venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Massima n. 185 Consiglio Notarile Milano – “Change of control” e gli effetti del trasferimento del controllo della società socia

Con la Massima in oggetto, il Consiglio Notarile di Milano interviene in materia di legittimità e funzionamento delle clausole di “change of control”.

Nello specifico, il Consiglio chiarisce che «le clausole statutarie di “change of control” – relative ad un’operazione di trasferimento del controllo di una società socia – sono idonee a produrre effetti esclusivamente sulle partecipazioni della società nel cui statuto sono introdotte, mentre sono inefficaci nei confronti del trasferimento delle partecipazioni della società socia».

Le argomentazioni alla base della Massima in oggetto si fondano su una duplice affermazione di principio.

Se, da un lato, si arriva a negare che una clausola statutaria di una società (es. Alfa) possa produrre i suoi effetti “diretti” su qualsiasi vicenda che abbia ad oggetto non le azioni o le quote della società stessa, bensì le azioni o le quote di una società che sia sua socia (es. Beta), dall’altro, invero, si arriva a teorizzare come la vicenda cd. “traslativa”, avente ad oggetto le azioni o le quote della società socia (nel nostro esempio Beta), possa esser intesa come presupposto, nello statuto della società partecipata (nel nostro esempio Alfa), ai fini dell’applicazione di clausole che dettino limiti relativi alle azioni o quote della predetta società (Alfa), qualora si verifichi un trasferimento del controllo sulla società che detiene tali azioni o quote (ossia, un trasferimento del controllo della società Beta).

Pertanto, sono da intendersi legittime ed efficaci le clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni in caso, ad esempio, di trasferimento ad una società detenuta al 100% dal socio alienante – ovvero di società della quale quest’ultimo abbia il controllo di diritto ex articolo 2359, co. 1, n. 1), cod. civ. – qualora detto trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del controllo, ovvero qualora sia previsto, sempre al verificarsi di tali circostanze, un obbligo di ritrasferimento delle partecipazioni.

Ma vi è di più.

Ad avviso del Consiglio, si dovranno considerare legittime le clausole statutarie che prevedono il diritto di riscatto delle partecipazioni qualora si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia, stabilendo l’obbligo di quest’ultima di effettuare le dovute comunicazioni agli altri soci e/o agli amministratori della società.

Allo stesso modo, la Massima ritiene legittime le clausole statutarie che prevedono il gradimento necessario nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia, nel caso di cambiamento del controllo della società socia e, dall’altra parte, con diritto di riscatto delle partecipazioni detenute dalla società socia, in caso di mancato rilascio del gradimento.

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