lunedì, Marzo 18, 2024
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No Direttiva Bolkestein se prima del recepimento in Italia vi sono stati investimenti

A cura di Pasquale La Selva

Il TAR Abruzzo crea un precedente giurisprudenziale rivoluzionario: sì alla proroga della concessione demaniale se la struttura balneare ha effettuato investimenti per ingenti somme di denaro prima del 2009, ovvero prima che l’Italia recepisse la direttiva Bolkestein con un atto interno (nel 2010). Per capire come e perché il giudice amministrativo abruzzese abbia concesso tale privilegio si riporta di seguito una breve cenno alla disciplina della direttiva ed una ricostruzione dei fatti della questione controversa.

La Direttiva Bolkestein.

La Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta anche come Direttiva Bolkestein che prese il nome da Frits Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno della Commissione Prodi, contiene una disciplina relativa ai servizi nel mercato europeo comune. Presentata dinanzi alla Commissione europea nel 2004 e approvata nel 2006, la Direttiva nasce con la proposta di semplificare le difficoltà riscontrabili in ragione delle complicatezze e lungaggini amministrativo-burocratiche, istituendo degli sportelli unici dove i prestatori di servizi possono espletare tutte le procedure telematicamente, rimuovendo così eventuali discriminazioni basate sulla nazionalità contrari tra l’altro ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Grazie all’applicazione del principio del paese di origine, il prestatore di servizi che opera, ad esempio, in Italia, e risulta possessore della cittadinanza europea e della cittadinanza di un diverso stato membro dell’Unione Europea, è sottoposto alla legge del paese di origine. Ciò per evitare che il libero prestatore di servizi debba informarsi in merito alla legislazione di tutti gli altri paesi membri, ma si badi come tale principio risulti ormai applicabile soltanto relativamente al riconoscimento di diplomi, regolamenti o autorizzazioni speciali.

Il fatto dinanzi al TAR Abruzzo, sent. 271/2018.

Lo stabilimento balneare denominato Arlecchino, ubicato nel Comune di Giulianova, era gestito dalla Società Arlecchino di Angela Teresa Longino S.a.s. in virtù di una concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Abruzzo nel 2002, con un successivo rinnovo sino al 2020, dapprima ex art. 10 legge n. 88/2001, e poi ex art.1, comma 18, D.L. 194/2009. Verso la fine dell’anno 2015, la società Arlecchino presentava al Comune di Giulianova domanda di prolungamento della concessione demaniale ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993. Il Comune di Giulianova dunque chiedeva all’Agenzia del Demanio parere in merito all’istanza presentata dalla Arlecchino S.a.s.

Costituendosi in giudizio, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto di diniego dell’istanza di proroga della concessione rilasciata dal Comune di Giulianova, censurando la violazione di diverse disposizioni costituzionali (come gli artt. 2, 3, 11, 41, 42 e 117 Cost.) e delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi (artt. 49 e 56 TFUE), oltre che diversi provvedimenti relativi alla disciplina di settore.

Con il comma 18 dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25 veniva soppresso il c.d. diritto di insistenza ex art. 37 cod. nav.[1] che veniva infatti soppresso a seguito di procedura di infrazione n. 2008/4908 proposta dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE. Secondo l’istituzione europea il diritto di insistenza non era compatibile con gli obblighi scaturenti dall’art. 43 del Trattato di Roma (ora art. 49 TFUE) in materia di libertà di stabilimento in quanto l’ordinamento interno italiano accordava agli operatori economici già stabilitisi in Italia privilegi tali da dissuadere o da impedire l’accesso al mercato rilevante di nuovi operatori economici.

Infatti, con la sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva dichiarato che le disposizioni nazionali che consentivano la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastavano con l’ordinamento comunitario[2]. La Corte, in particolare, aveva tenuto a precisare che una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui “non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”.

Appare dunque chiaro come la tutela della buona fede del concessionario vada relazionata all’adozione della direttiva 2006/23/CE – c.d. Bolkestein. Nel caso di specie appare rilevante il fatto che sia la concessione sia gli investimenti effettuati dalla Soc. Arlecchino siano stati compiuti prima che la Commissione europea notificasse all’Italia la lettera di costituzione in mora, prima che fosse scaduto il termine di recepimento della Direttiva Servizi n. 06/123/CE e prima che l’Italia attuasse tale Direttiva con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Considerata dunque la compatibilità de comma 4-bis del’art. 3 D.L. n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993 con l’ordinamento comunitario, il TAR Abruzzo ha riscontrato i vizi dell’eccesso di potere e difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, pertanto ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti censurati.

[1] Secondo il quale se nel caso in cui vi siano più domande di concessione, è preferito il richiedente che dia maggiori garanzie di un utilizzo proficuo anche in vista dell’interesse pubblico.

[2] Si tratta dell’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo introdotto in sede di conversione con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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