sabato, Aprile 20, 2024
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Le obbligazioni convertibili in azioni nelle S.p.a

La tematica in oggetto è sicuramente di grande rilievo nello disciplina societaria, infatti occorre chiarire cosa siano queste obbligazioni convertibili e quali diritti attribuiscono al titolare delle stesse. Procediamo all’analisi.

Ordinariamente una società per azioni può emettere obbligazioni “semplici”,peró non eccedendo il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle sue riserve disponibili, questo secondo quanto disposto dall’art. 2412, comma 1, cc.
Tale limite però non opera in alcune ipotesi e anche laddove si tratti di emissione di obbligazioni convertibili in azioni o di emissione di obbligazioni con warrant.
Le obbligazioni semplici, sia chiaro, che costituiscono titoli di credito vantati verso la società; attraverso l’emissione di detti titoli, l’obbligazionista diviene creditore della società ed ottiene, pertanto, un diritto ad un rimborso del valore nominale del titolo, oltre che la restituzione degli interessi periodicamente.

Chiariamo ora cosa si intenda per obbligazioni convertibili in azioni!
Tali obbligationes attribuiscono un diritto potestativo, mediante il quale il creditore che ne è titolare, assume nei confronti della società la possibilità di convertire il suo negozio obbligazionario, contratto a titolo di prestito, in partecipazione sociale.
Si può parlare secondo la dottrina prevalente di negozio unitario a causa complessa, proprio perché è costituito da un doppio elemento: uno certo, quello di natura obbligatoria, ed uno eventuale, ossia quello sociale.
Le obbligazioni convertibili in azioni possono, a detta di molti autori, costituire sul profilo della loro natura giuridica anche un vero e proprio contratto preliminare unilaterale.
L’unilateralità incide proprio sulla società, che è l’unica che risulta vincolata alla stipula del contratto definitivo, mentre completamente libero da condizioni appare essere l’obbligazionista, perché può anche non chiedere la conversione negoziale consentitagli.
La disciplina in esame non può risultare chiara senza che si metta in evidenza il suo diretto coordinamento: l’aumento di capitale!

Aumentare il capitale è necessario, leggendo l’art 2420 bis c 1 si evince che: “ la società deve deliberare l’aumento di capitale sociale per un ammontare corrispondente alla azioni attribuite in conversione”.
L’aumento risulta quantificato in base alle azioni da attribuire e non in base al valore nominale delle obbligazioni.
Facendo un passo indietro, chiariamo però che nella delibera di emissione di tali obbligazioni non si può prescindere da taluni elementi, che vanno indicati obbligatoriamente:
1. valore nominale delle obbligazioni
2. Prezzo di emissione
3. Durata del prestito obbligazionario
4. Rendimento
5. Regolamento del prestito
6. Rapporto di cambio

Quest’ultimo fattore enunciato è fondamentale per comprendere quante azioni otterrà l’obbligazionista e che valore avranno le azioni. Il rapporto di cambio infatti è numerico e qualitativo ( ad esempio: 1 azione da 2 euro per ogni 2 obbligazioni da 1 euro). Le obbligazioni possono essere emesse con un valore anche al di sotto della pari, pertanto ad oggi il Consiglio Notarile di Milano ritiene legittima l’emissione di obbligazioni convertibili con “disaggio”; il disaggio infatti si crea per il vantaggio che in sede di conversione otterranno gli obbligazionisti in relazione al rapporto tra quanto versato e quanto rimborsato.

Il procedimento di conversione è peculiare, in quanto per perfezionare il contratto di sottoscrizione delle azioni da parte degli obbligazionisti, che esercitano in tal modo la loro potestas, è necessario che gli amministratori provvedano ad indicare che: “nel primo mese di ciascun semestre… ci sarà l’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno convertito le azioni nel semestre precedente”.
Gli stessi amministratori provvederanno ad inserire nel registro delle imprese l’aumento di capitale sociale, che si è avuto, in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
Sempre la delibera assembleare conterrà: l’ammontare determinato delle obbligazioni convertite ed il periodo massimo, in cui opererà tale conversione.
È possibile anche delegare tale competenza all’organo amministrativo.

 

L. Genghini e P. Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, Napoli, pp. 608 e ss, 2015.

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 122.

M. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, pp. 529 e ss, 2009

Dott.ssa Angiola Giovanna Modano

Angiola Giovanna Modano nasce ad Avellino il 24 giugno del 1993 e in un piccolo paesino della stessa provincia risiede ancor oggi insieme alla sua famiglia, a cui è molto legata. Dopo aver frequentato il liceo classico "Aeclanum" conseguendo il diploma con una valutazione di 100/100, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'ateneo di Napoli "Federico II". Si è laureata il 6 luglio 2017, in soli 4 anni e una sessione con il massimo dei voti, discutendo una tesi in diritto amministrativo. Appassionata di più branche del diritto, di cui si ritiene esser totalmente affascinata, ha deciso di inseguire il suo sogno: il percorso notarile. Ancor prima di ultimare il suo iter di studi ha infatti iniziato il tirocinio notarile nel distretto di Avellino, affiancando già oggi, nonostante la mano inesperta, il proprio notaio nella stesura di atti.

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