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Il modello 231 e il delitto di contrabbando: uno sguardo al diritto doganale

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale –  e con il quale vengono ricomprese al novero del modello 231 alcuni istituti di diritto doganale, si segnalano all’art. 5 le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;
2) al comma 1 dopo le parole: «316 -ter ,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;
b) all’articolo 25:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.»;
2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;
c) all’articolo 25-quinquiesdecies :
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis . In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis »;
3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;
d) dopo l’articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente:
«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) . — 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e) .»[1].

In questa sede ci si occuperà, nello specifico, della modifica contenuta alla lettera d) art. 5, ossia sarà posta all’attenzione del lettore la mutazione subita dal delitto di contrabbando con l’avvento del decreto legislativo mediante il quale viene attuata la normativa PIF.

1. Il delitto di contrabbando e il diritto doganale

Al fine di comprendere il modus attraverso il quale è stato modificato il delitto di contrabbando, per meglio coordinarlo alle recenti modifiche riguardanti il d.lgs. 231/2001, è opportuno che vengano delineati alcuni dei principi che sorreggono il diritto doganale.

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta ai più come Testo Unico Doganale[2]. Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali,  ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone[3], e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario[4]; mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All’art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il c.d. diritto di confine che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all’importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta[5]. Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbandando, intesa come “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”. Nello specifico il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301:

  • Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
  • Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
  • Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
  • Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
  • Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
  • Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
  • Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
  • Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
  • Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
  • Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
  • Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
  • Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato)
  • Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L’articolo sottoposto alla nostra attenzione è stato, però, oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 con il quale una moltitudine di illeciti penali è stata trasformata in illecito amministrativo, di cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria[6]. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292 3 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro. L’unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l’art. 295 che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando.

L’art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:  a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;  b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;  c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita.  L’ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993[7].

È ormai scienza comune che proprio l’art. 295 TU Doganale verrà sottoposto ad altra modifica normativa con la quale verrà introdotta una circostanza aggravante speciale al fine di punire i reati di contrabbando con multa e reclusione da 3 a 5 anni nel caso in cui la somma complessiva dei diritti di confine da dare sia uguale o maggiore a 100 mila euro[8]; altra modifica interverrà nel caso in cui l’ammontare dei diritti di confine sia compreso tra 5 mila a 100 mila euro[9] al fine di individuare un trattamento sanzionatorio in grado di adattarsi al superamento della soglia di punibilità in base ai diversi scaglioni doganali.

2. Il modello 231 e le recenti modifiche circa il delitto di contrabbando

Le recenti modifiche introdotte nella GU dello scorso 15 luglio c.a., aggiungono al modello 231 l’art. 25 sexiesdecies, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l’ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinchè vi sia una restitutio ad integrum con contestuale ripristino dello status quo ante, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all’Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all’esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell’Unione Europea [10].

La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all’art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l’assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi[11].

3. Quali novità in tema compliance?

A seguito dell’introduzione della normativa PIF plurime saranno le novità che coinvolgeranno gli enti e coloro che sono predisposti a porre in essere un numero limitato di attività. Nello specifico, sarà necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale[12] e l’ente. La figura dello spedizioniere doganale è da sempre un punto di svolta per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al punto di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l’esportatore o l’importato nell’espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci[13].

Altre modifiche riguarderanno, poi, il combinato disposto tra l’art. 10 l. 146/2006 che prevede la responsabilità dell’ente per il delitto transnazionale disciplinato ex art. 291 quater TU Doganale – nell’ipotesi in cui si crei una associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati all’estero. Per la costituzione prevista dal reato avente ad oggetto il concorso di persone, si evince che a seguito delle modifiche introdotte ex art. 25 sexiesdecies lo stesso reato potrà essere imputato all’ente a prescindere dalla sua connotazione internazionale, con il quale però il sistema sanzionatorio risulterà essere meno gravoso per l’ente. Ci si auspica, pro futuro, che a tale reato verranno applicate quelle pene in grado di risocializzare non soltanto l’uomo ma anche l’ente.


Note:

[1] È possibile avere contezza di quanto disposto dalla GU del 15 luglio 2020 al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/07/pif-gazz-uff.pdf

[2] Il Testo Unico Doganale è disponibile qui https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/890938/Testo+unico+del+23_01_1973+n.+43.pdf/23f737af-9fb4-4517-bd0f-5de6120b0922

[3] Tale definizione è data dal servizio internazionale QuiPoste al seguente link https://www.quiposte.com/cosa-sono-i-dazi-doganali/#:~:text=Per%20definizione%2C%20i%20dazi%20doganali,parte%20della%20CEE%20(Comunit%C3%A0%20Economica

[4] In tal senso è necessario rievocare la trattenuta del 25% del valore delle merci che entra nello Stato italiano a copertura delle spese di riscossione ndr. Dossier di documentazione parlamentare.

[5] Arena, Il contrabbando doganale nel Decreto legislativo 231/2001, Filodiritto, articolo disponibile al seguente link https://www.filodiritto.com/il-contrabbando-doganale-nel-decreto-legislativo-2312001

[6] Pittaluga, Il contrabbando dopo la depenalizzazione, Diritto.it, contributo in esteso disponibile al link https://www.diritto.it/il-contrabbando-dopo-la-depenalizzazione/

[7] Art. 295 TULD

[8] Arena, op.cit.

[9] Pittalunga, op. cit.

[10] Sub specie, un’evasione di 50 mila euro lede gli interessi finanziari UE in maniera assai difforme ad una violazione che si aggira intorno ai 5 mila euro.

[11] Arena, op.cit.

[12] Lo spedizioniere doganale è colui che svolge le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci, esercitandone in rappresentanza di questi.

[13] Per ulteriori curiosità circa lo spedizioniere doganale si legga il comunicato dell’Agenzia Dogane Monopoli al seguente link https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4893129/Qualifica+professionale+spedizioniere+doganale.pdf/8bb4309b-96c9-411d-90d1-3c31f84fb8fb

Per ulteriori approfondimenti si legga:

Costa, Approvata dalla Camera la Legge di Delegazione Europea per il recepimento della Direttiva PIF: l’ombra del d.lgs. 231/2001 sulle frodi IVA, Ius in itinere, disponibile qui https://www.iusinitinere.it/approvata-dalla-camera-la-legge-di-delegazione-europea-per-il-recepimento-della-direttiva-pif-lombra-del-d-lgs-231-2001-sulle-frodi-iva-24266

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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