giovedì, Marzo 28, 2024
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I nuovi confini della magistratura ordinaria rispetto ai giudici contabili

A cura di Pasquale La Selva

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione pongono un nuovo limite tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione della Corte dei Conti

La giustizia amministrativa è stata sottoposta a numerose e continue modifiche sin dal lontano 1865, ma nemmeno con le recenti riforme, culminate nel Codice del processo amministrativo, si è riuscito ad individuare un definitivo ed efficace metodo di ripartizione tra giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice amministrativo. Nel 2004 la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 204 tentando di fare chiarezza; i diritti soggettivi sarebbero stati devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, gli interessi legittimi invece, sarebbero stati devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tale criterio è tutt’ora utilizzato per identificare le controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi o altre manifestazioni dell’esercizio del potere della PA, escludendo i casi di giurisdizione esclusiva del g.a. le cui materie sono elencate nell’art. 133 c.p.a.

Per definizione il diritto non è statico, al contrario questo è multiforme ed in continuo aggiornamento per rispondere alle continue esigenze che ogni giorno i fatti di vita quotidiana presentano. Proprio in materia di differenziazione tra giurisdizioni del g.o. e del g.a. è intervenuta la Corte di Cassazione (Ordinanza 27071/2016, depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2016).

Nella fattispecie un ingegnere, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di una Società a Responsabilità Limitata, aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione contro la Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio.

All’epoca dei fatti l’ingegnere figurava come Responsabile della Progettazione e Direttore dei Lavori per la costruzione di un ospedale, la cui opera era in ritardo a causa di un presunto danno erariale, cagionato dall’ingegnere per l’incremento degli oneri di esecuzione dell’appalto, in quanto, in fase di progettazione, non aveva tenuto conto del fatto che la costruzione sarebbe sorta nei pressi di un’area boschiva, sottoposta a particolari vincoli paesaggistici che l’ingegnere non si era preoccupato di rimuovere attraverso la richiesta delle autorizzazioni per la rimozione del vincolo boschivo.

La questione della giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo può essere risolta solo andando a verificare nello specifico la qualifica dell’ingegnere, ovvero se quest’ultimo figurasse come professionista indipendente al servizio di una società aggiudicatrice dell’appalto pubblico, ovvero come professionista equiparato ad un pubblico dipendente.

L’orientamento finale della Corte di Cassazione converge verso la prima ipotesi, statuendo così all’interno dell’ordinanza il difetto della giurisdizione contabile.

Per comprendere perché la Corte di Cassazione abbia optato per la devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, bisogna individuare il preciso momento in cui l’errore dell’ingegnere è stato commesso.

Nella fattispecie concreta, si è verificato un errore nella progettazione (mancata richiesta di rimozione del vincolo boschivo) la quale non è esattamente riferibile ad una attività del professionista in qualità di esecutore di una prestazione imputabile esclusivamente al soggetto pubblico, in quanto la progettazione avviene prima dell’esecuzione del contratto.

Se invece il professionista avesse agito in errore in esecuzione del contratto (e non progettazione della costruzione) allora il suo inadempimento sarebbe stato imputato al soggetto pubblico in quanto il fatto lesivo si è verificato durante la prestazione contrattuale, dunque durante il contratto.

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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