giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

Massima n. 195 Consiglio Notarile Milano – CdA, sì al voto determinante

Con la Massima in oggetto, il Consiglio Notarile di Milano interviene in materia di voto “determinante” e deliberazioni unanimi nel consiglio di amministrazione delle società di capitali.

Ai sensi dell’articolo 2388, comma 2, del Codice civile si afferma come «le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto».

Nelle disposizioni statutarie, dunque, il dettato normativo consente di prevedere che le decisioni del consiglio di amministrazione possano essere assunte, oltre che al superamento dei quorum di legge o statutari, anche subordinandole al voto determinante di uno o più amministratori. Per di più, negli statuti può essere inserito il diritto di veto, a fronte di determinate decisioni da assumere, riconosciuto a uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Fino ad oggi[1], si era arrivati ad affermare, limitatamente alle sole S.r.l., di poter riservare ad uno o più amministratori nominati ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del Codice civile o dai soci di minoranza il diritto di veto limitatamente alle decisioni relative al compimento di atti legati alla gestione operativa.

Il Consiglio[2], con la massima in esame, compie il definitivo salto di qualità ampliando l’applicabilità di tali clausole anche negli statuti delle S.p.A.

Si afferma, pertanto, come «sia legittima la clausola statutaria che stabilisca che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di S.p.A. o di S.r.l. siano validamente assunte solo se, oltre al quorum stabilito dalla legge o dallo statuto, ricorra anche il voto favorevole, o non ricorra il voto contrario, di uno o più determinati amministratori, individuati in virtù della carica che ricoprono o della “provenienza” della loro nomina o di altri idonei criteri di determinazione».

Inoltre, è da considerarsi legittima «la clausola statutaria che subordina la valida assunzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di S.p.A. o di S.r.l. al voto favorevole di tutti gli amministratori in carica».

[1] Cfr. notariato di Firenze, massima n. 56/2015.

[2] Nonostante, ad oggi, la validità di tali clausole non sia oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza, la massima del notariato in esame compie una significativa legittimazione sul punto. Infatti, anche alla luce delle recenti acquisizioni di quote di minoranza di società medio-grandi da parte di fondi d’investimento, il tema si connota di una estrema attualità.

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