venerdì, Aprile 19, 2024
Uncategorized

Nuova direttiva europea sul copyright: a che punto siamo?

A distanza di sei mesi dall’avvio di un nuovo iter di negoziazioni,[1] dovuto alla bocciatura del primo testo da parte del Parlamento europeo, la nuova direttiva sul copyright ha ora raggiunto un nuovo stadio procedurale.

Lo scorso 13 febbraio è stato infatti reso pubblico l’accordo tra il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea,[2] giunti a un compromesso dopo tre giorni di negoziazioni. Tali negoziazioni arrivavano a loro volta a conclusione di un più ampio ciclo di dibattiti e confronti, iniziato a dicembre 2018 (con un primo tentativo di trilogo sui 45 emendamenti proposti dopo la prima bocciatura) e culminato lo scorso 18 gennaio, quando 11 degli Stati membri votanti avevano deciso di unirsi a formare una maggioranza di blocco, impedendo così il proseguimento delle discussioni.

Si porta così avanti un percorso articolato e denso di dibattiti sia a livello politico che mediatico, testimonianza certa della centralità, nell’ambito del mercato unico digitale, del bilanciamento fra diritti degli autori e diritti degli utenti.

Perché riformare la legge sul copyright?

L’esigenza di una profonda riforma della legge sul copyright nasce essenzialmente dalla necessità di restare al passo con il progresso tecnologico, nel tentativo di rispondere in particolare ai bisogni dettati dallo sviluppo del mercato digitale.

La normativa sul diritto d’autore tutt’ora vigente a livello europeo (Direttiva 2001/29/CE[3]), a quasi vent’anni dalla sua approvazione, non fornisce strumenti sufficienti per contrastare fenomeni di illecito upload di opere multimediali su piattaforme finalizzate a consentirne la fruizione da parte del pubblico. La massiccia diffusione di pirateria e streaming illegale, negli ultimi anni, è stata in grado di minare considerevolmente i diritti e gli stessi modelli di business di chi crea e distribuisce opere multimediali.

Di fatto, gli unici strumenti attualmente in mano ai produttori di contenuti e ai detentori dei loro diritti di sfruttamento derivano non dalla direttiva copyright del 2001, bensì dalla più risalente direttiva e-commerce 2000/31/CE.[4]

Tale direttiva subordina tuttora qualunque azione legale finalizzata alla cessazione delle violazioni all’esplicita segnalazione da parte degli stessi titolari dei diritti, escludendo un obbligo generale di sorveglianza in capo ai service providers.[5]

È proprio questo uno dei nodi principali che la proposta per la nuova direttiva vorrebbe sciogliere, attuando una decisiva inversione di responsabilità e ponendo in capo alle piattaforme online l’obbligo di impedire la violazione già durante la sua primissima fase, quella dell’upload. Tale innovazione, che trova concretizzazione all’interno dell’articolo 13 della proposta, ha da subito suscitato accesissimi contrasti sia a livello politico che mediatico, causando infine la bocciatura dell’intero testo con la votazione dello scorso luglio.

Quali erano le maggiori criticità?

La prima preoccupazione dei maggiori oppositori della proposta era che un simile obbligo in capo alle piattaforme di distribuzione e visualizzazione di contenuti (ossia quello previsto dall’art. 13) avrebbe nella pratica costretto i provider ad installare filtri per contenuti estremamente costosi e dai criteri sostanzialmente arbitrari, rendendoli di fatto regolatori incontrastati (pur nella loro poca trasparenza) del web.

Oltre a quella relativa all’articolo appena menzionato, non meno importante era poi la preoccupazione riguardo all’obbligo previsto dall’articolo 11, volto a istituire la cosiddetta “link tax”. Tale obbligo consisteva nel remunerare gli autori di pubblicazioni online anche per l’utilizzo dei semplici snippet, cioè i brevi testi di anteprima della news. Opinione diffusa, in seguito alla pubblicazione del primo testo della proposta, era che l’introduzione di questa norma avrebbe influito gravemente sul diritto di informazione e sulla diffusione della cultura (la stessa Google era intervenuta polemicamente pubblicando la versione di una pagina di risultato di ricerca news come sarebbe apparsa dopo l’introduzione della nuova normativa: completamente bianca).[6]

Cosa è cambiato nella nuova versione?

Stando ai risultati delle ultime negoziazioni, con il nuovo testo viene a cadere nuovamente l’obbligo generale di controllo che si prevedeva imposto in capo ai service provider. L’ottica verso cui si orienta ora il legislatore europeo è piuttosto quello della responsabilizzazione delle piattaforme online (seguendo così una scia già avviata in ambito privacy, con il principio di accountability del Regolamento Generale per la protezione dei dati).[7]  In caso di violazione, le grandi società del web saranno ritenute direttamente responsabili se non potranno provare di aver “fatto del loro meglio” (“best efforts” secondo la versione originale del testo)[8] per:

  • ottenere una preventiva autorizzazione da parte del titolare dei diritti dei contenuti che sono stati caricati e distribuiti;
  • assicurare l’irreperibilità del contenuto non autorizzato, riguardo al quale i titolari dei diritti abbiano già fornito informazioni chiare e complete che identifichino le opere o i materiali protetti;
  • prevenire future violazioni in seguito alla rimozione del contenuto non autorizzato.

Nonostante l’assenza  sia di obbligo esplicito, sia di un elenco di possibili misure adottabili per la prevenzione delle violazioni,  molti critici insistono nel sostenere che non sarebbe possibile concepire una modalità di prevenzione più efficace di quella dei filtri, sistemi così complessi e costosi da impedire a qualunque piccola piattaforma di servizi di accedere al mercato e competervi con modalità eque e sostenibili (per fare un esempio, YouTube aveva già scelto autonomamente di implementare un filtro per i contenuti – chiamato Content ID – ma la sua creazione e applicazione sono costati 11 anni e alcune decide di milioni di dollari spesi in ricerca e sviluppo).[9]

Dettaglio non trascurabile è il fatto che questo non-obbligo prevede da ora numerose eccezioni, introdotte a partire dallo scorso 12 settembre (data dell’approvazione del testo da parte del Parlamento). Tra queste, assume particolare rilevanza il fatto che l’articolo 13 non sarà applicato a tutte le piattaforme enciclopediche, open source o comunque con finalità non commerciali (come ad esempio Wikipedia o GitHub).

Sostanziali esenzioni saranno previste anche per le start up europee, in base alla formulazione promossa di concerto dai rappresentanti tedeschi e francesi che esclude l’applicazione della normativa alle piccole o piccolissime piattaforme di servizi, a patto che siano attive da meno di tre anni e che non superino i dieci milioni di euro di giro d’affari annuo e i 5 milioni di utenti mensili.[10]

Per quanto riguarda invece la link tax, Parlamento e Consiglio hanno intrapreso una parziale marcia indietro sugli snippets, permettendo la condivisione di brevi estratti di articoli (ammesso che si tratti di parole singole o di estratti molto brevi) così come sulla maggior parte degli User Generated Contents (quali meme e GIF). Resta tuttavia una formulazione poco chiara che lascia prevedere applicazioni altrettanto incerte, potenzialmente in grado di rendere ancora più frammentato il mercato digitale unico in seguito al recepimento della direttiva da parte dei singoli stati membri.

Cosa aspettarsi ora?

Dopo che il testo frutto dell’accordo informale fra le parti negoziatrici di Parlamento e Consiglio è stato ufficialmente approvato dalla Commissione affari legali del parlamento (Juri), la fase successiva sarà quella di concludere l’iter legislativo con l’ultimo voto. Prima di essere adottato, il testo dovrà infatti ricevere il sì definitivo da parte del Parlamento, in tempo per la fine della legislatura (si prevede che il voto avverrà alla fine del mese di marzo).[11]

Secondo i  sostenitori di questa riforma,  la nuova normativa attribuirà ad artisti, performer, giornalisti e editori online una posizione tale da permettere loro di negoziare con i colossi del web, allo scopo di ottenere una equa remunerazione derivante dall’utilizzo delle loro opere.[12] Sarà però inevitabile aspettarsi che, dall’altro lato, le pressioni da parte delle varie lobby, dei gruppi politici e dei molti cittadini preoccupati per la limitazione del loro diritto di espressione continueranno a farsi sempre più insistenti.[13]

[1] M. Riedo, L’eterno silenzio europeo sul principio di fair use, Agosto 2018, disponibile a https://www.iusinitinere.it/leterno-silenzio-europeo-sul-principio-di-fair-use-alcune-osservazioni-sulla-riforma-del-diritto-dautore-12025.

[2] European Commission Press Release, Digital Single Market: EU negotiators reach a breakthrough to modernise copyright rules, Febbraio 2019, disponibile a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm.

[3] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, disponibile qui:

[4] Al Considerando n. 16 della direttiva 2001/29/CE si legge “la responsabilità per le attività in rete è trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE. (…) tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l’altro la alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta”, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031

[5] Direttiva 2000/31/CE, art. 15

[6] G. Sterling, EU copyright directive nearing final form as Google tests stripped-down news SERPs, Gennaio 2019, disponibile a https://searchengineland.com/eu-copyright-directive-nearing-final-form-as-google-tests-stripped-down-news-serps-310494

[7] Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679/EU, art. 5, disponibile qui: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

[8] European Commission Fact Sheet, Questions & Answers: EU negotiators reach a breakthrough to modernise copyright rules, Febbraio 2019, disponibile a http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_en.htm

[9] D. Meyer, Tech Industries and Activists still Hope to Sink New EU Copyright Rules, Febbraio 2019, disponibile a http://fortune.com/2019/02/14/eu-copyright-directive-trilogue-deal/

[10]  European Commission Fact Sheet, Questions & Answers: EU negotiators reach a breakthrough to modernise copyright rules, Febbraio 2019, disponibile a http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_en.htm

[11] I. Adinolfi, Copyright, via libera alla riforma dalla Commissione del Parlamento Ue, Febbraio 2019, disponibile a https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/02/26/news/copyright_via_libera_alla_riforma-220212129/

[12] J. Plucinska, European Parliament backs copyright reform, dealing blow to tech giants, Settembre 2018, disponibile a https://www.politico.eu/article/european-parliament-axel-voss-backs-copyright-reform-against-tech-giants-google-facebook/

[13] J. Reda, The text of Article 13 and the EU Copyright Directive has just been finalised, Febbraio 2019, disponibile a https://juliareda.eu/2019/02/eu-copyright-final-text/

Marianna Riedo

Classe 1996, frequenta l’ultimo anno di  Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Da tempo interessata al rapporto fra diritto e nuove tecnologie e desiderosa di approfondire questa tematica con un periodo di studio all’estero, ha deciso di trascorrere un semestre di exchange in Australia. Qui ha frequentato la UTS: University of Technology Sydney, dove ha seguito corsi inerenti a materie quali proprietà intellettuale, informatica e innovazione imprenditoriale. Attualmente si trova in Estonia, dove collabora con il ruolo di Research Trainee presso l’IT Law Programme dell’Università di Tartu. Nel febbraio 2017 ha iniziato a collaborare con ELSA Bologna (the European Law Students’s Association) per poi assumere la guida dell’area Attività Accademiche in qualità di Vicepresidente e, infine, arrivare a ricopre il ruolo di Presidente. È Senior Associate Editor della University of Bologna Law Review, realtà con la quale collabora dal 2016.

Lascia un commento