venerdì, Marzo 29, 2024
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Naruto vs Slater: possono gli animali essere titolari del diritto d’autore?

Non poche sono le controversie che nascono intorno al diritto d’autore ma raramente coinvolgono  anche degli animali. Il caso Naruto vs Slater ha posto l’accento sulla capacità o meno degli animali di poter essere titolari di un diritto d’autore.

David Slater è un fotografo britannico che nel 2011 si recò in Indonesia per un servizio fotografico sui macachi cinopitechi.

Durante il viaggio il fotografo decise di lasciare la sua fotocamere su di un treppiede e di permettere che alcune delle scimmie la usassero per poter ottenere degli scatti ravvicinati. Dalla curiosità degli animali il fotografo ottenne vari autoscatti di alta qualità di uno dei macachi che successivamente vennero acquistati dall’agenzia di stampa Caters.

La controversia sorse inizialmente nel 2011 quando sul sito techdirt.com vennero pubblicate le fotografie all’interno di un articolo nel quale l’autore, Mike Masnick, si chiedeva se fosse possibile per Slater trasferire il diritto d’autore all’agenzia Caters di una fotografia che vedeva lo stesso estraneo all’evento creativo.(1)

Nel 2014 le foto furono caricate sui server di Wikimedia Commons, un archivio multimediale per i file di pubblico dominio.
Slater intimò a Wikimedia Foundation, la proprietaria di Wikimedia Commons, di rimuovere la foto in violazione del diritto d’autore, ma la Fondazione si rifiutò  sul presupposto che erano state scattate da un animale, quindi privo di personalità giuridica.

Nel 2015, infine, il gruppo attivista per i diritti degli animali PETA (People for Ethical Treatment of Animals) citò in giudizio Slater a nome del macaco, che fu chiamato Naruto all’interno della citazione stessa, al fine di dimostrare la titolarietà del diritto in capo a quest’ultimo.
Il tribunale californiano respinse le motivazioni della PETA affermando che la legge americana sul copyright non considera le scimmie titolari di diritti.(2)

Difatti già nel 2014 l’Ufficio per il diritto d’autore aveva chiarito che le opere create dai non umani non sono soggette al diritto d’autore.(3)

«To qualify as a work of ‘authorship’ a work must be created by a human being…. Works that do not satisfy this requirement are not copyrightable. The Office will not register works produced by nature, animals, or plants.»

Nel 2016 la PETA ha appellato la decisione del giudice, ma prima che la Corte d’Appello della California si potesse esprimere sulla questione, Sleter e la PETA raggiunsero un accordo nel quale il fotografo si impegnava a devolvere il 25% dei ricavi ad organizzazioni attive nella tutela delle scimmie. 

Nonostante l’accordo tra la PETA e Slater, la corte non ha estinto il processo anche a seguito di un amicus curiae da parte della Competitive Enterprise Institute che riteneva ancora vivo l’interesse di Naruto nel proseguimento del processo non essendo lo stesso parte integrante dell’accordo raggiunto tra Slater e PETA.

Il 23 Aprile 2018 la Corte si è espressa a favore di Slater affermando che che gli animali non possono essere titolari del diritto d’autore, confermando quindi la decisione di primo grado.

Per la giustizia americana, quindi, Slater non si era appropriato illecitamente del diritto d’autore, ma allo stesso tempo non poteva vantare alcuna pretesa sulle foto che, essendo state scattare da un animale, rientrano nel dominio pubblico.

Molti commentatori però hanno fatto notare che in altre giurisdizioni Slater potrebbe essere considerato l’autore.

La PETA nei confronti di Slater ritenne competente un tribunale Californiano sulla base di un libro pubblicato da quest’ultimo intitolato “Wildlife Personalities” stampato da una azienda con sede a San Francisco.

In realtà future azioni legali da parte di Sleter potrebbero avere giurisdizione nel Regno Unito.

L’articolo 5 della Convenzione di Berna prevede che l’individuazione della giurisdizione competente venga effettuata sulla base del Paese nel quale l’opera è stata pubblicata.(4)

Nel caso in questione l’opera è stata pubblicata per la prima volta in Gran Bretagna dall’agenzia Caters.

Sulla base delle leggi Britanniche non è rilevante chi sia il soggetto materialmente ad effettuare lo scatto, ciò che importa è che venga rispettato il requisito dell’originalità.

Il requisito dell’originalità è diventato man mano sempre più sfuggente, specie nell’ambito fotografico dove parte del lavoro viene effettuato dalla macchina che imposta vari parametri in modo automatico.                   

Un altro elemento chiave nell’identificazione del diritto d’autore nella fotografia è l’attività di selezione e composizione posta in essere dall’autore come visto nel caso Temple Island Collections v New English Teas, nel quale il giudice ha affermato che la composizione intesa come angolo dello scatto, campo visivo, orario dello scatto, etc. considerati nel loro insieme sono sufficienti a provare la la presenza dell’abilità e lavoro intellettuale alla base della creazione.

Nel caso di Slater la sola selezione delle foto sarebbe di suo sufficiente a garantire la piena titolarietà del diritto così come anche affermato nel caso Infopaq vs Danke nel quale la semplice attività di ritaglio degli articoli di giornale venne considerata sufficiente a provare l’originalità.

Secondo Andreas Guadamuz docente presso l’Università del Sussex il caso Slater vs Naruto ha un ruolo chiave nell’applicazione  del diritto d’autore su internet che, ad oggi, sarebbe troppo legato ad una visione Americano-centrica che non tiene conto della tradizione giuridica Europea.(5)

 

(1) M. Masnick, “Monkey Business: Can A Monkey License Its Copyrights To A News Agency?“, Luglio 2011, disponibile qui: https://www.techdirt.com/articles/20110706/00200314983/monkey-business-can-monkey-license-its-copyrights-to-news-agency.shtml

(2) Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto nord della California, Naruto v. Slater, gennaio 2016, disponibile qui: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2015cv04324/291324/45/

(3) Compendium of U.S. Copyright Office Practice chapter 300, disponibile qui: https://copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf

(4) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, disponibile qui: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P109_16834

(5) A. Guadamuz, “The monkey selfie: copyright lessons for originality in photographs and internet jurisdiction”, Marzo 2016, disponibile qui: https://policyreview.info/articles/analysis/monkey-selfie-copyright-lessons-originality-photographs-and-internet-jurisdiction

Mattia Monticelli

Mattia Monticelli è nato a Napoli nel 1993, diplomato al Liceo Scientifico Elio Vittorini ed attualmente studente di Giurisprudenza presso la Federico II di Napoli, collabora con Ius in Itinere per l'area di Diritto Internazionale. È da sempre appassionato dei risvolti pratici del diritto. Il suo interesse lo ha spinto ad entrare in ELSA Napoli ed a partecipare alla MOOT Court di Diritto Privato fin dal primo anno. Ama viaggiare e scoprire culture e modi di vivere diversi, questo lo ha portato a studiare, fin dal Liceo, l'Inglese conseguendo numerosi certificati. La voglia di viaggiare lo ha motivato a specializzarsi in futuro nel Diritto Internazionale. Email: mattia.monticelli@iusinitinere.it

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