giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Maternità e lavoratrici autonome: a quali prestazioni hanno diritto?

 

Nel proseguimento della trattazione inerente alla tematica della maternità e dei diritti riconosciuti alle madri lavoratrici nel nostro ordinamento lavoristico, è doveroso analizzare la disciplina concernente le madri lavoratrici autonome.
Con la locuzione lavoratrici autonome si suole fare riferimento alle lavoratrici in proprio, ossia libere professioniste o imprenditrici, le quali dunque non sono dipendenti né della P.A., né di un datore di lavoro privato.

La tematica della maternità è disciplinata in modo parzialmente diverso per quanto concerne la categoria di lavoratrici inquadrate come autonome.
Non possiedono, infatti, tutte le tutele assicurate alle lavoratrici dipendenti, (qui di rimando l’articolo inerente a tale disciplina) ma hanno chiaramente diritto a quelle che sono le prestazioni minime principali connesse alla maternità, le quali saranno qui di seguito esposte.

Innanzitutto, occorre fare una prima distinzione tra le libere professioniste iscritte agli ordini, rispetto a quelle iscritte invece alla Gestione separata.

Le prime, hanno pieno diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria.
Al pari di quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, tale periodo va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto sino ai tre mesi successivi alla data del parto.
In virtù dell’iscrizione all’ordine di appartenenze, tale indennità non è erogata dall’INPS, ma appunto dall’ordine.

A titolo di esempio è possibile individuare:
– cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati (cassa forense)
– cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (ENPAM)
– cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti
– cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i commercialisti
– cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti
– cassa nazionale del notariato

L’indennità è dovuta anche se non c’è un’effettiva astensione dal lavoro, infatti, secondo quanto stabilito da un’importante sentenza della Corte Costituzionale (C. Cost. Sent. n. 3/1998), la tutela della salute della madre e del bambino non è incompatibile con l’attività di cura degli interessi professionali.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione, da calcolarsi sulla base dell’introito denunciato nell’anno precedente.
Al fine di ottenere l’indennità la madre lavoratrice interessata deve inviare una comunicazione alla cassa di appartenenza.

Per quanto invece concerne la seconda categoria di madri lavoratrici autonome, quelle iscritte alla Gestione separata, parimenti è prevista un’indennità per lo stesso periodo di astensione, ossia due mesi prima del parto e tre mesi post partum.
L’indennità è in tal caso pagata dall’INPS, dietro domanda della lavoratrice da comunicare in via telematica.
E’ indispensabile che la lavoratrice abbia versato contributi per almeno 3 mesi nei 12 mesi precedenti.

Tale indennità è estesa inoltre alle lavoratrici iscritte alla Gestione Inps artigiane e commercianti, alle coltivatrici dirette, colone, alle mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Per questa categoria di lavoratrici, requisito essenziale per l’ottenimento dell’indennità è la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
Anche in tale ipotesi l’indennità è pagata dall’Inps, previa domanda della lavoratrice da inoltrare sempre in via telematica.

Per il peculiare caso di affidamento o adozione, è prevista ugualmente la corresponsione dell’indennità.
Inoltre, cosi come previsto per le lavoratrici madri dipendenti, nel caso di morte o grave infermità di quest’ultima, l’indennità è dovuta al padre.

Per quanto, invece, concerne il congedo parentale, ossia il periodo di astensione facoltativa della madre ulteriore e successivo rispetto al congedo di maternità, esso è previsto per la durata di 3 mesi nel corso del primo anno di vita del bambino (esteso a 6 mesi per i primi 3 anni di vita del bambino dal Jobs act, seppur ancora in via di emanazione).

Infine, al pari delle lavoratrici subordinate, anche per le lavoratrici autonome sono riconosciuti dei contributi per il servizio di baby sitting o per il pagamento dell’asilo nido.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

Lascia un commento