venerdì, Aprile 19, 2024
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NFT mania: l’arte digitale tocca i 70 milioni di dollari

NFT mania: l’arte digitale tocca i 70 milioni di dollari

A cura di Antonella Brancaccio, partecipante dell’Executive Master in Giurista d’Impresa e General Counsel di MELIUSform Business School.

Viviamo in un’epoca fortemente digitalizzata ed è bene riflettere sul fatto che l’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo a partire dallo scorso anno, ha reso i cambiamenti tecnologici sempre più repentini, tanto da risultare più rapidi rispetto allo sviluppo di un’adeguata regolamentazione.

Non ci è sicuramente nuovo il concetto di “gettoni digitali”, meglio conosciuti come token, al centro di diverse polemiche in quanto a trasparenza nelle transazioni ed eccessiva volatilità, ma ciò che sta attirando l’attenzione mediatica negli ultimi mesi sono i cd. NFT, acronimo di Non Fungible Token, in italiano gettoni digitali non fungibili, ed è proprio con questo aggettivo, come vedremo, che annunciano la loro peculiarità.

Gli NFT hanno avuto particolare rilievo nella compravendita di opere d’arte digitali, di brani musicali, addirittura di Tweet e Gif.

In realtà l’attribuzione di un valore a questi contenuti digitali non è recentissima, se ne sente parlare da almeno un decennio, ma ciò che ha suscitato parecchio scalpore sono le cifre esorbitanti che i collezionisti digitali sono stati disposti a spendere per diventarne proprietari.

È recentissima la vendita, ad esempio, di un’opera digitale di Beeple[1] a quasi 70 milioni di dollari, una cifra che fa sbarrare gli occhi se si pensa ad un oggetto fruibile a tutti tramite qualsiasi motore di ricerca e soprattutto non collocabile in un contesto tangibile!

Questo ha ovviamente suscitato molte perplessità, perché se da un lato è positivo riuscire a dare valore economico ad un contenuto digitale, frutto di tempo e fatica, da un altro ci si chiede se il valore assunto dall’opera sia meramente temporaneo, frutto di una bolla speculativa o se, invece, si mantenga stabile nel tempo; e in quest’ultimo caso subentrano molteplici perplessità riguardanti questioni giuridiche come il diritto d’autore, la tutela del consumatore, il diritto di proprietà.

NFT: di cosa si tratta

«L’Nft rappresenta un certificato digitale inserito in una blockchain[2] relativo alla proprietà e all’autenticità di un asset che può essere, a sua volta, digitale o materiale»[3]. La permissionless distributed ledger technology (DLT), detta blockchain, è << un registro aperto e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente >>[4], aiuta quindi a registrare e documentare tutti i movimenti relativi ad un determinato token.

Gli NFT si contraddistinguono, come intuibile dal nome, per la non fungibilità, quindi non possono subire modifiche nel tempo, in quanto registrati sulla blockchain, non sono interscambiabili in quanto non è possibile replicare i dati e sono tutti diversi tra loro. Questo assicura una buona garanzia di originalità al contenuto che è stato registrato.

A livello tecnico il tutto avviene con l’ottenimento di un codice hash, ovvero una sequenza alfa-numerica, unica e irripetibile, appartenente soltanto al proprietario del token[5].

È bene tenere presente, quando si parla di NFT, che questi ultimi non corrispondono all’opera, che è accessibile a tutti, ma l’oggetto della compravendita sarà lo stesso token che nel mondo digitale funge da Certificato di Autenticità (COA)[6].

Criticità e aspetti giuridici relativi agli NFT 

Preme innanzitutto rilevare le questioni giuridiche sviluppatesi intorno ai token.

Un problema che salta subito all’occhio è proprio la questione dell’autenticità: è indubbia la fondatezza della tecnologia blockchain per assicurare la garanzia di originalità dell’opera, ma è pur vero che basterebbe una modifica impercettibile di quest’ultima per poter effettuare una nuova registrazione. Questo perché tale tecnologia è solida nello stabilire chi sia il proprietario e nell’assicurare che non avvengano alterazioni non desiderate nel corso del tempo, ma non lo è altrettanto nell’analisi dei contenuti, quindi paradossalmente si potrebbe arrivare alla registrazione infinita di una stessa opera che abbia subito la modifica anche solo di un pixel e, in questo caso, potrebbero sorgere molte controversie[7].

Gli interrogativi sono molteplici e senza riscontri esaurienti anche sulla tutela del diritto d’autore e del consumatore: un mercato destinato allo sviluppo non può prescindere da una regolamentazione univoca e solida! Sarebbe necessario incrementare il Codice del Consumatore con riferimenti specifici a questa nuova modalità di circolazione del denaro e rendere l’acquirente o l’investitore conscio di ciò a cui va incontro, di quali sono i suoi diritti e i suoi limiti.

È importante riflettere, inoltre, sull’impossibilità di recedere in questa tipologia di compravendita, proprio perché è impossibile modificare a ritroso quanto registrato sulla blockchain: dunque, ciò che da un lato dà massima garanzia alla compravendita, dall’altro non assicura quanto regolamentato dall’art. 52 del Codice del Consumo[8].

La Commissione Europea, da Settembre 2020, sta muovendosi verso la disciplina delle “cripto-attività” con la proposta di Regolamento Europeo, che dovrebbe modificare la direttiva UE 1937/2019, con la quale va a definire le varie tipologie di token, regolamenta la tutela dei consumatori, indicando requisiti soggettivi ed obblighi e statuendo la presenza di soggetti ad hoc e autorizzati per assicurare il funzionamento delle cripto-attività.

In Italia si è mossa in questo senso la Consob, cercando di produrre linee-guida in materia di cripto-attività ed escludendo che la mera “tokenizzazione” possa essere considerata un’attività imprenditoriale[9].

Imprenditoriale o meno che sia, è innegabile che ci troviamo di fronte un’innovazione e ad un nuovo modo di potenziare le occasioni di guadagno e di investimento: sempre più artisti stanno fruendo di questa forma di compravendita che, se regolata da smart contracts[10] adeguati, può rappresentare anche una forma di guadagno stabile[11].

Tantissimi personaggi televisivi stanno puntando sulla vendita di NFT: si pensi alla tennista croata che ha venduto un pezzo di epidermide, a mo’ di cartellone pubblicitario, dando la possibilità all’acquirente di scegliere se tatuarla a scopo pubblicitario o addirittura se lasciarla vuota e rivenderla, esserne quindi proprietario a tutti gli effetti[12]; pochissimi giorni fa il cantante Mahmood ha venduto insieme al suo album “Ghettolimpo”, gli NFT di alcuni contenuti digitali ad esso ispirati, con prezzi variabili da cento ad oltre i mille dollari[13].

Non è ancora chiaro, dunque,  se si debba parlare di un evento passeggero, supportato da un periodo contrassegnato dall’affievolirsi dei rapporti tangibili o se, invece, si tratta di una realtà nuova che diventerà presto quotidianità; certo è che sembra necessario iniziare a prendere confidenza con questi nuovi orizzonti digitali e cercare di renderli sicuri e regolamentati il più possibile.

Per approfondire tutti i temi legati al tema del NFT potete affidarvi al Master in Giurista d’Impresa e General Counsel di Meliusform Business School.

[1]Si tratta dell’opera “Everydays — The First 5000 Days”, realizzata da Mike Winkelmann, in arte Beeple, già famoso nella realtà digitale, formata da un collage di immagini raccolte dall’autore per più di dieci anni.

[2]Al momento, la piattaforma più utilizzata è OpenSea, che si basa sulla blockchain “Ethereum”, << il più grande marketplace di NFT >>.  https://www.money.it/NFT-cosa-sono-come-funzionano-come-investire

[3] Definizione dell’avv. Angela Saltarelli. La Repubblica “Mania di Nft da Leonardo a Hirst”. https://www.ilsole24ore.com/art/mania-nft-leonardo-hirst-AD7HMCTB

[4] https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute

[5] https://www.money.it/NFT-cosa-sono-come-funzionano-come-investire

[6] https://www.altalex.com/documents/news/2021/05/24/boom-nft-tra-arte-proprieta-intellettuale-e-diritti-asta

[7] https://www.wired.it/economia/finanza/2021/04/19/nft-legale-regole-contratti/

[8] https://www.ilsole24ore.com/art/mania-nft-leonardo-hirst-AD7HMCTB

[9] Ibidem

[10] “Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, Consiglio Nazionale del Notariato, Area informatica – L. 12/2019 – Smart Contract e Tecnologie basate sui registri distribuiti – Prime note. Approvato dalla Commissione informatica il 4 Aprile 2019.
“Il significato letterale di smart contract è “contratti intelligenti”. In concreto, sono software basati sulla tecnologia blockchain. Essi definiscono regole e penali di un accordo, allo stesso modo di un contratto tradizionale. La differenza sostanziale consiste nella presenza nel software delle funzioni if/then, le quali rendono automatico il pagamento al verificarsi di una determinata condizione”, https://www.money.it/Smart-Contract-cosa-sono-come-funzionano

[11] https://www.wired.it/economia/finanza/2021/03/20/nft-arte-collezione-blockchain/

[12] https://www.studiocataldi.it/articoli/41689-nft-non-fungible-token-cosa-sono.asp

[13] https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/06/30/news/mahmood_si_butta_nella_criptoarte_ecco_gli_nft_ispirati_all_album_ghettolimpo-308327929/

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