giovedì, Aprile 18, 2024
Litigo Ergo Sum

Negoziazione assistita: pro e contro

Il vasto panorama delle ADR (Alternative Dispute Resolution) è stato arricchito, nel 2014, dall’istituto denominato “negoziazione assistita da un avvocato”, e precisamente dal decreto legge n. 132/2014 (convertito con legge 162/2014) intitolato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

L’intento era chiaramente quello di deflazionare il numero di controversie giurisdizionali, e lo si evince chiaramente, al di là del titolo, anche dall’articolo uno del decreto, volto al volontario trasferimento dei giudizi pendenti in appello ed in primo grado, vertenti su diritti disponibili (con le dovute limitazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale) in arbitrato.

Or dunque, questo non più nuovo istituto, non ha avuto l’ impatto desiderato. Oltre ai casi in cui questo procedimento è obbligatorio, il maggior successo è venuto dalle cause matrimoniali, in quanto presentano il 75% di tutti gli accordi di negoziazione conclusi con successo.

In che consiste quindi la negoziazione assistita ?

La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

Dalla definizione dataci dalla stessa fonte primaria, si intuisce quindi il ruolo fondamentale che svolgono gli avvocati in questa procedura. Questi infatti, all’atto del conferimento dell’incarico, hanno il dovere deontologico di informare il proprio cliente sulla possibilità di ricorrere a tale strumento, ed altresì l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, pena illeciti disciplinari.

Le tipologie di Negoziazione rientrano in due macro-aree:

1) negoziazione obbligatoria: chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una

controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l’altra parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo stesso modo deve procedere chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila euro, fermo restando i limiti di competenza della mediazione obbligatoria.

Tale negoziazione è obbligatoria e produce effetti sulla procedibilità della domanda, invalidando quindi l’eventuale giudizio proposto senza negoziazione.

2) negoziazione facoltativa: utilizzabile per oggetti di controversie che non vertano su diritti indisponibili e di lavoro.

Inutile soffermarsi sul procedimento, nel quale hanno come suddetto un ruolo primario gli avvocati, tanto da avere anche poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Tale procedura inoltre, qualora sfoci in un accordo, attribuisce la qualità di titolo esecutivo a quest’ultimo.

La negoziazione presenta inoltre dei vantaggi fiscali, in quanto con l’art. 21 bis d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto la possibilità di ottenere un credito di imposta da far valere in dichiarazione.

Per ultima, va citata la negoziazione per accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, in quanto come già detto presenta il 75% delle negoziazioni concluse positivamente.

Tale procedura si può applicare sia in assenza che in presenza di figli minori o maggiorenni, figli incapaci o portatori di handicap o figli economicamente non autonomi.

C’è da chiedersi, in conclusione, se tale istituto possa essere veramente deflativo. In caso di negoziazione obbligatoria, di fatto, tale strumento rischia di causare solo un allungamento temporale, considerato che spesso chi intraprende un processo, ha già deciso per il processo, e che la procedura di negoziazione obbligatoria può ben concludersi con un nulla di fatto; nel caso della negoziazione “libera”, invece, era necessario normativizzare quella che è una prassi di ogni avvocato che si rispetti, ovvero tentare preventivamente ogni strada alternativa all’approdo nelle aule di tribunale ?

Emanuele De Stefano

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto processuale civile. Scrivo per Ius In Itinere dal 2016 e sono Responsabile dell'area "Contenzioso". Nella vita privata mi dedico essenzialmente allo studio, amo giocare a tennis e seguo il Milan, mia grande passione da quando sono bambino. Il più grande amore della mia vita è Lapo, un meticcio di pastore tedesco.

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