi, Rv. 222987.

[6] Cfr. S.U, Stalla, cit. ;

Ilaria Marchì

La dott.ssa Ilaria Marchì nasce a Enna il 29 ottobre del 1993. Dopo aver conseguito diploma di maturità scientifica nell'anno 2012 presso l'I.S.I.S.S. "G. Falcone" di Barrafranca (EN), si iscrive presso l'Università degli Studi Kore di Enna, conseguendo nell'ottobre 2017 laurea magistrale in Giurisprudenza. Il suo percorso post-universitario risulta ricco di esperienze formativo-professionali. Dal novembre 2017 fino al novembre 2019, ha svolto la pratica forense presso lo studio legale "Piazza & Associati", occupandosi della redazione di atti giudiziari di varia natura, penale e civile, nonché  di attività di udienza. A far data dal maggio 2018 fino all'ottobre 2019, ha svolto tirocinio giudiziario ex art. 73 d.l. n. 79/2013, presso la Corte d'Appello di Caltanissetta.

Durante i primi sei mesi di tale periodo formativo ha coadiuvato il Presidente della Seconda Sezione Penale della Corte D'Appello di Caltanissetta, partecipando alle attività di udienza, alle successive camere di consiglio, predisponendo relazioni di inizio processo, stralci di sentenze, provvedimenti giudiziali di vario genere, nonché partecipando a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione.
E' stata impegnata anche presso l'Ufficio del Processo, svolgendo adempimenti di vario genere. I successivi 12 mesi di formazione li ha eseguiti presso la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, coadiuvando strettamente il Presidente, ed il Giudice a latere, partecipando a diversi processi di estremo rilievo, quali, tra gli altri, Borsellino quater e Capaci bis. La sua specifica attività è stata quella di redigere le relazioni di inizio processo- crono-storia del primo grado di giudizio- nonché sintesi di atti d'appello e redazione bozze motivazionali di sentenza.
Nel luglio 2019 ha conseguito un master di II livello presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali,  Università degli Studi Kore di Enna. Ad oggi lavora presso un noto studio legale in Sicilia, "Studio Legale Sinatra & Partners", occupandosi di attività giudiziale e stragiudiziale e, più specificamente, della redazione di atti giudiziari di vario tipo, di natura penale (come redazione di esposti, querele, atti di gravame, istanze, etc...) e civile. Con precipuo riguardo al diritto penale, branca specializzante del ridetto studio, si occupa di fornire consulenza ed assistenza legale personalizzata al cliente, trattando reati contro la persona (omicidio, lesioni personali), contro il patrimonio (rapina, estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio), reati in materia di sostanze stupefacenti (detenzione a fini di spaccio, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga), reati associativi e di criminalità organizzata (associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso, associazione sovversiva), reati sessuali e prostituzione (violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), reati contro la famiglia (stalking) e reati contro la Pubblica Amministrazione. contatto: marchi.ilaria29@gmail.com

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