giovedì, Marzo 28, 2024
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MiFID II, cosa cambia?

La direttiva 65/2014, o più semplicemente, MiFID II (Market in financial instruments directive) è la disciplina che regola i servizi finanziari europei. Essa non porta al superamento della precedente, quella del 2004, ma ne estende il perimetro di operatività.

In particolare, rivede e amplia la MiFID I in materia di prestazione dei servizi di investimento, tutela degli investitori retail, definizione dei servizi di consulenza indipendenti e adeguatezza della comunicazione.

l 15 aprile 2014, la normativa MiFID II è stata adottata dal Parlamento europeo. Secondo le prime scadenze, i singoli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure entro luglio 2016, recependo poi le norme entro il 3 gennaio 2017. Nel febbraio 2016, però, Bruxelles è intervenuta per posticipare di un anno l’effettiva applicabilità di MIFID II. Per cui, entro il 3 luglio del 2017, gli Stati membri hanno emesso le normative atte a recepire la direttiva principale e dal 3 gennaio del 2018 si avrà la piena applicazione della direttiva per tutti gli stati membri.

La MiFID II definisce i requisiti necessari alle imprese di investimento per operare nei mercati finanziari in base a una serie di elementi quali autorizzazione e condizioni di esercizio, prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi mediante succursale, controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti; includendo dei settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici.

L’obiettivo della normativa è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate trasparenza e protezione per gli investitori, i quali vedranno estesa la propria possibilità di effettuare operazioni transfrontaliere, grazie al passaporto europeo. Il quale consentirà di poter operare sui diversi mercati europei senza alcuna differenza.

I pilastri principali su cui poggia la nuova MiFID II, come abbiamo detto sono l’obbligo di trasparenza e l’adeguatezza della prestazione del servizio. Tutto orientato ad aumentare la tutela del risparmiatore.

Ora analizziamo nello specifico le modalità con cui si vuole perseguire questo obiettivo.

Innanzitutto le nuove disposizioni, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire ai clienti prodotti finanziari adeguati alle loro esigenze e caratteristiche.

Il tema dell’adeguatezza assume particolare rilievo. Infatti, la normativa prevede di indirizzare le vendite di prodotti finanziari in base al cliente finale. Cioè, i prodotti devono essere disegnati e circoscritti in relazione a un target ben preciso per esigenze, disposizione al rischio, capacità e competenze finanziarie. Inoltre la MiFID II definisce una lista di prodotti liberi e di altri vincolati, restringendo il campo dei prodotti per i quali è possibile prestare un servizio “execution only” (cioè di mera esecuzione degli ordini, senza valutarne l’adeguatezza).

Sempre in quest’ottica viene sottolineata l’importanza della comunicazione: l’impresa che fa da consulente o gestisce il portafoglio dovrà capire quanto l’investitore conosca il prodotto. Quanto sia disposto a rischiare, quali siano i suoi obiettivi e quanto sarebbe capace di ammortizzare una eventuale perdita. Se il singolo prodotto finanziario è integrato all’interno di un pacchetto complesso, l’operatore dovrà fornire all’investitore non solo il profilo di rischio del singolo prodotto ma dell’intero pacchetto. Le imprese sono chiamate inoltre a spiegare al cliente le ragioni dell’investimento e perché sarebbe coerente con le richieste dell’investitore.

L’obbligo di comunicazione non riguarda solo il profilo del prodotto finanziario, ma anche i costi e gli oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.

Si prevede, poi, che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) possano vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che potrebbero esporre a rischi eccessivi gli investitori o la stabilità finanziaria del sistema.

Sempre alle Autorità spetta il compito di verificare che le imprese finanziarie offrano il proprio servizio attraverso un personale che abbia competenze adeguate e conosca i prodotti offerti.

Last but not least, la direttiva fa chiarezza sulla tipologia di servizi offerti dal settore finanziario. A partire dall’importante distinzione tra i servizi di investimento a valore aggiunto e quelli esecutivi: coi primi si intendono servizi quali la consulenza finanziaria e la gestione individuale del portafoglio; con i secondi il collocamento, la recezione e la trasmissione di ordini, svolta dagli intermediari.

Inoltre, la MiFID II introduce l’importante distinzione tra consulenza finanziaria prestata su base indipendente e consulenza prestata su base non indipendente: la prima prende in considerazione tutti i prodotti disponibili sul mercato – non solo quelli della banca e delle case terze con cui un istituto ha stretto accordi commerciali – e si paga tramite una parcella, alla pari degli altri servizi offerti da altri professionisti.
La consulenza dipendente è quella che ad oggi offrono in Italia le banche e i network di consulenti finanziari (ex promotori finanziari): è remunerata con le retrocessioni delle commissioni dei prodotti collocati e prende in considerazione una gamma più ristretta di prodotti.

In conclusione, con l’applicazione della MiFID II, si cercherà di creare un ambiente finanziario molto più vicino e orientato al cliente, il quale sarà coinvolto in tutte le decisioni di investimento, e avrà pieno possesso di tutte le informazioni utili per gestire al meglio il proprio patrimonio.

Claudia Addona

Claudia Addona nasce a Benevento nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si laurea in Scienze Aziendali nel 2017, all'università La Sapienza di Roma, con tesi in Marketing. Nel gennaio 2020 consegue la laurea magistrale con il massimo dei voti in Finanza e Assicurazioni, sempre presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza". Collabora dal 2017 con Ius in Itinere in seguito alla nascita della nuova area Banking&Finance, di cui ne diventa responsabile nel 2018. La curiosità e la determinazione sono ciò che le permettono di dare il meglio in tutto ciò che fa. Email: claudia.addona@gmail.com

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