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Ministeri laicali e sacerdozio comune. Riflessioni a margine del motu proprio di Papa Francesco circa l’accesso delle donne ai ministeri del lettorato e dell’accolitato

Introduzione

Domenica 10 gennaio 2021, nel giorno in cui la Chiesa celebrava la festa del Battesimo del Signore, Papa Francesco ha emanato una lettera apostolica in forma di motu proprio dal titolo Spiritus Domini, con la quale ha stabilito che i ministeri laicali del lettorato e dell’accolitato possono essere affidati “a tutti i fedeli che risultino idonei, di sesso maschile o femminile[1], modificando, così, il can. 230 del Codice di diritto canonico.

Di seguito si cercherà di comprendere quale sia l’effettiva portata di questa statuizione del Romano Pontefice e, dunque, cosa essa significhi in concreto per la vita della Chiesa alla luce del diritto canonico.

Il motu proprio

La lettera apostolica Spiritus Dominiè stata emanata dal Papa in forma di motu proprio, cioè “di propria iniziativa” e, quindi, senza che il Santo Padre sia stato investito in via ufficiale e diretta della questione da alcun organo di diritto canonico.

Può il Romano Pontefice, “di propria iniziativa”, modificare delle norme del Codice di diritto canonico? La risposta è sì. Il can. 331, infatti, afferma che “il Vescovo della Chiesa di Roma […] ha potestàordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa” e, in particolare, che “può sempre esercitare liberamente” detta potestà. D’altronde, ai sensi del §3 del can. 333, “contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice non si dà appello né ricorso”. La parola del Papa, dunque, nella parte in cui rientra nel libero esercizio della suprema, piena, immediata ed universale potestà di cui al citato can. 331, è generalmente inappellabile ed incontestabile.

Laicato e sacerdozio comune

Il Popolo di Dio è formato dai fedeli che, secondo quanto disposto dal can. 207, si dividono in ministri sacri, detti anche chierici, e laici. “Col nome di laici si intende […] l’insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell’ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa”[2].

Come è noto, per diventare ministro sacro è necessario il conferimento dell’ordine sacro. Tuttavia, in ogni fedele c’è una dimensione di sacerdotalità. Secondo la fede della Chiesa, infatti, Cristo Gesù, sommo ed eterno sacerdote, ha voluto “continuare la sua testimonianza e il suo ministero anche attraverso i laici”[3]. Si parla, in questo senso, di sacerdozio comune che, pur differendo essenzialmente dal sacerdozio ministeriale, proprio dei ministri ordinati (vescovi, sacerdoti e diaconi), partecipa con esso all’unico sacerdozio di Cristo[4]. Ne deriva, inequivocabilmente, che tutti i battezzati sono partecipi dell’ufficio sacerdotale del Signore Gesù[5].

I ministeri laicali

Fu con questa esplicita consapevolezza che nel 1972 Paolo VI, con la lettera apostolica Ministeria quaedam, stabilì che gli uffici del lettorato dell’accolitato non fossero più riservati ai candidati al sacramento dell’ordine e che, pertanto, non avrebbero più dovuto chiamarsi “ordini minori”.

Nel presentare alla Chiesa italiana la nuova disciplina, l’allora Presidente della CEI, il card. Antonio Poma affermò: “Il Lettorato e l’Accolitato cessano di essere solamente tappe verso il Presbiterato e funzioni transitorie assorbite poi dai presbiteri, ma divengono ministeri più variamente distribuiti all’interno del popolo di Dio”[6].

In effetti, l’intervento di Paolo VI fu incisivo al punto da dare nuovi e più chiari contenuti tanto al ministero del lettorato quanto a quello dell’accolitato, i quali, proprio con la Ministeria quaedam, assunsero la forma attuale che, in verità, non è del tutto chiara, se non persino sconosciuta, a molti. Ciò, si badi, non è in alcun modo dovuto ad una mancanza di chiarezza delle relative disposizioni, ma è semplice conseguenza dell’ancora scarso utilizzo delle stesse. Almeno in Italia, infatti, è abbastanza raro imbattersi in lettori o accoliti istituiti. Si collega questo fenomeno al fatto che la crisi delle vocazioni sacerdotali non sia divenuta ancora particolarmente incisiva nella vita della Chiesa. Vi è, però, un grave errore a monte di questo ragionamento: i ministeri laicali non sono stati pensati per sopperire ad una eventuale mancanza di sacerdoti, come se, con essi, si investisse una sorta di “super-laico” del compito di supplire, seppur parzialmente, al sacerdote. Si tratta, invero, di “espressioni particolari della condizione sacerdotale e regale propria di ogni battezzato”[7], secondo quanto si è già ampiamente esposto.

In questo senso, sembra opportuno ritenere che la recentissima lettera apostolica di Papa Francesco voglia anche implicitamente esortare la Chiesa a valorizzare ulteriormente il ruolo del laico e, quindi, a dare maggiore importanza alla possibilità di conferire il ministero del lettorato e dell’accolitato anche a chi non aspira al diaconato o al sacerdozio.

Appare dunque conveniente, in questa sede, spendere qualche parola per far sì che si possa meglio comprendere cosa si intende per lettorato e accolitato.

  • Il Lettore legge la Parola di Dio nell’assemblea liturgica, “spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura (ma non il Vangelo)” e “guidare la partecipazione del popolo fedele”[8].

Potrà anche “curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche”[9].

  • L’Accolito, invece, aiuta il Diacono e fa da ministro al Sacerdote. Cura il servizio dell’altare, distribuisce la Santa Comunione tutte le volte che i ministri non vi sono o non possono farlo oppure quando il numero dei partecipanti all’azione liturgica è particolarmente elevato[10].

“Potrà essere incaricato di esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli il Sacramento della Santissima Eucaristia e poi di riporlo; ma non di benedire il popolo”[11]. Potrà anche curare l’istruzione degli altri fedeli che aiutano il Diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche[12].

Nel leggere quanto appena esposto, i non addetti ai lavori potranno cadere in inganno.

Attenzione, dunque: quasi tutti i fedeli laici che svolgono il compito di proclamare le letture durante la celebrazione eucaristica o di distribuire la Santa Comunione non sono lettori o accoliti istituiti!

E ciò, sia chiaro, non è uno scandalo. Il can. 230 §3, infatti, stabilisce che “ove lo suggerisca la necessitàdella Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici”, seppur in via temporanea o straordinaria. Tanto è vero che, se nel caso dell’accolito si parla di “ministro ordinario” della Santa Comunione, nel caso degli altri laici a cui è affidato il compito di distribuire l’eucarestia si parla di “ministri straordinari”.

Quella dei ministri ordinari (lettori e accoliti) “non è una semplice funzione rituale”, ma“una vera e propria missione ecclesialeche si inserisce “in tutta la vita della Chiesa”[13]. I ministeri, quindi, “in nessun modo debbono essere sminuiti o come attribuzioni onorifiche, o come momenti episodici nella vita di un cristiano”[14].

Nella Ministeria quaedam, Paolo VI specificò: “Institutio Lectoris et Acolythi, iuxta venerabilem traditionem Ecclesiae, viris reservatur[15], cioè “l’istituzione del Lettore e dell’Accolito, secondo la venerabile tradizione della Chiesa, è riservata agli uomini.

Già nel 1973, tuttavia, con riguardo alla possibilità, concessa alle Conferenze Episcopali, di chiedere alla Sede Apostolica l’istituzione di ulteriori uffici, il card. Poma scrisse: “prima di nuove istituzioni di ministeri, deve essere chiarita la possibilità di conferimento alle donne”[16].

Donne e ministero laicale

Bisogna notare, come in effetti si è preoccupato di chiarire Papa Francesco[17], che, nel riferirsi alla tradizione della Chiesa di riservare agli uomini l’esercizio dei ministeri, Paolo VI l’abbia definita “venerabileme non venerandam. Tale sfumatura, non ben colta da chi ha curato la traduzione italiana della Ministeria quaedam, ci dice molto.

Se, infatti, per “veneranda” si intende qualcosa che deve essere oggetto di venerazione, per “venerabile”, invece, si intende qualcosa che si può venerare, ma non in maniera del tutto vincolante. Optando per la seconda soluzione pare che Paolo VI abbia voluto lasciare aperta la possibilità che, un domani, i ministeri del lettorato e dell’accolitato potessero essere conferiti anche alle donne. Quel domani è arrivato lo scorso 10 gennaio.

Dopotutto, la vecchia formulazione del can. 230, che riservava i ministeri laicali ai fedeli di sesso maschile, comunque già ammetteva la possibilità, come di fatto ampiamente e da tempo accade, che le donnepotessero svolgere in via temporanea e straordinaria alcune funzioni proprie del lettore e dell’accolito.

Se, in effetti, tali ministeri promanano dal sacerdozio battesimale, che è comune a tutti i fedeli, uomini o donne che siano, apparrebbe oltremodo contraddittorio impedire che siano affidati alle donne.

Su questa linea, dunque, Papa Francesco, in assoluta continuità rispetto a tutti i suoi predecessori a partire da Giovanni XXIII, chiarisce che la recente innovazione è volta a consolidare “la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati”e, quindi, “a promuovere la ministerialitàe “la consapevolezza della dignità battesimale[18].

Donne e ministero ordinato

Alcuni fantasiosi e disattenti lettori della Spiritus Dominicercando di intravedere in essa una apertura, da parte di Papa Francesco, al sacerdozio femminile. Tuttavia, è lo stesso Pontefice a fugare ogni dubbio a riguardo quando afferma, richiamando la lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis di Giovanni Paolo II, che “rispetto ai ministeri ordinati, la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale[19].

Questa “sentenza” della Chiesa, che “deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli”[20], è stata ampiamente motivata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con la Dichiarazione circa la questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale Inter insogniores del 1976, ripresa da Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Mulieris digitate del 1998.

Dal momento che Cristo, nel chiamare solo uomini come suoi apostoli, “ha agito in un modo del tutto libero e sovrano”[21], la Chiesa “non si riconosce l’autorità di ammettere le donne all’ordinazione sacerdotale”[22]. Né si potrebbe dire, fra l’altro, che la scelta operata da Cristo sia stata influenzata dalla cultura dell’epoca. Invero, Egli “in tutto il suo comportamento, ha messo in rilievo la dignità e la vocazione della donna, senza conformarsi al costume prevalente e alla tradizione sancita anche dalla legislazione del tempo”[23].

Il can. 1024 stabilisce con chiarezza che può ricevere la sacra ordinazione “esclusivamente il battezzato di sesso maschile”.

C’è, dunque, nella Chiesa, diversità di ministero ma unità di missione[24].Tale diversità, però, non è sinonimo di disparità. “D’altronde, il fatto cheMaria Santissima, Madre di Dio e della Chiesa, non abbia ricevuto la missione propria degli Apostoli né il sacerdozio ministeriale mostra chiaramente che la non ammissione delle donne all’ordinazione sacerdotale non può significare una loro minore dignità né una discriminazione nei loro confronti, ma l’osservanza fedele di un disegno da attribuire alla sapienza del Signore dell’universo”[25].

Infatti, la struttura gerarchica della Chiesa è totalmente ordinata non già al ministero, ma alla santità[26].I più grandi non sono i ministri, ma i santi[27].

Conclusioni

Viviamo un tempo in cui, come accade per il legislatore ordinario, anche l’azione del legislatore canonico, nella persona del Romano Pontefice, è oggetto di svariate speculazioni. In questo senso, il pontificato di Francesco, sicuramente coraggioso dal punto di vista legislativo, è divenuto bersaglio prediletto di due correnti, entrambe talmente distanti dalla vita reale della Chiesa da non poter cogliere in maniera genuina la ratioispiratrice del Santo Padre:

  • L’ultracattolicesimodei sedicenti (non autentici) tradizionalisti, i quali, animati da una falsa cultura (se non presuntuosa ignoranza) canonica, diffondono strampalate e sconclusionate teorie del complotto;
  • Il populismo teologico di atei, agnostici e non praticanti che non vedono l’ora di dare in pasto ai sociale alla stampa le loro letture low cost, rigorosamente anticlericali e anticristiane, degli interventi del Papa.

La verità, come esemplarmente evidenziato dalla Spiritus Domini, è che Papa Francesco è, come i suoi predecessori, il Papa dei cattolici senza se e senza mai quali, animati da una fede autentica e orientati, benchè peccatori, alla salus animarum[28], lontani da ogni sofismo e lettura speculativa, vedono nel Romano Pontefice non un semplice leader, ma il Santo Padre.

Per comprendere bene le azioni di Papa Francesco, e di ogni Pontefice, occorre sentire cum Ecclesia; è necessario saper confondere i propri sentimenti con quelli della grande famiglia di Cristo[29]. In tal caso, come avvenuto in questa sede, si riuscirà a scorgere come Francesco sia colui che coraggiosamente varca le soglie di quelle porte che, nell’evolversi del tempo, la Chiesa ha sapientemente lasciato aperte.

[1]Papa Francesco, Spiritus Domini, 10 gennaio 2021, disponibile qui:

http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html

[2]Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1964, disponibile qui:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html

[3]Ivi

[4]Così, Paolo VI, Ministeria quaedam, 15 agosto 1972, disponibile qui:

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html

[5]Così, Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium

[6]Conferenza Episcopale Italiana, pres. card. A. Poma, I ministeri nella Chiesa – Documento pastorale dell’Episcopato italiano, 1973, disponibile qui:

https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/I_ministeri_nella_Chiesa.pdf

[7]Papa Francesco, Lettera al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede circa l’accesso delle donne ai ministeri del lettorato e dell’accolitato, 10 gennaio 2021, disponibile qui:

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/papa-francesco_20210110_lettera-donne-lettorato-accolitato.html

[8]Paolo VI, Ibidem

[9]Ivi

[10]Così, Ivi

[11]Ivi

[12]Ivi

[13]Conferenza Episcopale Italiana, pres. card. A. Poma, Ibidem

[14]Ivi

[15]Paolo VI, Ministeria quaedam, 15 agosto 1972, versione in latino disponibile qui:

http://www.vatican.va/content/paul-vi/la/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html

[16]Conferenza Episcopale Italiana, pres. card. A. Poma, Ibidem

[17]Così, Papa Francesco, Ibidem

[18]Ivi

[19]Ivi

[20]Giovanni Paolo II, Ordinatio sacerdotalis, 22 maggio 1994, disponibile qui:

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html

[21]Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 15 agosto 1988, disponibile qui:

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulieris-dignitatem.html

[22]Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Inter insigniores circa la questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale, 15 ottobre 1976, disponibile qui:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19761015_inter-insigniores_it.html

[23]Giovanni Paolo II, Ibidem

[24]Concilio Vaticano II, Decr. Apostolicam actuositatem, 1965, disponibile qui:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_it.html

[25]Giovanni Paolo II, Ordinatio sacerdotalis

[26]Così, Ivi

[27]Ivi

[28]La salvezza delle anime è la suprema lexdella Chiesa

[29]Così, il card. G. B. Montini, poi Paolo VI, citato in Memoria di San Paolo VI: Sentire cum Ecclesia, disponibile qui:

https://www.ausiliariediocesane.it/joomlaDef/index.php/vitaecclesiale/680-dentro-una-storia-di-santita-memoria-di-s-paolo-vi.html

Michele D'Onofrio

Michele D'Onofrio è nato a Bari nel 1992, vive a Pisticci (MT), dove ha conseguito la maturità classica. Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli studi Aldo Moro di Bari discutendo una tesi in Diritto Costituzionale. È socio under 35 del Centro Studi Livatino e ne frequenta le iniziative di formazione giuridica. Attualmente svolge la pratica forense presso lo Studio Legale D'Onofrio, con sede a Pisticci, collabora con la rivista giuridica online Ius in itinere ed è componente del comitato di redazione della Rivista Semestrale di Diritto. È anche vicepresidente e responsabile del settore giovani di Azione Cattolica presso l'Arcidiocesi di Matera-Irsina.

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