giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Matrimonio forzato: nuovo reato nel codice penale ex art. 558 bis

Con l’espressione “matrimonio forzato” si definisce un matrimonio rispetto al quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti non è libero e viene estorto tramite violenze, minacce o altre forme di coercizione. [1]

Il fenomeno della costrizione o induzione al matrimonio è una realtà  ancora oggi esistente e presenta caratteristiche trasversali, correlate alle condizioni socio-economiche in cui versano le famiglie, piuttosto che alle specificità culturali dei singoli contesti. Il reato di costrizione o induzione al matrimonio è disciplinato dal nuovo art. 558 bis c.p. introdotto nel codice penale dalla legge n. 69/2019 e recita quanto segue:

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.”[2]

La legge n. 69/2019 ha colmato l’eccessivo vuoto in materia presente nel nostro ordinamento, tale provvedimento recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” è entrato in vigore lo scorso 9 agosto. Infatti, l’art. 558 bis c.p. è stato inserito dall’art. 7, L. 19.07.2019, n. 69, con decorrenza dal 09.08.2019.

Detta legge si compone di 21 articoli, che determinano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere.
La novella ha portato un aggravio delle pene per alcuni  delitti (violenza sessuale, maltrattamenti e stalking ecc..) e ha introdotto nuove fattispecie di reato. Più nel dettaglio, è stato introdotto l’art. 612 ter c.p. di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, noto come “revenge porn”, l’art. 387 bis c.p. che disciplina la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il reato di sfregio di cui all’art. 583 quinquies c.p.[3]

Il legislatore ha ritenuto altresì necessario inserire nel codice penale una norma ad hoc, tale appunto l’art. 558 bis c.p., che fa seguito alla norma sull’induzione al matrimonio mediante inganno di cui all’art. 558 c.p.

Precedentemente quindi, nel codice penale veniva disciplinata solo l’ipotesi di cui all’art. 558 c.p. “induzione al matrimonio mediante inganno”. Il fatto costitutivo del delitto in questione consiste nel contrarre matrimonio avente effetti civili, occultando fraudolentemente all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento diverso da quello derivante da un precedente matrimonio. L’impedimento deve concentrarsi in una vera e propria causa di annullamento del matrimonio, mentre la condotta dell’agente consiste nel porre in essere mezzi fraudolenti idonei ad occultarne l’impedimento. Non basta un mero silenzio e neppure un mero contegno omissivo, ma è necessaria la sussistenza di mezzi positivi di inganno per captare l’altrui volontà [4].

La ratio dell’art. 558 bis c.p. mira a tutelare l’unione matrimoniale come libero consenso delle parti contro un matrimonio forzato o indotto mediante pressioni che possono essere sia fisiche sia psicologiche.

Nel dettaglio, la nuova norma ricomprende tutte le condotte volte alla costrizione o induzione al matrimonio, punendo chiunque con violenza o minaccia, costringa una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La violenza, si caratterizza per il fatto che, viene utilizzato qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza, si intende altresì l’impiego di energia fisica sulle persone, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. Per minaccia va invece intesa, la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.  Le modalità coercitive non comprendono solo la violenza o minaccia in senso stretto, ma anche forme di abusi psicologici che “inducono” la vittima a contrarre matrimonio non voluto, attraverso l’utilizzo mezzi meno diretti, ma ugualmente idonei a condizionare la libera decisone.

Per vero, l’art. 558 bis c.p. sancisce la perseguibilità di chiunque approfitti delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona con abuso di relazioni. Il fenomeno assume anche una dimensione ultra nazionale, infatti, il disposto normativo di cui all’art. 558 bis c.p., trova applicazione anche quando il fatto viene  commesso all’estero da cittadino italiano o straniero ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia[5].

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica indica all’art. 37 i matrimoni forzati tra le forme di violenza da combattere [6 ]. Il matrimonio forzato (forced marriage) è quello che viene concluso senza il libero consenso degli interessati e la coartazione del consenso che costituisce il criterio differenziatore dalle altre forme (matrimonio combinato e matrimonio precoce) e integra una violazione dei diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sancisce  che “ il matrimonio può essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi” [7].

La nuova disposizione del Codice Rosso ha trovato applicazione in un caso di specie, dove a Pisa un cittadino bosniaco è stato accusato di sequestro di persona, maltrattamenti, calunnia, costrizione e induzione al matrimonio per aver picchiato le due figlie che non volevano sposare i cugini. La Polizia di Stato di Pisa ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del cittadino bosniaco di etnia rom, accusato di reiterate violenze, lesioni e segregazioni nei confronti delle due figlie, una delle quali da poco maggiorenne. I maltrattamenti non si limitavano a calci, pugni e pratiche umilianti, ma spesso sfociavano in veri propri periodi di segregazione nelle roulotte, dove le ragazze venivano cibate a pane e acqua. Tali violenze erano dirette ad impedire alle due ragazze di frequentare i rispettivi fidanzati, diversi da quelli che il padre aveva scelto per loro, ovvero due cugini, con le cui famiglie l’uomo aveva già intrapreso una trattativa, chiedendo e ottenendo del denaro in cambio dell’assenso al matrimonio con le figlie[8].

L’introduzione di un reato autonomo di coercizione o induzione al matrimonio appare un risultato da accogliere con favore, poiché consente di ovviare alle difficoltà interpretative che le vigenti disposizioni codicistiche avrebbero potuto comportare di fronte a vicende di matrimonio forzato e colma il vuoto di tutela, specialmente nei casi avvenuti all’estero.

La sola tutela penalistica dei matrimoni forzati però non è sufficiente. Potrebbe, infatti, determinare un effetto contrario a quello perseguito, dissuadendo le vittime dal denunciare le condotte poste in essere nei loro confronti per il timore di incriminare membri della propria famiglia. Sarebbe utile prevedere contestualmente interventi di sensibilizzazione e di formazione, che consentano di intercettare subito situazioni a rischio e costruire una rete di protezione che coinvolga servizi sociali, scuola, centri antiviolenza e/o case-rifugio, forze dell’ordine e magistratura. Ai fini di un’adeguata prevenzione, è da ritenere assolutamente urgente monitorare il fenomeno[9].

 

[1] I MATRIMONI FORZATI PRESTO PREVISTI COME REATO ANCHE IN ITALIA?, Diritto Penale Contemporaneo, 2019

[2] Articolo 558 bis c.p. tratto da www.brocardi.it

[3] Izzo L., Codice Rosso: cosa prevede la legge, www.studiocataldi.it, 2020

[4] A. Roma, 21 dicembre 1977, Pianese c. Vucovich, TR 78, 112

[5] Izzo L., Cos’è il matrimonio forzato o indotto,  www.studiocataldi.it

[6] Convenzione di Istambul, 37.04.11 ratif. Con l. 27.06.2013 n.77

[7] Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 16

[8] Picchia le figlie che non vogliono sposare i cugini, rom arrestato a Pisa, articolo di cronaca del 23.09.2019

[9] Cerato M.,matrimonio forzato (forced marriage) dei minori ed il c.d. codice rosso. www.magistraturaindipendente.it 

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Immagine tratta da www.west-info.eu

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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