giovedì, Marzo 28, 2024
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Obsolescenza programmata: una pratica non più “sostenibile”

L’ambiziosa sfida del Green Deal europeo fortemente promossa dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen deve passare anche attraverso la realizzazione di un mercato unico interno che sia più trasparente nei confronti dei consumatori. Anello di congiunzione è la lotta a una pratica ormai centenaria percepita dagli stessi consumatori come lesiva dei propri diritti eppure ancora (troppo) raramente metabolizzata da formanti legislativi e giurisprudenziali: si tratta dell’obsolescenza programmata.

Lo scorso 25 novembre il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione (2020/2021(INI))[1] volta all’incentivazione di modelli di produzione e consumo che siano compatibili con uno sviluppo sostenibile[2]; preliminare a ciò è l’affermazione della cultura del riutilizzo e della riparazione, nonché il contrasto alla pratica posta in essere artatamente dai produttori di beni di consumo diretta ad accorciare il ciclo di vita degli stessi e ad aumentarne il tasso di sostituzione.

In pratica, con particolare riferimento ai prodotti elettronici, la loro durata viene limitata a un tempo prefissato (solitamente di poco successivo alla scadenza del periodo di garanzia legale di conformità) attraverso il degradamento delle sue funzionalità e i progressivi problemi di utilizzo, unitamente all’impossibilità di ricorrere alla riparazione a causa dell’assenza o dell’eccessiva onerosità dei pezzi di ricambio, spingendo in definitiva il consumatore a sostituire il prodotto con nuovi versioni dello stesso disponibili sul mercato.

Se da un lato tale strategia risulta vantaggiosa per le industrie, di fatto si determina un’alterazione della libertà di scelta del singolo consumatore, e dunque dell’autonomia negoziale. Per non parlare degli effetti negativi sull’ambiente in termini di forte impatto sul consumo di materie prime necessarie alla nuova produzione e sullo smaltimento di quei beni considerati, appunto, obsoleti.

Stando ai dati del Global E-waste Monitor 2020[3], lo scorso anno sono state generate 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, di cui all’incirca 7,3 kilogrammi pro capite. Di questi, solo il 17,4% risulta adeguatamente raccolto e riciclato. E di anno in anno la quantità di rifiuti cresce, anziché diminuire, a un ritmo allarmante di quasi 2 milioni di tonnellate.

La pratica della planned obsolescence nacque negli Stati Uniti agli inizi del Novecento in seguito all’avvento della produzione di massa: quando ci si accorse che i prodotti “duravano troppo” e che questo frenava la produzione proprio in un momento in cui le industrie fremevano, i produttori di lampadine crearono il cd. “Cartello Phoebus” che fissò, insieme alla standardizzazione degli attacchi, della potenza e della luminosità, la durata “ideale” (per le industrie, non certo per il consumatore) delle lampadine a mille ore.

In letteratura il sintagma obsolescenza pianificata fece la sua prima comparsa nel 1932 quando il mediatore immobiliare newyorkese Bernard London propose che fosse imposta per legge, così da poter risollevare i consumi durante la Grande Depressione[4].

Due decenni dopo, nel pieno del boom economico a stelle e strisce, l’industrial designer Clifford Brooks Stevens fece sua l’idea con lo scopo di «instillare nell’acquirente il desiderio di comprare qualcosa di appena un po’ più nuovo e un po’ prima di quanto sia necessario»[5].

Ebbene, la Risoluzione sottolinea la necessità di fornire al consumatore informazioni precontrattuali – anche mediante un’etichetta europea di chiara comprensione[6] –  relative alla durata di vita prevista del bene (da determinarsi prima dell’immissione sul mercato e da esprimersi in anni e/o cicli di utilizzo mediante procedure standardizzate) e alla riparabilità del prodotto (prezzo medio dei pezzi di ricambio, tempi approssimativi raccomandati per la consegna, informazione sui servizi di riparazione e manutenzione, sintesi dei guasti di maggior frequenza…) al momento del suo acquisto.

Queste istanze ben si racchiudono in quello che il Parlamento definisce nella Risoluzione come il «diritto alla riparazione» riconosciuto in capo al consumatore, ossia il diritto di accesso a riparazioni efficienti in termini di costi (che siano ragionevoli rispetto al prezzo dell’intero prodotto) da parte di riparatori «indipendenti e autorizzati».

E’ lo stesso Parlamento europeo a rispolverare una relazione Eurobarometro del 2014 dalla quale emerge come il 77% dei cittadini dell’Unione preferirebbe nettamente riparare i propri dispositivi piuttosto che sostituirli[7].

L’incentivo all’economia del riutilizzo emerge anche da quello che la Risoluzione chiama «passaporto per i prodotti digitali» nell’ambito della costruzione di uno spazio comune europeo dei dati[8]: si tratta di un documento contenente le informazioni sulle condizioni di produzione del prodotto, la durabilità, la riparazione e le possibilità di manipolazione alla fine del ciclo di vita, chiamando in causa il principio di proporzionalità per un contemperamento con le esigenze e le disponibilità di PMI e lavoratori autonomi.

Last but non least, la Risoluzione lancia l’input all’allineamento della durata della garanzia legale di conformità allo stimato fisiologico ciclo di vita previsto per una determinata e specifica categoria di prodotti, nonché allo studio di misure in cui «la garanzia del primo acquirente possa essere trasferita a ciascun acquirente aggiuntivo in caso di vendite successive, segnatamente nel contesto di un passaporto per i prodotti digitali» nell’ambito della più ambita attività di riesame – da compiersi entro giugno 2024 – della Direttiva 2019/771/UE relativa ai contratti di vendita di beni (non solo «qualsiasi bene mobile materiale», ma anche qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene, ossia «beni con elementi digitali»).

L’allineamento della durata della garanzia legale di conformità del bene al suo ciclo di vita non rappresenta una novità: in Italia, ad esempio, la discussione era stata affrontata in seguito ai due provvedimenti “gemelli” del 25 settembre 2018 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanzionò Apple[9] e Samsung[10] per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 (divieto di pratiche commerciali scorrette), 21, (azioni ingannevoli), 22 (omissioni ingannevoli) e 24 (pratiche commerciali aggressive) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”)[11].

Tali pratiche riguardavano il rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei loro dispositivi che di fatto ne avevano provocato gravi disfunzioni, riducendone il livello delle prestazioni e accelerandone il processo di sostituzione (si trattava rispettivamente del sistema operativo iOS 10 per gli iPhone 6/6plus/6s/6splus e degli aggiornamenti per il Samsung Galaxy Note 4 basati sulla versione Marshmallow di Android). Si segnalava all’Autorità la particolare insistenza al procedere all’installazione di aggiornamenti di versioni successive del sistema operativo (poi rivelatisi compromettenti per la funzionalità del dispositivo) omettendo di offrire adeguate informazioni nonché l’impossibilità di ripristinare l’originaria funzionalità degli apparecchi qualora si fosse verificato il deterioramento delle prestazioni. Inoltre, nel caso Apple, i consumatori lamentavano la mancata informazione circa alcune caratteristiche essenziali delle batterie al lito, quali la loro vita media e deteriorabilità, nonché circa le corrette procedure per mantenere, verificare e sostituire le batterie al fine di conservare la piena funzionalità dei dispositivi. Muovendo dalle modalità con cui le due big tech avevano insistentemente proposto degli aggiornamenti ai possessori degli apparecchi oggetto dell’istruttoria (circa 70 volte in 16 mesi) facendo leva sulla posizione di particolare asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra professionista e consumatore, l’Autorità qualificava tali condotte come non conformi alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile in base ai principi generali di correttezza e di buona fede e come indebito condizionamento nei confronti dell’utenza che non era stata messa nelle condizioni di scegliere consapevolmente se effettuare o meno l’aggiornamento. Sotto tale aspetto, rilevava altresì l’impossibilità di effettuare un downgrade con l’impossibilità di reinstallare le versioni precedenti del sistema operativo, qualora gli utenti avessero voluto ripristinare l’iniziale funzionalità degli apparecchi.

Tutto ciò però si inseriva in un contesto in cui tali richieste di aggiornamento avvenivano durante la non copertura della garanzia legale del dispositivo: in questo modo l’utente, a fronte di un guasto causato dallo stesso firmware installato, era costretto a sostituire il dispositivo considerando gli elevati costi che avrebbe dovuto affrontare per la sua riparazione.

La progressiva sensibilità alla questione è testimoniata anche dal disegno di legge 615/2018 recante Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo (rimasto lettera morta) il quale si proponeva non soltanto di introdurre una dettagliata definizione di obsolescenza programmata nel nostro ordinamento, includendovi  «l’utilizzo di componenti software o di sistemi operativi aventi l’effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento», ma anche di novellare l’art. 132 del Codice del Consumo elevando il termine di cui al primo comma da due «a cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elet­trodomestici e dei beni di grandi dimen­sioni».

Diversamente il caso della Francia che disciplina espressamente la fattispecie dell’obsolescenza programmata all’art. L. 441-2 del Code de la consommation definendola come «le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement». La condotta così descritta è punita con la reclusione fino a due anni per l’amministratore delegato e un’ammenda da 300.000 euro fino al 5% del fatturato per l’impresa.

Come già accennato, la questione dell’obsolescenza programmata si lega alla delicata questione dello smaltimento (illecito) dei rifiuti, a maggior ragione se elettronici: assodato il loro valore commerciale perché o ancora funzionanti o contenenti materiali riciclabili come rame o alluminio, il più delle volte essi vengono caricati su container, imbarcati e spediti nei Paesi in via di sviluppo come il Ghana. Ad aspettarli a destinazione, un capillare giro di intermediari, rivenditori, riparatori e commercianti dell’usato che sceglie, ne testa il funzionamento e rimette in circolo i rifiuti elettronici dei Paesi ricchi nel mercato locale[12].

In area europea il riferimento è alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – la quale punta a un elevato livello di raccolta differenziata riducendo al minimo lo smaltimento sotto forma di rifiuti urbani misti. Nel dettaglio, all’art. 7 è introdotto il tasso annuale minimo di raccolta dei RAEE (dal 2016 tale tasso è pari al 45 % del peso totale di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute nei tre anni precedenti e, dal 2019, il tasso minimo sale al 65%, equivalente a un obiettivo di raccolta pari all’85% del totale dei RAEE prodotti. Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi) – al più recente pacchetto di Direttive 849, 850 e 851/2018 in materia di economia circolare[13].

Per far fronte a queste sfide, la Commissione[14] sta inoltre lavorando a un nuovo quadro normativo strategico in materia di progettazione ecocompatibile (durabilità, efficienza energetica, riparabilità), trattamento dei rifiuti (sembra contemplarsi la possibilità di istituire a livello di UE un sistema di resa per restituire o rivendere telefoni cellulari, tablet e caricabatterie usati), neutralità tecnologica (introduzione di un caricabatterie universale per smartphone e dispositivi analoghi).

In conclusione, appare evidente come l’obsolescenza programmata, in particolar modo dei prodotti elettronici, rappresenti una questione trasversale a diverse discipline, in particolar modo consumeristica e ambientale.

Nell’ambito della costruzione di un mercato chiamato a coniugare competitività e sostenibilità, l’attenzione sull’argomento – a livello nazionale e sovranazionale – sembra esser destinata a crescere.

Del resto, «Should the global population reach 9.6 billion by 2050, the equivalent of almost three planets could be required to provide the natural resources needed to sustain current lifestyles»[15].

Non c’è più tempo da perdere.

 

[1] Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema “Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori” (2020/2021(INI)).

[2] Di sviluppo sostenibile si inizia a parlare ufficialmente nel 1987 nel Rapporto Brundtland, in cui viene definito come «lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri». Oggi il concetto di sviluppo sostenibile fa riferimento all’equilibrio virtuoso fra le dimensioni economica, ambientale e sociale come emerge dal dettato dall’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015. In sede europea, lo sviluppo sostenibile è specificamente indicato come principio fondamentale nel preambolo TUE e all’art. 3 par. 3 dello stesso Trattato in virtù del quale: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».

[3] The Global E-waste Monitor 2020 Quantities, flows and the circular economy potential2020.

[4] A tal riguardo, B. London, Ending the Depression Through Planned Obsolescence, University of Wisconsin, 1932 in https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89097035273&view=1up&seq=9.

[5] Citazione attribuita a Clifford Brooks Steven in https://mam.org/collection/archives/brooks/.

[6] Si segnala l’esperienza francese in https://www.indicereparabilite.fr/.

[7] Relazione Eurobarometro del giugno 2014 dal titolo Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency

[8] Commissione Europea, Comunicazione Una strategia europea per i dati pubblicata il 19 febbraio 2020 (COM(2020)0066).

[9] https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11039_scorr_sanzDich_rett_va.pdf.

[10] https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11009_scorr_sanz_omi_dichrett.pdf.

[12] J. Ottaviani, La repubblica dei rifiuti elettronici in Internazionale.it e disponibile qui https://www.internazionale.it/webdoc/ewaste-republic/.

[13] R. Iacobucci, Economia circolare: nuove strategie di mercato, in IusInItinere.it, Gennaio 2020, disponibile qui https://www.iusinitinere.it/economia-circolare-nuove-strategie-di-mercato-24892.

[14] Commissione Europea, Comunicazione Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare Per un’Europa più pulita e più competitiva, pubblicata l’11 marzo 2020, COM(2020) 98 final.

[15] https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/.

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