Di Lorenzo Grampa
I Fatti
Nell’ambito di una ricognizione dei pacchetti telefonici presenti sul mercato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha monitorato le allora società Wind Telecomunicazioni S.p.A e H3G S.p.A., prima individualmente, poi, in seguito alla loro fusione in quanto unico soggetto nel nome di Wind Tre S.p.A., analizzando le loro offerte “zero rating” in quanto Internet Service Providers. Tra queste, l’Autorità ha evidenziato la presenza di pacchetti che permettono all’utente finale di continuare ad utilizzare il traffico zero rated una volta raggiunto il data cap del bundle acquistato. In particolare, l’utilizzo di due applicazioni, Veon e Music by 3, rispettivamente appartenenti a Wind e 3HG, non veniva limitato da alcun blocco o rallentamento al superamento della soglia prevista dal contratto telefonico, permettendo all’utente di continuare ad usufruire dei servizi di streaming una volta terminati i dati telefonici.
Lo zero rating: quando è permesso e quando è vietato.
Lo zero rating è quella pratica svolta da operatori telefonici e ISP che consiste nel non attribuire all’utente finale alcun addebito per i dati consumati da applicazioni o servizi internet di loro proprietà nell’ambito di piani tariffari con dati limitati o a consumo.
I servizi zero rated offerti da operatori telefonici non sono espressamente vietati da norma alcuna. Tuttavia il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta pone alcuni limiti a questa pratica commerciale. L’articolo 3 comma 2 del suddetto Regolamento infatti, vieta quelle offerte che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti ad aver accesso ad un’internet aperto. Inoltre, il terzo comma del medesimo articolo afferma che gli ISP devono trattare “tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.” È proprio la lettera del terzo comma dell’art 3 che ci permette di giudicare come vietate queste pratiche commerciali in quanto discriminatorie, poiché lo zero rating riguarda singole applicazioni, non l’intera categoria di servizi.
Queste due norme vanno lette alla luce delle linee guida del Berec riguardo all’implementazione del Regolamento in questione. Nel valutare se una pratica commerciale di zero rating sia in linea con l’articolo 3, comma 2, l’Orientamento del Berec raccomanda un’interpretazione teleologica del Regolamento inteso in senso olistico, la cui ratio è evidentemente quella di garantire il diritto di accesso ad un’internet aperto. È per questo motivo che si può affermare che i pacchetti in questione sfidano la neutralità della rete: il consumatore è infatti influenzato a favorire l’utilizzo dell’applicazione che gode del servizio di zero rating, di proprietà dello stesso ISP. La combinazione del zero rating alla rimozione del data cap indirizza in maniera consistente le scelte del consumatore all’interno della rete a discapito di altre applicazioni che propongono servizi analoghi. Questa combinazione è indubbiamente considerabile come un limite all’apertura dell’internet poiché manipola la decisione di un cliente di utilizzare l’applicazione proprietaria piuttosto che un’altra appartenente alla concorrenza.
Conclusione
Avendo considerato questi punti l’Autorità ha deliberato una diffida nei confronti di Wind Tre S.p.A. affinché questa si allinei alle direttive del Regolamento 2015/2120. Adeguarsi alla normativa vorrebbe dire per l’operatore ritirare il servizio zero rating dalle applicazioni proprietarie quando un utente ha terminato i dati a lui disponibili, ovvero estendere questo privilegio a tutte le applicazioni analoghe, rimuovendo così qualsiasi discriminazione di sorta. La prima sarebbe indubbiamente la scelta più logica, il minore dei due mali.
Detta delibera è da considerarsi giustificata in quanto un rapporto commerciale di tale genere, seppur, favorevole al cliente, falsa palesemente la concorrenza, a svantaggio degli altri ISP e, nel caso di specie, delle altre piattaforme di streaming di contenuti musicali in competizione con Veon e Music by 3.