martedì, Marzo 19, 2024
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Novità legislative riguardanti il ciclo della misurazione e la valutazione delle performance

La Riforma Madia ha modificato il ciclo della misurazione e della valutazione delle performance, riferita sia alle singole amministrazioni sia alle singole unità organizzative fino ad arrivare al singolo dipendente, impiegato pubblico. Punto centrale del decreto ė l’istituto degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) ai quali, in concreto, viene affidato tale compito valutativo. Infatti, l’articolo 6 del d. lgs. 150/2009, così come modificato dal d. lgs. 74/2017, prevede che gli OIV verifichino l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e segnalino l’eventuale necessità di interventi correttivi all’organo politico-amministrativo. Il successivo articolo 7 prevede poi un parere vincolante sul Sistema di misurazione e valutazione della performance da parte dell’OIV.

Lo stesso, articolo, riconosce ai cittadini un ruolo attivo nella valutazione della performance organizzativa attraverso sistemi che permettono agli utenti di esprimere il grado di soddisfazione relativo alla qualità del servizio erogato. Il sistema di misurazione e valutazione della performance descrive le “regole del gioco” che l’amministrazione ha definito ai fini dell’implementazione del ciclo della performance. Le linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, n. 2 del dicembre 2017, disegnano i confini delle fasi del ciclo: la prima fase attiene alla “programmazione” ove l’amministrazione definisce gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo.

Tale fase ė importante in quanto serve ad orientare le performance individuali in funzione di quella organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di valore pubblico. La “fase di misurazione”, invece, ė necessaria ai fini della quantificazione dei risultati raggiunti dall’amministrazione (performance organizzativa) e dei contributi individuali (performance individuali). Nell’ultima fase, sulla base del livello misurato di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target prefissati, si effettua la “valutazione”; si formula cioè il giudizio complessivo sulla performance, cercando di comprendere i fattori che hanno influito positivamente o negativamente su questa. [1]

Il Piano delle performance ė un documento programmatico triennale definito dall’organo di indirizzo politico- amministrativo, secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (DEF), entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 74 ė intervenuto sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici dettata dal d. lgs. n. 150 del 2009 (cd. decreto Brunetta), recante «attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». A tal riguardo si segnala, sull’argomento, il parere del Consiglio di Stato, comm. Spec., 21 aprile 2017, n. 917. Il parere considera che la valutazione delle performance necessita di una “nuova cultura dell’amministrazione” raggiungibile anche attraverso monitoraggio e formazione. Il suddetto parere insiste sulla necessità di potenziare le garanzie di indipendenza dell’OIV.

L’art. 14, comma 2 bis, del d. lgs. 150/2009 stabilisce i caratteri fondamentali dell’organismo. Prevede infatti che «l‘Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica».
Le modifiche riguardano diversi aspetti della valutazione del ciclo di performance, tra cui si sottolinea, ex art. 1 d. lgs. 74/2017 che modifica l’art. 3 del d. lgs. 150/2009, la modifica dei principi generali. Se da un lato si ribadisce che ogni amministrazione ė tenuta ad adottare il sistema di valutazione nel rispetto del quadro normativo e del decreto, ma, si aggiunge, anche degli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica (DEF). Inoltre, il rispetto delle disposizioni ė non solo condizione necessaria «per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legato alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali». La eventuale valutazione negativa della performance rileva ai fini della responsabilità dirigenziale [sul punto si veda questo articolo], ma anche ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare.

Il nuovo decreto legislativo stabilisce che nella fase di gestione della performance sia necessario tener conto anche «dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella Relazione annuale sulla performance». La Relazione annuale sulla performance ė prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 150/2009, è un documento approvato dall’organo di indirizzo politico‐amministrativo e validato dall’Organismo indipendente di valutazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Tale documento è adottato dalle amministrazioni entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il Piano della performance dell’anno precedente. In caso di ritardo nell’adozione della Relazione l’amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. [2]

Nella disamina degli articoli rilevanti ai fini della valutazione del ciclo della performance di particolare importanza ė l’articolo 5 che fa riferimento a due tipologie di obiettivi: obiettivi generali [3] ed obiettivi specifici di ogni P.A. [4]
L’art. 13 stabilisce poi che spetta all’ANAC, insieme al Dipartimento della Funzione pubblica la funzione di indirizzo e coordinamento.

 

[1] linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, n. 2 del dicembre 2017.
[2]Tale ė la definizione di Relazione annuale sulla performance fornita dal sito https://performance.gov.it/performance.
[3] «Obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.» Così il nuovo articolo 5, comma 1, lett. a) del d. lgs. 150/2009.
[4] «obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, nel Piano della performance di cui all’articolo 10». Così il nuovo articolo 5, comma 1, lett. b) del d. lgs. 150/2009.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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