venerdì, Marzo 29, 2024
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Obblighi vaccinali: il TAR Lazio si pronuncia sul ricorso del Codacons

Il TAR Lazio, con sentenza n. 2995/2018[1], si è pronunciato rigettando il ricorso proposto dal Codacons al fine di ottenere l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti adottati in attuazione del d.l. 73/2017, convertito in legge 119/2017[2], in tema di obblighi vaccinali.

Tra gli atti avversati, la circolare ministeriale n. 1679 del 1 settembre 2017[3], rea di aver fissato un termine troppo ristretto – quello dell’11 settembre 2017 – per la presentazione, presso il servizio scolastico, della documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori.

Sul punto, appare di diverso avviso il TAR che, richiamando l’art. 5 del decreto legge n. 73 del 2017, anche noto come “decreto vaccini”, sottolinea l’esistenza di un regime transitorio che, di fatto, ha permesso ai genitori di presentare entro il termine ultimo dell’10 settembre 2017 soltanto una dichiarazione sostitutiva[4] in ordine alle vaccinazioni per le quali si erano prenotati presso l’A.S.L. competente, facendo slittare al successivo 10 marzo 2018, il deposito della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali sui minori.

Né, viene condiviso dai giudici un ulteriore profilo di censura: la paventata illegittimità della circolare ministeriale n. 1622 del 16 agosto 2017[5], con la quale, trasformando molte vaccinazioni da facoltative in obbligatorie, si costringerebbero i bambini a massicce dosi di vaccini senza alcuna indagine pre-vaccinale, in violazione del principio di precauzione.

Invero, il TAR ha chiarito che la prassi della diagnostica prevaccinale non viene raccomandata dall’OMS, né da altre istituzioni di rilevanza scientifica internazionale, ben potendo essere sufficiente affidarsi alle valutazioni del pediatra in uno con un’anamnesi prevaccinale effettuata presso i servizi vaccinali con il genitore, allo scopo di individuare un rischio concreto.

In conclusione, i giudici, respingendo il ricorso proposto, richiamano una recente sentenza della Corte Costituzionale [6] che definitivamente chiarisce la portata dell’art. 32 Cost. in relazione alla materia vaccinale.

La Consulta è infatti salda nel proporre una lettura dell’art. 32 della Costituzione che sia espressione di un contemperamento tra il diritto alla salute del singolo – anche inteso nel senso di libertà di cura – ed il diritto della collettività: “(…) questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria”.

[1] Tar Lazio, sez. Terza quater, sentenza n. 2995 del 16 marzo 2018.

[2] Recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

[3] Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – n. 0001679 del 1/09/017, avente ad oggetto: ―Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci“.

[4] Resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

[5] Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 0001622 del 16/08/2017, avente ad oggetto: “Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”

[6] Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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